Offerta tecnica gravemente incompleta – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità (Art. 46)

TAR Cagliari, 02.02.2016 n. 88
(testo integrale)

La ricorrente non ha in alcun modo precisato, tra le altre cose, come avrebbe svolto il servizio e, per esempio, in che modo avrebbe raggiunto il Presidio ospedaliero.
In definitiva, la Commissione, nell’impossibilità di valutare l’offerta della ricorrente, ha correttamente proceduto alla sua esclusione.
Essendo carente la relazione prevista dal capitolato, l’offerta tecnica deve considerarsi caratterizzata da incompletezza talmente grave, da minarne funditus l’affidabilità e la valutabilità, senza nessuna possibilità di soccorso istruttorio a fini di integrazione o chiarimento.
Né tale carenza poteva, come è ovvio, essere accettata dalla Commissione per poi rinviare il controllo sulle modalità di esecuzione alla fase successiva alla stipula contrattuale.
Condivisibile è poi, il richiamo che la difesa della controinteressata fa alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3750 ove, nell’esaminare la portata dell’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti ha affermato:
“(…) 11.1.- Tale disposizione, introdotta dall’art. 4, comma 2, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre quelle indicate nello stesso comma 1 bis e riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
11.2.- Tale norma, come ha ricordato anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 9 del 25 febbraio 2014, è chiaramente volta a favorire la massima partecipazione alle gare, attraverso il divieto di un aggravio del procedimento, e «mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali».
Lo scopo della disposizione è, quindi, principalmente quello di evitare la possibile esclusione da una gara non a causa della mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) di partecipazione ma a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa.
11.3.- Mentre nella fattispecie l’offerta di D. doveva essere esclusa per l’accertata carenza di una parte del contenuto dell’offerta ritenuta essenziale dalla stazione appaltante”.
Così è nel caso ch qui occupa il Collegio, ove la Commissione non ha potuto far altro che escludere la ricorrente che ha presentato documentazione tecnica in aperta violazione dell’art. 14 del Capitolato speciale d’appalto e quindi carente di elementi ritenuti essenziali dalla Stazione appaltante.

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