Gara telematica – Oneri di sicurezza aziendale – Obbligo di indicazione – Mancata previsione nel modulo informatico predisposto dalla Stazione appaltante – Irrilevanza (Artt. 86, 87, 206)

TAR Roma, 08.01.2016 n. 176
(testo integrale)

“Quanto al merito della stessa – e precisato che l’art. 206 d.lgs. n. 163/06, in disparte la riferibilità ai “settori speciali” dell’appalto per cui è controversia (avente a oggetto la manutenzione dei sistemi di “controllo accessi e rilevazione presenza e delle barriere di controllo accessi” installati presso i siti aziendali di T.), non consente di ritenere che i concorrenti siano dispensati dall’obbligo di indicare in offerta i costi relativi alla sicurezza (tenuto anche conto del rinvio operato dalla menzionata disposizione agli artt. 86 e 87) –, va anzitutto sottolineato che proprio nel disciplinare di gara è stata richiamata “l’attenzione sul fatto che […] ai sensi dell’art. 87, comma 4 del d.lgs. 163/2006, l’offerta deve recare la specificazione dei costi relativi alla sicurezza (costi per la sicurezza aziendale diversi da quelli per rischi da interferenze indicati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso)” (punto V.2, ult. cpv., n. 2).
Tale chiara previsione della lex specialis rende ininfluente l’assunto che nel modulo informatico da inviare alla stazione appaltante non sarebbe contemplato un campo dedicato a tale voce.
Non può, poi, dubitarsi (né le parti dubitano) della sussistenza dell’obbligo di specifica indicazione nell’offerta dei costi in questione, secondo quanto prescritto dal d.lgs. n. 163/06 (artt. 86, co. 2-bis, e 87, co. 4; v. da ultimo Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2015, n. 5340, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74, 88, co. 2, lett. d, e 124, co. 10, c.p.a.)”.

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