Difformità essenziali nell’offerta tecnica rispetto al Bando di gara – Esclusione – Legittimità – Tassatività delle cause di esclusione – Funzione (Art. 46)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 23.09.2015 n. 4460
(senenza integrale)

“Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le difformità essenziali nell’offerta tecnica – che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a quello posto a base di gara – ne legittimano l’esclusione da quest’ultima, e non già la mera ‘penalizzazione’ dell’offerta nella valutazione del punteggio da assegnare, a causa della mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (da ultimo: Sez. III, 1 luglio 2015, n. 3275) ; (…)
come inoltre ripetutamente affermato da questo Consiglio di Stato, va evidenziato che il principio di tassatività in esame è finalizzato a ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a procedure di affidamento, quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraverso gli schemi dell’evidenza pubblica, conducendo a privare di rilievo giuridico, attraverso la sanzione della nullità testuale, tutte le “cause amministrative” di esclusione dalle gare, incentrate non già sulla qualità della dichiarazione, ma piuttosto sulle forme con cui questa viene esternata, in quanto non ritenute conformi a quelle previste dalla stazione appaltante nella lex specialis (Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375; Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4663)”.

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