Oneri di sicurezza aziendali, omessa indicazione, appalto di servizi, comporta esclusione, anche in assenza di espressa indicazione nella lex specialis (Artt. 46, 86, 87)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. III, 24.11.2015 n. 5340
(sentenza integrale)

“3.1- La soluzione di tale questione esige una disamina della portata della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015, che le parti invocano (entrambe) a sostegno delle rispettive tesi.
Al fine di una corretta interpretazione della citata sentenza non può, tuttavia, prescindersi dall’analisi del quesito formulato all’Adunanza Plenaria, alla luce del quale dev’essere, infatti, decifrata la corrispondente decisione.
Orbene, nel quesito devoluto all’Adunanza Plenaria risulta chiaramente esplicitato il problema dell’applicabilità o meno anche agli appalti di lavori della disposizione (codificata all’art.87, comma 4, d.lgs. n.163 del 2006) che impone l’indicazione già nell’offerta della misura degli oneri di sicurezza aziendali, sicchè nella sentenza in questione non si esamina il problema della sussistenza di tale obbligo nelle procedure aventi ad oggetto l’affidamento di appalti di servizi e di forniture (che, anzi, è il presupposto del quesito), ma (si ripete) la sola questione della configurabilità del predetto adempimento anche nelle procedure relative agli appalti di lavori (nonostante la norma di riferimento non si riferisca espressamente ad esse).
La motivazione della decisione in esame risulta, quindi, interamente dedicata a svolgere le argomentazioni assunte a fondamento del convincimento dell’applicabilità della suddetta disposizione anche agli appalti di lavori, sicchè si rivela del tutto improprio ed errato inferire da alcuni passaggi motivazionali il principio della sua inapplicabilità agli appalti di servizi e forniture, ovvero della sua applicabilità alla sola fase della verifica dell’anomalia, e non anche a quella dell’offerta.
L’Adunanza Plenaria, infatti, non ha mai inteso enunciare tali principi, ma neanche esaminare le relative questioni, fondando, al contrario, il proprio ragionamento sul presupposto (mai messo in discussione) che la disposizione di riferimento (art.87, comma 4, d.lgs., cit.) imponesse proprio l’obbligo, per gli appalti di servizi e forniture, dell’indicazione degli oneri di sicurezza all’atto dell’offerta (come si evince, peraltro, dall’univoco dato testuale della norma).
3.2- Così escluso che dalla decisione in questione possa ricavarsi la regola della non obbligatorietà dell’indicazione degli oneri aziendali già nell’offerta, occorre escludere che la sua mancata imposizione nella lex specialis (e nei moduli ad essa allegati) valesse ad escluderla, essendo ormai recepito e consolidato il principio per cui il principio della tassatività delle cause di esclusione codificato all’art.46, comma 1-bis, dev’essere inteso nel senso che la misura espulsiva dev’essere applicata per qualsivoglia inosservanza di adempimenti doverosi prescritti dal codice, ancorchè non espressamente a pena di esclusione e ancorchè non previsti nella lex specialis della gara di riferimento (Adunanza Plenaria n.9 e n.16 del 2014).
3.3- Né, infine, può utilmente invocarsi il soccorso istruttorio, essendo stato espressamente escluso (Adunanza Plenaria n.3 e n.9 del 2015) per gli appalti di lavori che l’omissione del predetto adempimento possa essere sanata con i poteri di soccorso istruttorio e dovendo, quindi, a fortiori, escludersi tale possibilità per le procedure per le quali la norma era chiara fin dal principio”.

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