TAR L’Aquila, 16.12.2021 n. 560
La gara per cui si discute è stata indetta su piattaforma MEPA e, per la formulazione dell’offerta economica, i concorrenti hanno dovuto utilizzare i modelli ivi presenti.
Per cui, la Coop. -Omissis- ha formulato la propria offerta economica in aderenza a quanto richiesto negli specimen anzidetti, nonché dalla lex specialis.
In tal caso, secondo l’orientamento della Corte di Giustizia U.E. 2 maggio 2019 (in causa C-309/2018), se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice
Tali principi sono stati condivisi anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 7 e 8 del 2020.
Dunque, la regola secondo cui la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta in via automatica l’esclusione dell’offerente dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, può applicarsi solo nel caso in cui l’offerente sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione nella propria offerta economica.
Nel caso in esame, tale possibilità non era ravvisabile, per cui la regola si arresta e trova campo l’eccezione individuata dalla stessa Corte di Giustizia e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Avendo, dunque, la Coop. -Omissis- giustificato i costi della manodopera nell’ambito del relativo sub-procedimento, appare evidente l’insussistenza del vizio lamentato.
RISORSE CORRELATE
- MEPA - Aggiudicazione - Comunicazione ai concorrenti - Sostituita dalla pubblicazione sulla piattaforma (art. 76 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica - Costo della manodopera palesemente errato in cifre ed in lettere - Deve essere, in ogni caso, accertato in sede di verifica di anomalia (art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera riferibili a subappaltato o personale non a tempo pieno - Omessa indicazione - Esclusione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali predeterminati dalla Stazione Appaltante - Omessa indicazione - Utilizzo dei modelli precompilati - Errore indotto - Non comporta esclusione - Ragioni (Art. 86)
- Oneri della sicurezza aziendali o interni, mancata indicazione, errore indotto dai documenti / modelli messi a disposizione dalla Stazione appaltante, scusabilità, non opera l'etero-integrazione della lex specialis, vanno indicati in sede di verifica della congruità (Artt. 86, 87)
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – In mancanza previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante – Non comporta esclusione anche in seguito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 – Prevale il favor partecipationis e la tutela dell’ affidamento - Valutazione rimandata alla fase di verifica della congruità, riferito all'offerta nella sua globalità (Artt. 86, 87, 121 Reg.)
- Appalto di lavori - Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - In mancanza di espressa previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante - Errore indotto - Non comporta esclusione anche in seguito all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 - Principio di tutela dell' affidamento (Artt. 86, 87)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)