Integrazione o modifica delle dichiarazioni sostitutive, in sede di verifica dei requisiti (Art. 48)

SeA no name miniCons. Stato, sez. V, 09.03.2015 n. 1170
(sentenza integrale)

 “La verifica ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 non può investire le dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione se non nei termini in cui le stesse sono state espresse, senza che il relativo subprocedimento possa estendersi a precedenti professionali non diligentemente dichiarati a tempo debito.
In altre parole, l’attività richiesta all’Amministrazione nel subprocedimento regolato dal citato art. 48 è limitata alla verifica di quanto dichiarato in precedenza dal concorrente, alla luce della documentazione giustificativa da questi in seguito prodotta.
La ricorrente non può quindi essere seguita nel suo tentativo di far valere il fatto di essere comunque oggettivamente titolare del requisito in discussione in forza di precedenti non menzionati nella propria dichiarazione di gara.
Anche recentemente la giurisprudenza di questo Consiglio ha osservato che una dichiarazione falsa o incompleta è già di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla normativa, a prescindere dal fatto che l’impresa nella sostanza possa avere i requisiti per partecipare alla gara (Sez. V, 10 settembre 2012, n. 4778; III, 16 marzo 2012, n. 1471; ma v. già VI, 27 dicembre 2006, n. 7948, nel senso che il comportamento dell’Amministrazione dinanzi all’inosservanza dell’obbligo imposto in materia è vincolato alla verifica dell’adempimento, senza che possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che i requisiti da comprovare fossero in effetti posseduti).
D’altra parte, un vaglio quale quello sollecitato dall’appellante richiederebbe di prendere in considerazione dei precedenti servizi diversi dai soli che la concorrente aveva indicato al momento della propria offerta nel termine perentorio all’uopo prescritto. Una simile eventualità imporrebbe, quindi, di ritenere le dichiarazioni rese in sede di offerta prive di impegnatività e liberamente modificabili nel prosieguo della procedura. Il che è ovviamente incompatibile con l’impostazione delle procedure di evidenza pubblica, che responsabilizza i concorrenti ad una diligente collaborazione di buona fede con le stazioni appaltanti ed impone, anche per ragioni di parcondicio, il rispetto del termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte.
Condivisibilmente, dunque, l’Autorità di settore ha puntualizzato che nel subprocedimento di verifica dei requisiti retto dall’art. 48 cit. l’operatore economico è chiamato a dimostrare, con la documentazione a ciò occorrente, quanto già dichiarato in sede di partecipazione alla gara, senza poter presentare, invece, elementi nuovi e diversi rispetto a quelli a suo tempo indicati (AVCP, parere n. 112 del 9 aprile 2008), non potendo attribuirsi rilievo al fatto che i requisiti occorrenti fossero posseduti in forza di dati diversi da quelli allegati dal concorrente al momento, e nelle forme richieste, a tutta la platea degli aspiranti”.

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