Oneri di sicurezza aziendali, mancata indicazione, la sanzione dell’esclusione vale anche per le gare antecedenti alla sentenza plenaria n. 3 del 2015 (Artt. 86, 87)

TAR Cagliari, 13.11.2015 n. 1116
(sentenza integrale)

“Tenuto conto che il ricorso è basato sulla pretesa ad ottenere l’annullamento dell’esclusione e della disposta revoca di aggiudicazione per omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali;
considerato che la questione è stata decisa dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 20.3.2015 che ha affermato l’obbligatorietà dell’indicazione in offerta degli oneri di sicurezza aziendali;
rilevato che il C.S., sez. IV, ha rimesso nuovamente all’A.P. (con ordinanza n. 2707 del 3.6.2015) la questione dell’applicabilità del principio anche alle gare la cui fase di presentazione delle offerte si sia conclusa in data antecedente all’intervento chiarificatorio dell’A.P. 3/2015;
considerato che la recentissima pronuncia dell’A.P. n. 9 del 2.11.2015 ha risolto la questione di diritto intertemporale, affermando la necessaria menzione e quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali già in fase di offerta, ritenendo inammissibile la loro quantificazione solo in sede di valutazione dell’anomalia;

ritenuto doversi applicare la tesi restrittiva dell’Adunanza Plenaria il ricorso non può che essere rigettato”.

www.giustizia-amministrativa.it

RISORSE CORRELATE