Appalti di servizi: la mancata indicazione dei costi per la sicurezza non comporta automatica esclusione (Artt. 86, 87)

SeA no name miniCons. Stato, sez. III, 01.04.2015 n. 1723
(testo integrale)

“Non si dimentichi che, nella specie e come s’è visto dianzi, qui si controverte sulla legittimità, o no, della necessità d’esporre in modo analitico i costi della sicurezza aziendale con un’indicazione specifica e separata rispetto al contenuto proprio dell’offerta economica, ossia della remunerazione attesa per il servizio dedotto in appalto. Affermando l’insussistenza d’un siffatto obbligo, allora la sentenza se non implica, certo conduce, realizzando il presupposto ex art. 87, c. 1 del Dlg 163/2006, all’attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia sull’offerta dell’appellata, cui l’ASL appaltante non provvide per tempo perché statuì direttamente l’esclusione. Ben si vede che solo in esito a siffatta verifica, in cui si dovrà effettuare la valutazione complessiva sulla tenuta e la congruenza di tal offerta — per quanto attiene in modo specifico ai costi della sicurezza aziendale commisurati al contenuto effettivo della prestazione dedotta in appalto —, s’avrà la definizione della graduatoria e la permanenza e la collocazione di detta impresa in essa.
Non sfugge al Collegio che, sulla vicenda dell’esposizione analitica di detti costi, il § 9.2) del disciplinare di gara impose alle imprese partecipanti di inserire nella busta B) – offerta economica, «… a pena di esclusione i seguenti documenti:… “DICHIARAZIONE ex art. 87, comma 4, del d.lgs. n.163/2006, nella quale la ditta dovrà indicare i costi della sicurezza”…».
Di ciò dà atto pure il TAR il quale, però (e rettamente), precisa che, nel corpo del medesimo § 9.2.) — e, si badi, PRIMA della disposizione testé citata —, v’è pure l’obbligo d’indicare «… l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto…». La disposizione, per vero e com’è formulata, è al contempo generica ed ambigua, perché s’esprime dapprima con una locuzione più vicina alla nozione dei costi interferenziali, poi richiama quelli aziendali. Ma non è finita: essa non fornisce sul punto un apposito spazio, nel modello precompilato di cui all’All. F) al disciplinare, ove indicare questi ultimi con quella specificità che la stessa legge di gara in modo tanto enfatico pretenderebbe.
Piace su tal aspetto al Collegio rammentare che il meccanismo sostitutivo ex art. 1339 c.c., per cui l’art. 87 del Dlg 163/2006 potrebbe integrare le eventuali lacune della lex specialis per i costi da rischi specifici (o aziendali), opera solo in presenza di norme imperative recanti una rigorosa predeterminazione dell’elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme (cfr. Cons. St., III, 24 giugno 2014 n. 3195). Al riguardo, anzitutto, non val obiettare che il § 4) del disciplinare stabilì in complessivi €. 2.100,00 l’ammontare degli oneri di sicurezza per i rischi interferenziali (non soggetti a ribasso), di talché il successivo § 9.2) non potrebbe che concernere gli oneri di sicurezza da rischio specifico. A tutto concedere, non basterebbe neppure che il relativo ammontare sia determinato da ciascun concorrente in base alla propria offerta, occorrendo, affinché operi l’art. 87, c. 4 del Dlg 163/2006, che sia la medesima stazione appaltante ad indicarlo in modo espresso e stringente, in relazione all’oggetto dell’appalto ed al suo valore. Ove ciò non accada, non trova applicazione il citato art. 1339, ove siano comunque affidati alle parti del contratto quantità e corrispettivo specifico, nonché il metodo e la concreta manifestazione degli elementi (i costi della sicurezza da rischio specifico) in questione (arg. ex Cons. St., V, 23 febbraio 2015 n. 884).
Né il dato testuale dell’art. 86, c. 3-bis del Dlg 163/2006 giustifica interpretazioni per cui v’è una preclusione invincibile all’omessa indicazione dei predetti costi, tale comunque da attivare tal meccanismo. Invero, la norma prevede «… nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di…servizi …, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al… costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture…». La norma si rivolge alle stazioni appaltanti, imponendo loro, «… nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte…», d’effettuare una specifica valutazione della congruità dei costi del lavoro e della sicurezza indicati dalle imprese concorrenti. Essa invero prevede che i costi in questione debbono essere specificamente indicati, ma tal indicazione è in sé ed oggettivamente funzionale alla verifica di congruità. Sicché la mancanza di essa, anche per le imprese partecipanti a gare per appalti di servizi, non giustifica l’automatica esclusione delle stesse imprese dalla procedura comparativa, se la stazione appaltante non ha preliminarmente proceduto ad una verifica sulla serietà e sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme (arg. ex Cons. St., III, 13 dicembre 2013 n. 5983; id., n. 3195/2014, cit.; id., 21 novembre 2014 n. 5746).
Come si vede, non opera solo la sanzione espulsiva, non certo la rigorosa valutazione dell’offerta che tali oneri della sicurezza non ha espressamente indicato, onde l’impresa concorrente dev’essere chiamato a specificarli, nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta stessa. Né giova obiettare che l’art. 87, c. 2 del Dlg 163/2006 esclude dalle giustificazioni siffatti oneri, in quanto, in sede d’anomalia, si accerta la tenuta globale di un’offerta ormai irrevocabile, anche alla luce dei costi per i rischi aziendali, non tal singolo elemento in sé. Esso serve sì alla stazione appaltante, affinché essa possa adempiere al suo onere, che peraltro esiste pure oltre o indipendentemente da questo procedimento, di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio. Spetta, tuttavia, alla stessa impresa dimostrare, con serietà, la tenuta della sua offerta nell’incorporare gli oneri predetti.”

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