Cons. Stato, sez. IV, 03.09.2014 n. 4494
(sentenza integrale)
(estratto)
L’ Adunanza Plenaria ha chiarito che nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il “potere di soccorso” sancito dall’art. 46, co.1, del medesimo codice (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) si sostanzia nel dovere (e non nella mera facoltà) della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli, sia pur solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti. Esso non può e non deve operare, invece, quando manca il documento o la dichiarazione, o la forma prevista a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali (cfr. Ad. Plen. 9/2014).
Nel caso di specie, la dichiarazione era stata prodotta, e nessuna prescrizione imponeva l’allegazione dell’originale: si imponeva quindi l’obbligo di consentire la regolarizzazione per il tramite della successiva produzione degli originali ( produzione che l’offerente si era già reso disponibile ad effettuare ove richiestone), salvo, ovviamente, il necessario e successivo controllo circa la conformità delle copie fotostatiche agli originali.
Né può accedersi alla tesi secondo la quale la dichiarazione prodotta in copia sarebbe giuridicamente “inesistente”: è pacifico che il documento è stato allegato e che quindi lo stesso fosse esistente. La circostanza che si trattasse di copie fotostatiche pone piuttosto un problema di regolarità, emendabile, giusto quanto sopra chiarito, ove le copie si confermino effettivamente riproduttive di dichiarazioni originali integranti tutti i requisiti di forma richiesti dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000.
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RISORSE CORRELATE
- Requisiti di ordine generale - Possesso - Omessa documentazione / dichiarazione - Violazione obblighi dichiarativi - Esclusione (Art. 38, d.lgs. n. 163/2006)
- Requisiti generali - Dichiarazione sintetica o incompleta - Non comporta esclusione - Soccorso istruttorio - Applicabilità (Art. 38)
- Soccorso istruttorio - Ambito di applicazione - Può giungere fino al completamento di dichiarazioni esistenti (Art. 46)
- Carenza di una parte essenziale dell’offerta tecnica: non può essere sanata mediante soccorso istruttorio (Art. 46)
- Obblighi dichiarativi nel caso di società composte da due soci titolari al 50% (Art. 38)
- Valorizzazione del soccorso istruttorio e sanabilità della cauzione provvisoria (Artt. 38, 75)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: differenza tra dichiarazione non veritiera ed omessa dichiarazione ai fini del soccorso istruttorio (Art. 38)
- Soccorso istruttorio "doveroso" per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità anche “essenziali” (Art. 38)
- Validità della dichiarazione sostitutiva "sintetica" : ipotesi di mancata indicazione di tutti i soci (Art. 38)
- Soccorso istruttorio rispetto all'offerta economica: limiti (Art. 46)
- Tassatività delle cause di esclusione e soccorso istruttorio (Artt. 38, 46)