Consiglio di Stato, sez. III, 24.11.2015 n. 5340
(sentenza integrale)“3.1- La soluzione di tale questione esige una disamina della portata della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015, che le parti invocano (entrambe) a sostegno delle rispettive tesi.
Al fine di una corretta interpretazione della citata sentenza non può, tuttavia, prescindersi dall’analisi del quesito formulato all’Adunanza Plenaria, alla luce del quale dev’essere, infatti, decifrata la corrispondente decisione.
Orbene, nel quesito devoluto all’Adunanza Plenaria risulta chiaramente esplicitato il problema dell’applicabilità o meno anche agli appalti di lavori della disposizione (codificata all’art.87, comma 4, d.lgs. n.163 del 2006) che impone l’indicazione già nell’offerta della misura degli oneri di sicurezza aziendali, sicchè nella sentenza in questione non si esamina il problema della sussistenza di tale obbligo nelle procedure aventi ad oggetto l’affidamento di appalti di servizi e di forniture (che, anzi, è il presupposto del quesito), ma (si ripete) la sola questione della configurabilità del predetto adempimento anche nelle procedure relative agli appalti di lavori (nonostante la norma di riferimento non si riferisca espressamente ad esse).
La motivazione della decisione in esame risulta, quindi, interamente dedicata a svolgere le argomentazioni assunte a fondamento del convincimento dell’applicabilità della suddetta disposizione anche agli appalti di lavori, sicchè si rivela del tutto improprio ed errato inferire da alcuni passaggi motivazionali il principio della sua inapplicabilità agli appalti di servizi e forniture, ovvero della sua applicabilità alla sola fase della verifica dell’anomalia, e non anche a quella dell’offerta.
L’Adunanza Plenaria, infatti, non ha mai inteso enunciare tali principi, ma neanche esaminare le relative questioni, fondando, al contrario, il proprio ragionamento sul presupposto (mai messo in discussione) che la disposizione di riferimento (art.87, comma 4, d.lgs., cit.) imponesse proprio l’obbligo, per gli appalti di servizi e forniture, dell’indicazione degli oneri di sicurezza all’atto dell’offerta (come si evince, peraltro, dall’univoco dato testuale della norma).
3.2- Così escluso che dalla decisione in questione possa ricavarsi la regola della non obbligatorietà dell’indicazione degli oneri aziendali già nell’offerta, occorre escludere che la sua mancata imposizione nella lex specialis (e nei moduli ad essa allegati) valesse ad escluderla, essendo ormai recepito e consolidato il principio per cui il principio della tassatività delle cause di esclusione codificato all’art.46, comma 1-bis, dev’essere inteso nel senso che la misura espulsiva dev’essere applicata per qualsivoglia inosservanza di adempimenti doverosi prescritti dal codice, ancorchè non espressamente a pena di esclusione e ancorchè non previsti nella lex specialis della gara di riferimento (Adunanza Plenaria n.9 e n.16 del 2014).
3.3- Né, infine, può utilmente invocarsi il soccorso istruttorio, essendo stato espressamente escluso (Adunanza Plenaria n.3 e n.9 del 2015) per gli appalti di lavori che l’omissione del predetto adempimento possa essere sanata con i poteri di soccorso istruttorio e dovendo, quindi, a fortiori, escludersi tale possibilità per le procedure per le quali la norma era chiara fin dal principio”.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza c.d. interni o aziendali - Servizi e forniture - Conformità alla normativa vigente - Omissione - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Artt. 46, 86, 87, d.lgs. n. 163/2006)
- Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Esclusione - In mancanza di una espressa previsione della lex specialis - Illegittimità
- Oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio: principi consolidati (Art. 86)
- Costi per la sicurezza aziendali - La questione rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Art. 86)
- Oneri della sicurezza aziendali o interni, mancata indicazione, errore indotto dai documenti / modelli messi a disposizione dalla Stazione appaltante, scusabilità, non opera l'etero-integrazione della lex specialis, vanno indicati in sede di verifica della congruità (Artt. 86, 87)
- Oneri di sicurezza "da interferenza" o esterni, omessa indicazione prescitta dalla lex specialis, comporta esclusione, inapplicabilità del soccorso istruttorio (Artt. 46, 86, 87)
- Oneri di sicurezza aziendali, mancata indicazione, la sanzione dell'esclusione vale anche per le gare antecedenti alla sentenza plenaria n. 3 del 2015 (Artt. 86, 87)
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – In mancanza previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante – Non comporta esclusione anche in seguito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 – Prevale il favor partecipationis e la tutela dell’ affidamento - Valutazione rimandata alla fase di verifica della congruità, riferito all'offerta nella sua globalità (Artt. 86, 87, 121 Reg.)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Soccorso istruttorio - Non è esercitabile - Neppure per le gare concluse prima della decisione plenaria n. 3 del 2015 - Ragioni - Nuova conferma da parte dell'Adunanza Plenaria (Artt. 86, 87)
- Appalto di lavori - Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - In mancanza di espressa previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante - Errore indotto - Non comporta esclusione anche in seguito all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 - Principio di tutela dell' affidamento (Artt. 86, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o per rischio specifico - Non comporta esclusione se non espressamente previsto dal bando - Rileva ai soli fini della valutazione di anomalia (Artt. 86, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza anziendali negli appalti di lavori: va confermata l'esclusione anche se non prescritto dal bando (Artt. 38, 46, 87)
- Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 46. Documenti e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione