Illegittima l’esclusione in caso di mancata indicazione dei costi per la sicurezza, specie se non espressamente prevista dal bando (Artt. 86, 87)

SeA no name miniC.G.A. Reg. Sic., Sez. giur., 24.03.2015 n. 305
(sentenza integrale)

“In sede cautelare, la sentenza appellata è stata inibita, in dichiarata condivisione dell’orientamento già espresso dall’ordinanza di questo Consiglio 4 settembre 2014, n. 435, che, «su questione analoga a quella ora in esame, ha “Considerato – nei limiti di delibazione della presente sede cautelare e fatti salvi gli approfondimenti propri della sede di merito – … in particolare che la giurisprudenza appare attualmente orientata nel senso di ritenere illegittima l’esclusione dagli appalti di servizi dei concorrenti che non abbiano preventivamente indicato i costi per la sicurezza aziendale ( cfr. V sez. n. 3056 del 2014)”», essendosi infatti “Ritenuto che tale esito interpretativo, ove consolidato nella giurisprudenza, non può non applicarsi anche agli appalti di lavori, quale quello di cui qui trattasi”.
Tale opzione ermeneutica merita conferma, quantomeno in relazione alla circostanza che, nella specie, l’omessa indicazione dei costi della sicurezza (“aziendale”, o “interna”) non è stata prevista dal bando di gara quale causa di esclusione del concorrente; e ciò essenzialmente in quanto la recente giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. C.G.A., ord. 26 settembre 2014, n. 475) si è andata sempre più orientando nel senso della condivisione per la tesi che la violazione di adempimenti non espressamente previsti (né specificamente sanzionati con l’esclusione) dal bando di gara, né dalla legge, non sia “legittimamente sanzionabile con l’esclusione, … dovendosi accordare prevalenza, rispetto al meccanismo di eterointegrazione, al principio di affidamento (sulla recente, ampia valorizzazione di tale principio, in uno con quello della massima partecipazione, v. Cons. Stato, ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16, con riferimento anche alla ratio che sorregge la sopravvenienza normativa di cui all’art. 38 [rectius: art. 39] del D.L. n. 90/2014)”.
A supporto della soluzione interpretativa cui questo Consiglio aderisce si rileva che l’obbligo di indicare i costi per la sicurezza interna viene ricavato dagli articoli 86 87 del codice dei contratti pubblici; senonché, tali norme riguardano la verifica di anomalia delle offerte e, d’altra parte, neppure la legge prevede espressamente alcuna conseguenza in termini di esclusione dell’offerente (dell’incongruenza di ricavare in via interpretativa fattispecie escludente sia già trattato sopra).
Quanto al citato art. 87, non pare neppure certissimo che la norma debba considerarsi riferita anche agli oneri di sicurezza “interni”, essendo tale norma riferita unicamente ai servizi e alle forniture; peraltro, neppure nell’art. 86 è contenuto alcun espresso riferimento all’offerta e alle modalità, in tesi escludenti, secondo cui essa va o non va formulata.
Per l’esclusione dell’obbligo dell’indicazione dei costi della sicurezza “aziendale” o “interna” negli appalti di lavori pubblici cfr. C.d.S. 2343/2014, 3056/2014, 4964/2013, 638/2014 e 3195/2014, la cui esegesi in parte qua merita adesione.”

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