Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – Esclusione – In mancanza di una espressa previsione della lex specialis – Illegittimità

TAR Parma, 30.06.2016 n. 223

In mancanza di una chiara previsione nella lex specialis di gara dell’obbligo di specificare i prezzi relativi agli oneri per la sicurezza, anche solo mediante un riferimento alle norme che prevedono tale obbligo, nel caso di specie, nulla legittima l’esclusione della offerta che non contenga una specificazione di detti costi (cfr. CdS III 1375/2015);
Considerato che la stessa Adunanza Plenaria n. 9/2015, che conferma l’esclusione della sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che si risolverebbe in un’inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta (Ad. Pl. 3/2015), nel valutare la sussistenza di altre ipotesi di esclusione a carico dei concorrenti ha precisato che una simile conseguenza possa derivare solo dalla espressa previsione della regola che si assume violata all’interno del bando di gara ovvero in caso di violazione sostanziale del precetto (così in CdS V 1090/2016)
Considerato, infatti, che il criterio di gara (massimo ribasso) non contempla un punteggio per l’articolazione dell’offerta e che, pertanto, non si pone neanche un problema di regolarizzazione della stessa mediante soccorso istruttorio, circostanza che avrebbe inciso sulla par condicio dei partecipanti consentendo una rimodulazione dell’offerta a termini scaduti (vedi Ad. Pl. 9/2015);
Considerato che le norme del bando vanno lette ed interpretate secondo il senso fatto palese dal loro testo e non ricercando significati impliciti, in violazione del principio del legittimo affidamento e del favor partecipationis, tanto più in un avviso di gara per appalto sotto soglia e in economia nel quale le norme di cui alla parte II del Codice degli Appalti relative alla verifica di anomalia dell’offerta non hanno trovato applicazione;
Considerato, inoltre, che, allo stato, non vi è prova che l’offerta non abbia tenuto conto dei costi per la sicurezza che il capitolato pone a carico dell’appaltatore;
Ritenuto, come rilevato anche dalla giurisprudenza del giudice di appello (v. CdS V 3056/2014 e da ultimo V, 1090/2016), che il fine che la disposizione che prevede l’obbligo di specificare i costi per la sicurezza può essere realizzato anche attraverso una specifica valutazione della congruità del costo per la sicurezza nella appropriata sede della verifica dell’anomalia dell’offerta che nella fattispecie non risulta essere stata effettuata;
Considerato, pertanto, che il ricorso si presenta fondato sotto il profilo della violazione degli artt. 87 e 125 d.lgs. 163/2006 e dell’erroneità del presupposto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, ivi, cioè, compreso il provvedimento con il quale l’appalto è stato aggiudicato alla Sebach, in quanto provvedimento che ha nell’atto di autotutela ritenuto illegittimo il suo necessario presupposto.

RISORSE CORRELATE