TAR Cagliari, 13.11.2015 n. 1116
(sentenza integrale)“Tenuto conto che il ricorso è basato sulla pretesa ad ottenere l’annullamento dell’esclusione e della disposta revoca di aggiudicazione per omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali;
considerato che la questione è stata decisa dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 20.3.2015 che ha affermato l’obbligatorietà dell’indicazione in offerta degli oneri di sicurezza aziendali;
rilevato che il C.S., sez. IV, ha rimesso nuovamente all’A.P. (con ordinanza n. 2707 del 3.6.2015) la questione dell’applicabilità del principio anche alle gare la cui fase di presentazione delle offerte si sia conclusa in data antecedente all’intervento chiarificatorio dell’A.P. 3/2015;
considerato che la recentissima pronuncia dell’A.P. n. 9 del 2.11.2015 ha risolto la questione di diritto intertemporale, affermando la necessaria menzione e quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali già in fase di offerta, ritenendo inammissibile la loro quantificazione solo in sede di valutazione dell’anomalia;
ritenuto doversi applicare la tesi restrittiva dell’Adunanza Plenaria il ricorso non può che essere rigettato”.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Oneri di sicurezza aziendali - Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - Obbligo di indicazione - Mancata specificazione nella lex specialis - Errore indotto - Soccorso istruttorio - Applicabilità - Purchè non sia in contestazione il rispetto dei costi minimi (Art. 86 , 46 d.lgs. n. 163/2006 - Art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendale - Revisione del principio espresso dall'Adunanza Plenaria n. 9/2015 - Necessità (Art. 86)
- Oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio: principi consolidati (Art. 86)
- Costi per la sicurezza aziendali - La questione rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Art. 86)
- Oneri di sicurezza aziendali, omessa indicazione, appalto di servizi, comporta esclusione, anche in assenza di espressa indicazione nella lex specialis (Artt. 46, 86, 87)
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – In mancanza previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante – Non comporta esclusione anche in seguito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 – Prevale il favor partecipationis e la tutela dell’ affidamento - Valutazione rimandata alla fase di verifica della congruità, riferito all'offerta nella sua globalità (Artt. 86, 87, 121 Reg.)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Soccorso istruttorio - Non è esercitabile - Neppure per le gare concluse prima della decisione plenaria n. 3 del 2015 - Ragioni - Nuova conferma da parte dell'Adunanza Plenaria (Artt. 86, 87)
- Appalto di lavori - Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - In mancanza di espressa previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante - Errore indotto - Non comporta esclusione anche in seguito all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 - Principio di tutela dell' affidamento (Artt. 86, 87)
- Appalti di lavori: l' Adunanza Plenaria sull'obbligo di indicare i costi "interni" per la sicurezza nell'offerta economica (Art. 87)
- Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse