Consiglio di Stato, sez. III, 29.07.2015 n. 3750
(sentenza integrale)11.- Resta da aggiungere che l’esclusione dalla procedura della Dussmann non può essere esclusa nemmeno sostenendo che, nella fattispecie, doveva essere fatta applicazione dell’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti.
11.1.- Tale disposizione, introdotta dall’art. 4, comma 2, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre quelle indicate nello stesso comma 1 bis e riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
11.2.- Tale norma, come ha ricordato anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 9 del 25 febbraio 2014, è chiaramente volta a favorire la massima partecipazione alle gare, attraverso il divieto di un aggravio del procedimento, e «mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali».
Lo scopo della disposizione è, quindi, principalmente quello di evitare la possibile esclusione da una gara non a causa della mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) di partecipazione ma a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa.
11.3.- Mentre nella fattispecie l’offerta di D. doveva essere esclusa per l’accertata carenza di una parte del contenuto dell’offerta ritenuta essenziale dalla stazione appaltante.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Offerta tecnica gravemente incompleta - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Art. 46)
- 1) Carenza di requisiti tecnici dell'offerta essenziali, soccorso istruttorio, inapplicabilità; 2) Requisito di solidità economica e finanziaria, referenze bancarie, genericità, soccorso istruttorio, applicabilità
- 1) Commissione giudicatrice, nomina di un consulente esterno, possibilità, limiti - 2) Richiesta di chiarimenti sull'offerta, ammissibilità - 3) Valutazione mediante mero punteggio numerico - 4) Gara telematica, sottoscrizione dei documenti, non occorre, firma digitale, sufficienza (Artt. 46, 84)
- 1. Incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta tecnica: conseguenze. - 2. Varianti progettuali: criteri guida, presupposti, differenza tra criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso. - 3. Chiarimenti della Stazione appaltante: funzione e limiti. (Artt. 46, 76)
- Difformità essenziali nell’offerta tecnica rispetto al Bando di gara - Esclusione - Legittimità - Tassatività delle cause di esclusione - Funzione (Art. 46)
- Soccorso istruttorio - Ambito di applicazione - Può giungere fino al completamento di dichiarazioni esistenti (Art. 46)
- Pregressa risoluzione contrattuale: comporta esclusione - Omessa dichiarazione: non è sanabile mediante soccorso istruttorio (Artt. 38, 46)
- Indicazioni alle Stazioni appaltanti in tema di oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio
- Amministratori muniti di poteri di rappresentanza: individuazione ai fini delle dichiarazioni sostitutive e del soccorso istruttorio (Art. 38)
- Soccorso istruttorio anche in caso di mancanza della cauzione provvisoria: il TAR contraddice l' ANAC (Art. 46)
- Falsa dichiarazione: non trova applicazione il "soccorso istruttorio" (Art. 38)
- Valorizzazione del soccorso istruttorio e sanabilità della cauzione provvisoria (Artt. 38, 75)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: differenza tra dichiarazione non veritiera ed omessa dichiarazione ai fini del soccorso istruttorio (Art. 38)
- Soccorso istruttorio "doveroso" per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità anche “essenziali” (Art. 38)
- Soccorso istruttorio rispetto all'offerta economica: limiti (Art. 46)
- Criteri interpretativi in ordine al "soccorso istruttorio" (Artt. 38, 46)
- Garanzia provvisoria negli affidamenti in economia - Definizione del soccorso istruttorio - Commistione tra requisiti di partecipazione e di valutazione
- Dichiarazioni sostitutive prodotte in copia anzichè in originale: opera il soccorso istruttorio (Artt. 38, 36)
- Dichiarazioni ex art. 38 e soccorso istruttorio (Artt. 38, 46)
- Ratio del soccorso istruttorio, indicazione degli oneri di sicurezza negli appalti diversi dai lavori, dichiarazioni per i procuratori ad negotia (Artt. 38, 46)
- Tassatività delle cause di esclusione e soccorso istruttorio (Artt. 38, 46)
- Art. 46. Documenti e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione