Consiglio di Stato, sez. III, 14.07.2015 n. 3517
(sentenza integrale)“Lamenta anzitutto l’appellante il mancato scorporo matematico, da parte dell’aggiudicataria, degli oneri per la sicurezza da rischio specifico in offerta, per vero non avvenuto, ancorché non consti un obbligo specifico nella lex specialis di gara.
Ora, non sfugge al Collegio che, per gli appalti pubblici diversi da quelli sui lavori pubblici, vige la norma dettata ad hoc dall’art. 131 del Dlg 163/2006, in virtù del quale la relativa quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del Dlg 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dalla stazione appaltante, fermo sempre restando l’obbligo di verifica dell’adeguatezza degli oneri stessi per tutti i contratti pubblici in forza dell’art. 86, c. 3-bis del medesimo decreto n. 163 (cfr., p. es., Cons. St., V, 3 febbraio 2015 n. 512).
Ma per gli appalti di forniture e di servizi, nei cui riguardi vige una disciplina differente, il principio da questa desumibile è nel senso che, ove la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva, l’omessa indicazione nell’offerta dello scorporo matematico di detti oneri non comporta di per sé l’esclusione dalla gara (cfr., per tutti, Cons. St., V, 2 ottobre 2014 n. 4907; id. III, 15 maggio 2015 n. 2388). L’indicazione, o meno, degli oneri rileva sì, ma ai fini dell’eventuale anomalia del prezzo offerto, nel senso che il momento di valutazione dei suddetti oneri è non già eliso, bensì solo differito al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso (cfr. così Cons. St., V, 23 febbraio 2015 n. 884; id., III, n. 2388/2015, cit.). La ragione va rinvenuta appunto nell’art. 87, c. 4 del Dlg 163/2006, laddove «… nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture…». Il dato testuale non conclude nel senso dell’obbligo d’uno scorporo matematico specifico a pena di esclusione in sede d’offerta, ché, invece, detti oneri sono elementi dell’offerta stessa che vanno specificati e verificati ai soli fini del giudizio d’anomalia.
La ratio del puntuale richiamo, nell’art. 87, c. 4, II per., circa la specifica indicazione dei costi per la sicurezza per le offerte negli appalti di servizi e forniture si riferisce alla particolare tipologia delle prestazioni richieste per essi rispetto a quelli per lavori, non già come obbligo delle imprese che vi partecipano (se non in termini di congruità complessiva delle rispettive offerte) e men che mai a pena d’esclusione, neanche implicita o in via d’eterointegrazione della lex specialis (arg. ex Cons. St., III, 24 giugno 2014 n. 3195, con ampi riferimenti a precedenti conformi; id., VI, 5 gennaio 2015 n. 18). È appena da soggiungere che l’eterointegrazione in tanto trova una giustificazione, in quanto occorra conformare il contenuto del programma di obbligazioni dedotte in un contratto ad esigenze imperative non disponibili dalle parti. Ebbene, la Sezione (cfr. Cons. St., III, 18 ottobre 2013 n. 5069) ha chiarito che l’eterointegrazione della lex specialis si ha solo con riguardo ed in presenza di norme imperative che già in sé rechino in modo rigoroso, evidente e predefinito l’elemento che si deve sostituire alla clausola difforme, e non quando alle parti spetti di definire in via autonoma il quantum del corrispettivo e dei relativi elementi.
Sicché, è vero che nelle procedure a evidenza pubblica la regola di specificazione (o di separata indicazione) dei costi di sicurezza, ai sensi di citati artt. 86 e 87, opera in via primaria nei confronti dei soggetti aggiudicatori nel predisporre le gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia. Non per ciò solo, tuttavia, l’assenza di tal scorporo, fin dalla fase di presentazione dell’offerta, si risolve in una causa d’esclusione automatica dalla gara, né in sé, né con riguardo al principio di tassatività della cause espulsive previsti dal precedente art. 46, c. 1-bis.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Oneri di sicurezza aziendali (nuovamente) all'esame della Corte di Giustizia Europea
- Obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza c.d. interni o aziendali - Servizi e forniture - Conformità alla normativa vigente - Omissione - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Artt. 46, 86, 87, d.lgs. n. 163/2006)
- Costi per la sicurezza aziendali - Deroghe alla sanzione dell'esclusione in caso di mancata indicazione - Servizi di natura intellettuale e servizi cd. "esclusi" (Artt. 20, 86)
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – In mancanza previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante – Non comporta esclusione anche in seguito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 – Prevale il favor partecipationis e la tutela dell’ affidamento - Valutazione rimandata alla fase di verifica della congruità, riferito all'offerta nella sua globalità (Artt. 86, 87, 121 Reg.)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Soccorso istruttorio - Non è esercitabile - Neppure per le gare concluse prima della decisione plenaria n. 3 del 2015 - Ragioni - Nuova conferma da parte dell'Adunanza Plenaria (Artt. 86, 87)
- Appalto di lavori - Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - In mancanza di espressa previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante - Errore indotto - Non comporta esclusione anche in seguito all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 - Principio di tutela dell' affidamento (Artt. 86, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o per rischio specifico - Non comporta esclusione se non espressamente previsto dal bando - Rileva ai soli fini della valutazione di anomalia (Artt. 86, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza anziendali negli appalti di lavori: va confermata l'esclusione anche se non prescritto dal bando (Artt. 38, 46, 87)
- Omessa specificazione degli oneri di sicurezza aziendale e conseguente esclusione: conferma dal CGA Sicilia (Art. 87)
- Indicazioni alle Stazioni appaltanti in tema di oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio
- Mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali: è causa di esclusione anche se non previsto dal bando di gara (Artt. 86, 87)
- Subappalto necessario e indicazione postuma del subappaltatore - Specificazione degli oneri di sicurezza aziendali in sede di offerta - Rimessione all'Adunanza Plenaria
- Sull'onere di specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico negli appalti di servizi esclusi di cui all'Allegato II B
- Oneri di sicurezza aziendali contraddittori o incompatibili: va disposta l'esclusione (Art. 86)
- Non sussiste obbligo di indicazione degli oneri aziendali di sicurezza in sede di offerta: la mancanza non comporta esclusione (Art. 86)
- Indicazione degli oneri di sicurezza aziendale negli appalti di servizi "esclusi" (Artt. 20, 86)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali negli appalti di lavori: conseguenze (Artt. 86, 87)
- Oneri dichiarativi in capo alla società cedente - Indicazione degli oneri di sicurezza - Requisiti minimi in capo ai componenti delle ATI (Artt. 37, 38, 46, 87)
- Oneri di sicurezza negli appalti esclusi
- Sulla necessità di indicare gli oneri aziendali di sicurezza
- Omessa o incompleta indicazione degli oneri di sicurezza da "interferenza" ed "aziendali" (Artt. 86, 87)
- Ratio del soccorso istruttorio, indicazione degli oneri di sicurezza negli appalti diversi dai lavori, dichiarazioni per i procuratori ad negotia (Artt. 38, 46)
- Oneri della sicurezza: illegittima l'esclusione per omessa indicazione qualora non espressamente richiesta dalla Stazione appaltante (Artt. 46, 86, 87)
- Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse