Consiglio di Stato, sez. V, 30.12.2015 n. 5873
(testo integrale)“alla stregua dei principi elaborati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 9 del 2015, 3 del 2015, 16 del 2014 e 9 del 2014, cui si rinvia ai sensi dell’art. 120, co. 10, c.p.a.:
a) in tutte le gare di appalti di lavori, servizi e forniture, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni); tale obbligo integra un precetto imperativo che etero integra la legge di gara, ove questa sia silente sul punto o comunque compatibile con esso, nel rispetto del ‘principio di tassatività attenuata’ delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46 del codice dei contratti pubblici;
b) nel caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa (come nel caso di specie) prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2015“
RISORSE CORRELATE
- Oneri di sicurezza aziendale - Revisione del principio espresso dall'Adunanza Plenaria n. 9/2015 - Necessità (Art. 86)
- 1) Oneri di sicurezza aziendali, inderogabilità, eterointegrazione del bando, soccorso istruttorio - 2) Mancata sottoscrizione di tutta la documentazione a corredo dell'offerta, conseguenze (Artt. 46, 86, 87)
- 1) Oneri di sicurezza aziendali, subappalto "necessario", omessa specificazione, principi consolidati - 2) Dichiarazioni sul lavoro dei disabili, impegno del fideiussore, soccorso istruttorio, applicabilità (Artt. 38, 46, 87, 118)
- Oneri di sicurezza aziendali o interni - Omessa indicazione nell'offerta - Nel caso in cui siano stati predeterminati dalla Stazione Appaltante - Non comporta esclusione (Artt. 86, 87)
- Segno di "barrato" nello spazio per l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Interpretazione possibile - Conseguenze (Artt. 86, 87)
- Oneri della sicurezza da interferenza o "esterni" - Obbligo di indicazione - Omissione - Conseguenze - Differenze rispetto agli oneri aziendali o "interni" (Art. 87)
- Costi per la sicurezza aziendali - Deroghe alla sanzione dell'esclusione in caso di mancata indicazione - Servizi di natura intellettuale e servizi cd. "esclusi" (Artt. 20, 86)
- Costi per la sicurezza aziendali - La questione rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Art. 86)
- Oneri di sicurezza aziendali, appalto di lavori, mancata indicazione, esclusione, va disposta, non rileva che si tratti di aggiudicazione al prezzo più basso (Artt. 46, 86, 87)
- Oneri di sicurezza aziendali, omessa indicazione, appalto di servizi, comporta esclusione, anche in assenza di espressa indicazione nella lex specialis (Artt. 46, 86, 87)
- Oneri della sicurezza aziendali o interni, mancata indicazione, errore indotto dai documenti / modelli messi a disposizione dalla Stazione appaltante, scusabilità, non opera l'etero-integrazione della lex specialis, vanno indicati in sede di verifica della congruità (Artt. 86, 87)
- Oneri di sicurezza aziendali, mancata indicazione, la sanzione dell'esclusione vale anche per le gare antecedenti alla sentenza plenaria n. 3 del 2015 (Artt. 86, 87)
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – In mancanza previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante – Non comporta esclusione anche in seguito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 – Prevale il favor partecipationis e la tutela dell’ affidamento - Valutazione rimandata alla fase di verifica della congruità, riferito all'offerta nella sua globalità (Artt. 86, 87, 121 Reg.)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Soccorso istruttorio - Non è esercitabile - Neppure per le gare concluse prima della decisione plenaria n. 3 del 2015 - Ragioni - Nuova conferma da parte dell'Adunanza Plenaria (Artt. 86, 87)
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse