Soccorso istruttorio rispetto all’offerta economica: limiti (Art. 46)

TAR Roma, 30.03.2015 n. 4712
(sentenza integrale)

“La descritta ambivalenza ed incertezza del contenuto dell’offerta economica presentata dalla società ricorrente evoca un ulteriore profilo che preclude la possibilità di ritenerne la validità.
Ed infatti, rilevato come, sulla base della stessa prospettazione di parte ricorrente – che rivela invero profili di contraddittorietà intrinseca – l’importo offerto potrebbe essere individuato sia in € 1.599.354,42 – come risultante dalla somma dell’importo indicato nell’offerta di € 865.584,51 e del costo del personale, pari ad € 733.769,92 – sia in € 1.340.063,23 laddove si desse la prevalenza al dato riferito alla percentuale di ribasso indicata nell’offerta, non può ritenersi che l’offerta sia stata predisposta previa considerazione di tutti gli elementi che ne consentano la sostenibilità in relazione all’organizzazione imprenditoriale della ricorrente, dovendo a tale valutazione conseguire l’indicazione di un unico importo, dall’offerente ritenuto congruo e remunerativo, come tale idoneo a garantire la serietà dell’offerta stessa in base a tutte le voci e gli elementi tecnici ed economici che la compongono, quale garanzia di affidabilità e di corretta esecuzione dell’appalto.
La possibile variabilità dell’importo offerto, come conseguente ai differenti metodi di sua individuazione prospettati da parte ricorrente, recide infatti in radice quella necessaria corrispondenza che deve intercorrere tra l’offerta presentata e l’analisi dei costi e l’impiego dei mezzi sulla cui base la stessa deve essere formulata, rendendola quindi non affidabile.
I rilevati profili di contrasto tra l’offerta presentata dalla società ricorrente con la chiara disciplina di gara, come sopra illustrata, nonchè l’impossibilità di ricavare in modo univoco il contenuto dell’offerta sulla base degli elementi nella stessa riportati, convergono dunque nella direzione della preclusione al ricorso allo strumento del soccorso istruttorio, invocato da parte ricorrente, la cui operatività deve essere esclusa, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006, “nei casi di incertezza assoluta sul contenuto” dell’offerta, che determina necessariamente l’esclusione dalla gara, non potendo ammettersi integrazioni dell’offerta volte a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza della stessa, consentendo all’offerente di apportare correzioni sostanziali in danno di altre concorrenti, potendo unicamente la stazione appaltante richiedere o la concorrente provare, anche con integrazioni documentali, che la propria offerta era, sin dal principio e nella realtà effettuale, conforme a quanto richiesto dalla lex specialis e che tale non appariva per la presenza di un mero vizio formale o di un errore materiale.
Nelle gare pubbliche il ricorso al cd. soccorso istruttorio deve essere rettamente inteso e applicato, potendo tale strumento ritenersi ammissibile solo nei limiti in cui sia volto a chiarire e completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti, ma non a consentire integrazioni o modifiche della domanda o dell’offerta, che non può essere sanata o regolarizzata o integrata successivamente, rientrando la corretta formulazione dell’offerta fra i cd. adempimenti doverosi imposti comunque dalla normativa vigente, a prescindere anche dalla previsione della disciplina di gara e da ogni visione sostanzialistica di tali adempimenti. Perseguendo difatti le procedure concorsuali indette per l’affidamento di appalti pubblici il rispetto rigoroso delle regole poste a presidio dell’imparzialità e della parità di trattamento in tutte le loro fasi, spetta al concorrente il dovere della diligenza nell’osservanza delle disposizioni concorsuali proprio ai fini della tutela dell’interesse alla gara.
Né tale onere può essere fatto ricadere a carico dell’Amministrazione, che altrimenti verrebbe a violare proprio quella par condicio, che nella fattispecie prevale sul diverso principio del favor partecipationis ed è assicurata attraverso la certezza di tutti gli elementi relativi all’offerta.
Dalla lettura combinata dei commi recati dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 si evince che l’esclusione dalla gara può e deve essere disposta dall’Amministrazione in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta e in caso di violazione di norme di divieto o di mancato adempimento di obblighi aventi una precisa fonte legislativa o regolamentare, in tal modo evitando che la stazione appaltante possa ampliare discrezionalmente la gamma degli adempimenti richiesti a pena di esclusione, al contempo circoscrivendo il campo di applicazione del dovere di  soccorso istruttorio .
Applicando le illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rilevate le insanabili carenze dell’offerta economica presentata dalla società ricorrente che ne pregiudicano la possibilità di individuarne con certezza il relativo contenuto in ragione della radicale indeterminatezza dell’effettivo prezzo offerto, risulta quindi precluso il ricorso, da parte della stazione, allo strumento del soccorso istruttorio mediante richiesta di chiarimenti o di integrazioni, le quali andrebbero ad incidere su elementi essenziali dell’offerta in violazione della disciplina, anche speciale, di riferimento, e del principio della par condicio, consentendo alla ricorrente di modificare, oltre il termine stabilito per la presentazione delle offerte, la propria volontà negoziale espressa nell’offerta economica.”

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