Archivi tag: pubblicazione

Ricorso avverso il Bando di gara in caso di omessa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

CGA Regione Sicilia, 28.02.2022 n. 254

In mancanza di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale, obbligatoria in ragione della tipologia di procedura (aperta) seguita, il ricorso introduttivo del giudizio è tempestivo anche se proposto oltre il termine di legge, non risultando idonea la sola pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante a far decorrere il termine di impugnazione.

Il Giudice Amministrativo si è pronunciato in ordine alla tempestività del ricorso contenente la domanda di annullamento del bando di gara non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, interpretando, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte di giustizia UE, sez. V, 12 marzo 2015, C-538/13), l’art. 120 comma 2 c.p.a., in base al quale l’impugnazione della lex specialis decorre dalla pubblicazione della stessa o, in mancanza di pubblicità della medesima, dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione.
Nel caso di applicazione del disposto dell’art. 36, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, solo rispetto agli avvisi e ai bandi relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione (in ambito nazionale, così come previsti dall’art. 73, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016) decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori, mentre, negli altri casi, e in particolare per i contratti relativi ai servizi, gli effetti decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Nello stesso senso depongono le ulteriori norme che disciplinano la pubblicazione dei bandi di gara e, in particolare, l’art. 73, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 2 comma 1 d.m. 2 dicembre 2016, adottato ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016. Ciò in quanto, non essendo ancora funzionante la piattaforma ANAC, è vigente la prescrizione di cui al comma 6 dell’art. 2, d.m. 2 dicembre 2016, in forza della quale solo con riferimento alle gare relative a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro gli effetti giuridici della pubblicazione sono fatti decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune, decorrendo negli altri casi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
​​​​​​​Né si attaglia al caso di specie il richiamo alla statuizione dell’Adunanza plenaria, che, decidendo in merito alla diversa fattispecie dell’impugnazione dell’aggiudicazione, ha menzionato in termini generali l’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede la pubblicazione degli atti di gara sul profilo del committente, ritenendo che detta pubblicazione sia idonea a far decorrere il termine di impugnazione (2 luglio 2020, n. 12), in quanto l’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 fa espressamente salvi gli atti a cui si applica l’art. 73, comma 5, che sono rappresentati appunto dai bandi di gara.

Pubblicazione di avvisi e bandi di gara sui quotidiani : indicazioni ANAC

Con un Comunicato del Presidente del 16 giugno 2021, l’Autorità Anticorruzione ha dato indicazioni sulla pubblicazione di avvisi e bandi di gara sui quotidiani.
Riguardo all’affidamento del servizio, Anac chiarisce che esso può avvenire in un unico lotto, derogando la suddivisione in lotti.
Nella scelta dei quotidiani, però, è necessario che venga garantita la concorrenza, e quindi una maggiore conoscibilità delle gare, e una più ampia partecipazione degli operatori economici interessati.

Comunicato del Presidente 16 giugno 2021.pdf

Pubblicazione degli atti di gara – Effetti giuridici – Profilo Committente , Piattaforma ANAC , sito Ministero Infrastrutture e Trasporti (art. 73 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Palermo, 19.01.2021 n. 217

L’art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016, per quanto qui di specifico interesse, stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l’indicazione della “data di pubblicazione sul profilo del committente”.
Il comma 1 prosegue prescrivendo che “Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.”.
Il regime di trasparenza dettato dall’art. 29 introduce, pertanto, degli adempimenti che, per un verso – e quanto alla pubblicazione nel cd. profilo del committente (i.e.: il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice dei contratti, ex art. 3, co. 1, lett. nnn), d. lgs. n. 50/2016) – assicurano la produzione degli effetti legali, quali ad esempio il decorrere dei termini per la partecipazione alla gara, o per l’impugnazione degli atti; per altro verso – e quanto all’inserimento nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulle piattaforme digitali – assicurano, con un ulteriore obbligo di carattere informativo, la trasparenza e il controllo diffuso, senza che a tale adempimento possa attribuirsi, agli effetti legali, la stessa valenza di quello relativo al profilo del committente.
Incombe, a tal fine, sull’operatore economico interessato l’onere di consultare tale sezione del sito informatico al fine di conoscere quali siano le procedure indette dall’amministrazione e i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.
Per quanto attiene poi, specificamente, al regime di pubblicità degli avvisi e dei bandi – oltre al regime in ambito comunitario, di cui all’art. 72 del d. lgs. n. 50/2016 – deve essere richiamato l’art. 73, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che:
“4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
– precisando, nell’ultima parte del quarto comma, che “Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11;
– e, nel quinto comma, che “5. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC”.
Il richiamato art. 216, co. 11, del d. lgs. n. 50/2016 ha previsto, quale regime transitorio, che “11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data…gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”.
Sul piano attuativo, deve quindi essere richiamato l’art. 2 del decreto del Ministero dei Trasporti del 2 dicembre 2016 – rubricato “Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC”, il quale – dopo avere richiamato, per la pubblicazione di avvisi e bandi, gli articoli 72 e 73 del codice e la piattaforma ANAC – stabilisce al comma 6 che “6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC…gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all’art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all’art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.”.
L’art. 2 comma 5 del D.M. stabilisce, inoltre, che l’ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisca le modalità di funzionamento della piattaforma digitale e, che fino alla data di funzionamento della stessa (v. l’art. 2 comma 6), gli avvisi e i bandi siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per cui gli effetti giuridici di cui all’art. 73 co. 5 del d. lgs. n. 50/2016 continuano a decorrere da tale pubblicazione.
Dal quadro normativo appena delineato emerge quindi che – fermo quanto chiarito, per i bandi, in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sulla piattaforma dell’ANAC, e al regime di pubblicità ex art. 73, co. 5 – la decorrenza degli effetti giuridici è legata alla pubblicazione degli atti sul profilo del committente.
E nel caso di specie non è contestato che il bando sia stato reso pubblico con tali modalità, individuate dal legislatore ai fini della decorrenza degli effetti giuridici.
Ne consegue, altresì, che l’asserzione di parte ricorrente – secondo cui la pubblicazione sulla piattaforma del Ministero dei Trasporti assolverebbe alla stessa funzione che l’art. 73, co. 5, del d. lgs. n. 50/2016 assegna alla pubblicazione nell’analoga piattaforma presso l’ANAC – non trova alcun aggancio normativo.

Obbligo pubblicazione integrale contratti forniture e servizi di importo superiore ad € 1.000.000 (un milione di euro)

Pubblicato il Comunicato del Presidente del 23 luglio 2019 che riporta le indicazioni in ordine all’obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale e dei suoi aggiornamenti, in seguito all’abrogazione dell’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, operata dall’art. 217 del Codice dei contratti pubblici.

Comunicato del Presidente del 23 luglio 2019

Oggetto: Pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale, e dei suoi aggiornamenti, dopo l’abrogazione dell’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, operata dall’art. 217 del Codice dei contratti pubblici

Sono stati formulati a questa Autorità diversi quesiti, da ultimo da parte di Consip S.p.A., in ordine alla vigenza dell’obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale e dei suoi aggiornamenti.
Tale obbligo di pubblicazione era stato introdotto dal comma 5051, art. 1, legge di stabilità 20162, norma avente carattere speciale, che è stata abrogata dalla lett. ss-bis), comma 1, art. 217, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), inserita dall’art. 129, co. 1, lett. n), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
In proposito, il Consiglio, nell’adunanza del 23 luglio 2019, ha constatato che, in mancanza di una corrispondente previsione nella disciplina sulla trasparenza dei contratti pubblici (art. 29 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. 32/2019) e nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, l’obbligo di pubblicazione in questione è venuto meno.
Di conseguenza, si devono ritenere superati gli allegati nn. 1 alle delibere dell’Autorità nn. 1310/20164 e 1134/20175 nella parte in cui recano le modalità attuative dell’abrogato precetto normativo.

In ogni caso, l’Autorità ritiene che, in un’ottica di rafforzamento della trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano valutare di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” i testi integrali dei contratti in esecuzione della programmazione biennale, e relativi aggiornamenti, come “dati ulteriori” rispetto a quelli obbligatori, procedendo, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, a oscurare i dati personali presenti.

NOTE:

1 Il richiamato comma 505 disponeva che: “Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. [..]”.

2 Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3 Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), c.d. “Sblocca cantieri”, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4 Delibera n. 1310 del 28/12/2016 (Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016).

5 Determinazione n. 1134 dell’8/11/2017 (Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).

fonte: sito ANAC

Affidamento di contratti pubblici – Oneri in tema di trasparenza – Termine per la proposizione del ricorso (art. 29 d.lgs. n. 50/2016 – art. 120 c.p.a.)

TAR Roma, 04.04.2017 n. 4190

Come noto, il comma 5 dell’art. 120, recante disposizioni specifiche di natura processuale per i giudizi aventi ad oggetto gli atti di affidamento di pubblici contratti, prevede, per quanto di interesse, il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, decorrenti, con riferimento ai bandi ed agli avvisi di indizione di una gara, dalla pubblicazione di tali atti con le modalità che, quanto alle gare regolate dal d.lgs. 50/2016, quale quella per cui è causa, sono ora previste dall’art. 29.
L’art. 29, ora richiamato, prevede, infatti principi uniformi in tema di trasparenza degli atti regolati dal d.lgs. 50 del 2016 e stabilisce che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.”

In applicazione di tali regole, la resistente L. ha disposto l’annullamento in autotutela degli atti relativi alla procedura negoziata in parola, giusta quanto emerge dalla determina direttoriale n. 3547 del 30 novembre 2016, dando mandato al RUP competente di porre in essere tutti gli atti consequenziali allo stesso provvedimento, ivi compresa la comunicazione di quanto stabilito nello stesso atto sul sito della Stazione appaltante.

Come si evince anche dal deposito della stessa parte ricorrente, la delibera oggetto dei motivi aggiunti, è stata poi pubblicata all’Albo online di L. il 1 dicembre 2016, momento dal quale ha cominciato il decorso del termine di trenta giorni per proporre impugnativa: da qui, la tardività del ricorso, notificato solo il 30 gennaio 2017. Né la parte ricorrente può opporre, per quanto ora argomentato, di avere conosciuto tale atto solo a seguito del deposito dell’Avvocatura erariale, essendo preciso onere della stessa, tanto più in pendenza di un contenzioso, di verificare sul profilo del committente la pubblicazione dell’atto conclusivo del procedimento di revoca della gara, come già preannunciato con l’atto oggetto del ricorso introduttivo, revoca poi puntualmente adottata e pubblicata in applicazione delle regole di trasparenza degli atti relativi alle procedure di affidamento previste ora dal nuovo codice dei contratti.

Decreto MIT: indirizzi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara (art. 70 , art. 71 , art. 73 , art. 98 d.lgs. n. 50/2016)

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02.12.2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (GURI SG n.20 del 25.01.2017)

(estratto)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recant «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»;
Visto, in particolare, l’art. 73 del predetto decreto legislativo, che disciplina la pubblicazione a livello nazionale degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127;
Visto il comma 4 del medesimo art. 73 che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, siano definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita’, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata;
Visto l’art. 29, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo, che prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche’ alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni sono pubblicati e aggiornati, oltre che sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011, recante «Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci», adottato ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Considerato che il predetto decreto di cui all’art. 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici debba individuare la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio
inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover definire gli indirizzi e le modalita’ applicative di cui sopra, in coerenza con la disciplina recata in materia dal codice;
Vista la nota 17857 del 1° dicembre 2016 con la quale l’Autorita’ nazionale anticorruzione ha espresso il proprio avviso, concordando sui contenuti del provvedimento;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

 Decreta: vai al testo integrale