In mancanza di una chiara previsione nella lex specialis di gara dell’obbligo di specificare i prezzi relativi agli oneri per la sicurezza, anche solo mediante un riferimento alle norme che prevedono tale obbligo, nel caso di specie, nulla legittima l’esclusione della offerta che non contenga una specificazione di detti costi (cfr. CdS III 1375/2015);
Considerato che la stessa Adunanza Plenaria n. 9/2015, che conferma l’esclusione della sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che si risolverebbe in un’inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta (Ad. Pl. 3/2015), nel valutare la sussistenza di altre ipotesi di esclusione a carico dei concorrenti ha precisato che una simile conseguenza possa derivare solo dalla espressa previsione della regola che si assume violata all’interno del bando di gara ovvero in caso di violazione sostanziale del precetto (così in CdS V 1090/2016)
Considerato, infatti, che il criterio di gara (massimo ribasso) non contempla un punteggio per l’articolazione dell’offerta e che, pertanto, non si pone neanche un problema di regolarizzazione della stessa mediante soccorso istruttorio, circostanza che avrebbe inciso sulla par condicio dei partecipanti consentendo una rimodulazione dell’offerta a termini scaduti (vedi Ad. Pl. 9/2015);
Considerato che le norme del bando vanno lette ed interpretate secondo il senso fatto palese dal loro testo e non ricercando significati impliciti, in violazione del principio del legittimo affidamento e del favor partecipationis, tanto più in un avviso di gara per appalto sotto soglia e in economia nel quale le norme di cui alla parte II del Codice degli Appalti relative alla verifica di anomalia dell’offerta non hanno trovato applicazione;
Considerato, inoltre, che, allo stato, non vi è prova che l’offerta non abbia tenuto conto dei costi per la sicurezza che il capitolato pone a carico dell’appaltatore;
Ritenuto, come rilevato anche dalla giurisprudenza del giudice di appello (v. CdS V 3056/2014 e da ultimo V, 1090/2016), che il fine che la disposizione che prevede l’obbligo di specificare i costi per la sicurezza può essere realizzato anche attraverso una specifica valutazione della congruità del costo per la sicurezza nella appropriata sede della verifica dell’anomalia dell’offerta che nella fattispecie non risulta essere stata effettuata;
Considerato, pertanto, che il ricorso si presenta fondato sotto il profilo della violazione degli artt. 87 e 125 d.lgs. 163/2006 e dell’erroneità del presupposto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, ivi, cioè, compreso il provvedimento con il quale l’appalto è stato aggiudicato alla Sebach, in quanto provvedimento che ha nell’atto di autotutela ritenuto illegittimo il suo necessario presupposto.
RISORSE CORRELATE
- Oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio: possibile revirement del Giudice amministrativo?
- Oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio: orientamenti giurisprudenziali contrapposti
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – Mancata specificazione nella lex specialis e nell'allegato modello predisposto dalla Stazione appaltante – Errore indotto – Soccorso istruttorio – Ammissibilità – Principi Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 e 20 – Applicabilità anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Appalti sotto soglia - Procedura negoziata - MEPA - Oneri di sicurezza aziendale - Mancata indicazione - Disciplina del nuovo Codice - Esclusione - Necessità - Errato riferimento normativo nel modello fac simile precompilato fornito dalla Stazione appaltante - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Corte di Giustizia Europea - Omessa indicazione dei costi di sicurezza aziendali – Obbligo giurisprudenziale – Violazione - Esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio - Illegittimità (art. 86 , art. 87 d.lgs. n. 163/2006 - art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza c.d. interni o aziendali - Servizi e forniture - Conformità alla normativa vigente - Omissione - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Artt. 46, 86, 87, d.lgs. n. 163/2006)
- Oneri di sicurezza aziendali - Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - Obbligo di indicazione - Mancata specificazione nella lex specialis - Errore indotto - Soccorso istruttorio - Applicabilità - Purchè non sia in contestazione il rispetto dei costi minimi (Art. 86 , 46 d.lgs. n. 163/2006 - Art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendale - Revisione del principio espresso dall'Adunanza Plenaria n. 9/2015 - Necessità (Art. 86)
- Oneri di sicurezza aziendali predeterminati dalla Stazione Appaltante - Omessa indicazione - Utilizzo dei modelli precompilati - Errore indotto - Non comporta esclusione - Ragioni (Art. 86)
- Oneri di sicurezza aziendali o interni - Omessa indicazione nell'offerta - Nel caso in cui siano stati predeterminati dalla Stazione Appaltante - Non comporta esclusione (Artt. 86, 87)
- Oneri della sicurezza da interferenza o "esterni" - Obbligo di indicazione - Omissione - Conseguenze - Differenze rispetto agli oneri aziendali o "interni" (Art. 87)
- Costi per la sicurezza aziendali - Deroghe alla sanzione dell'esclusione in caso di mancata indicazione - Servizi di natura intellettuale e servizi cd. "esclusi" (Artt. 20, 86)
- Costi per la sicurezza aziendali - La questione rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Art. 86)
- Oneri di sicurezza aziendali, appalto di lavori, mancata indicazione, esclusione, va disposta, non rileva che si tratti di aggiudicazione al prezzo più basso (Artt. 46, 86, 87)
- Oneri di sicurezza aziendali, omessa indicazione, appalto di servizi, comporta esclusione, anche in assenza di espressa indicazione nella lex specialis (Artt. 46, 86, 87)
- Oneri della sicurezza aziendali o interni, mancata indicazione, errore indotto dai documenti / modelli messi a disposizione dalla Stazione appaltante, scusabilità, non opera l'etero-integrazione della lex specialis, vanno indicati in sede di verifica della congruità (Artt. 86, 87)
- Oneri di sicurezza "da interferenza" o esterni, omessa indicazione prescitta dalla lex specialis, comporta esclusione, inapplicabilità del soccorso istruttorio (Artt. 46, 86, 87)
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – In mancanza previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante – Non comporta esclusione anche in seguito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 – Prevale il favor partecipationis e la tutela dell’ affidamento - Valutazione rimandata alla fase di verifica della congruità, riferito all'offerta nella sua globalità (Artt. 86, 87, 121 Reg.)
- Obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza "esterni" o "da interferenza" quantificati dalla Stazione appaltante - Non sussiste - Omessa indicazione nell'offerta - Non dà luogo ad indeterminatezza - Non comporta esclusione - Ragioni (Art. 86)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Soccorso istruttorio - Non è esercitabile - Neppure per le gare concluse prima della decisione plenaria n. 3 del 2015 - Ragioni - Nuova conferma da parte dell'Adunanza Plenaria (Artt. 86, 87)
- Appalto di lavori - Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - In mancanza di espressa previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante - Errore indotto - Non comporta esclusione anche in seguito all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 - Principio di tutela dell' affidamento (Artt. 86, 87)
- Omessa specificazione degli oneri di sicurezza aziendale e conseguente esclusione: conferma dal CGA Sicilia (Art. 87)
- Illegittima l'esclusione in caso di mancata indicazione dei costi per la sicurezza, specie se non espressamente prevista dal bando (Artt. 86, 87)
- Appalti di lavori: l' Adunanza Plenaria sull'obbligo di indicare i costi "interni" per la sicurezza nell'offerta economica (Art. 87)