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Obblighi di pubblicazione per affidamenti sotto soglia comunitaria

Quesito: Per gli affidamenti sotto soglia la stazione appaltante può considerare assolto l’obbligo di pubblicazione, come da normativa vigente, degli avvisi pubblici, bandi di gara, esiti di gara ed etc attraverso la sola pubblicazione sul proprio sito web (sia in albo pretorio che in amministrazione trasparente nell’apposita sezione) o è obbligata a procedere alla pubblicazione, sul sito del MIMS e/o pubblicazione in GURI ?

Risposta: In merito al quesito posto, si rappresenta che anche tutti gli atti delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono soggetti agli obblighi di pubblicazione sul sito del MIMS. Si specifica che ai sensi del comma 2 del citato art. 29, così come modificato dall’art. 53 del D.L. 77/2021 e s.m.i., tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicate nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici; nelle more dell’entrata in vigore dell’indicata Banca Dati, si ritiene che tali atti, in ossequio al principio di trasparenza e a quanto indicato da ANAC nel comunicato del 29 novembre 2021, devono continuare ad essere pubblicati sulla piattaforma del MIMS. (Parere MIMS n. 1300/2022)

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    Ricorso avverso il Bando di gara in caso di omessa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

    CGA Regione Sicilia, 28.02.2022 n. 254

    In mancanza di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale, obbligatoria in ragione della tipologia di procedura (aperta) seguita, il ricorso introduttivo del giudizio è tempestivo anche se proposto oltre il termine di legge, non risultando idonea la sola pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante a far decorrere il termine di impugnazione.

    Il Giudice Amministrativo si è pronunciato in ordine alla tempestività del ricorso contenente la domanda di annullamento del bando di gara non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, interpretando, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte di giustizia UE, sez. V, 12 marzo 2015, C-538/13), l’art. 120 comma 2 c.p.a., in base al quale l’impugnazione della lex specialis decorre dalla pubblicazione della stessa o, in mancanza di pubblicità della medesima, dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione.
    Nel caso di applicazione del disposto dell’art. 36, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, solo rispetto agli avvisi e ai bandi relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione (in ambito nazionale, così come previsti dall’art. 73, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016) decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori, mentre, negli altri casi, e in particolare per i contratti relativi ai servizi, gli effetti decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
    Nello stesso senso depongono le ulteriori norme che disciplinano la pubblicazione dei bandi di gara e, in particolare, l’art. 73, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 2 comma 1 d.m. 2 dicembre 2016, adottato ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016. Ciò in quanto, non essendo ancora funzionante la piattaforma ANAC, è vigente la prescrizione di cui al comma 6 dell’art. 2, d.m. 2 dicembre 2016, in forza della quale solo con riferimento alle gare relative a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro gli effetti giuridici della pubblicazione sono fatti decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune, decorrendo negli altri casi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
    ​​​​​​​Né si attaglia al caso di specie il richiamo alla statuizione dell’Adunanza plenaria, che, decidendo in merito alla diversa fattispecie dell’impugnazione dell’aggiudicazione, ha menzionato in termini generali l’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede la pubblicazione degli atti di gara sul profilo del committente, ritenendo che detta pubblicazione sia idonea a far decorrere il termine di impugnazione (2 luglio 2020, n. 12), in quanto l’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 fa espressamente salvi gli atti a cui si applica l’art. 73, comma 5, che sono rappresentati appunto dai bandi di gara.

    Sotto soglia – Utilizzo di una procedura aperta – Oneri di pubblicità – Trovano applicazione le regole delle procedure ordinarie (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Firenze, 10.01.2022 n. 3

    La stazione appaltante sostiene che obblighi di pubblicità in GU, secondo il Decreto MIT del 2/12/2016, si applicherebbero esclusivamente alle procedure sopra alla soglia di cui all’art. 50 Dlgs 50/2016, mentre resterebbero ancora da definire le forme di pubblicità obbligatoria per le procedure sottosoglia come quella del caso di specie.
    La tesi non è condivisa da Collegio.
    Per i contratti sottosoglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della p.a.
    In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione.
    Tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’art. 73 del medesimo codice e dal decreto del Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
    Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
    Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio.

    Pubblicazione degli atti di gara – Effetti giuridici – Profilo Committente , Piattaforma ANAC , sito Ministero Infrastrutture e Trasporti (art. 73 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Palermo, 19.01.2021 n. 217

    L’art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016, per quanto qui di specifico interesse, stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l’indicazione della “data di pubblicazione sul profilo del committente”.
    Il comma 1 prosegue prescrivendo che “Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.”.
    Il regime di trasparenza dettato dall’art. 29 introduce, pertanto, degli adempimenti che, per un verso – e quanto alla pubblicazione nel cd. profilo del committente (i.e.: il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice dei contratti, ex art. 3, co. 1, lett. nnn), d. lgs. n. 50/2016) – assicurano la produzione degli effetti legali, quali ad esempio il decorrere dei termini per la partecipazione alla gara, o per l’impugnazione degli atti; per altro verso – e quanto all’inserimento nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulle piattaforme digitali – assicurano, con un ulteriore obbligo di carattere informativo, la trasparenza e il controllo diffuso, senza che a tale adempimento possa attribuirsi, agli effetti legali, la stessa valenza di quello relativo al profilo del committente.
    Incombe, a tal fine, sull’operatore economico interessato l’onere di consultare tale sezione del sito informatico al fine di conoscere quali siano le procedure indette dall’amministrazione e i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.
    Per quanto attiene poi, specificamente, al regime di pubblicità degli avvisi e dei bandi – oltre al regime in ambito comunitario, di cui all’art. 72 del d. lgs. n. 50/2016 – deve essere richiamato l’art. 73, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che:
    “4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
    – precisando, nell’ultima parte del quarto comma, che “Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11;
    – e, nel quinto comma, che “5. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC”.
    Il richiamato art. 216, co. 11, del d. lgs. n. 50/2016 ha previsto, quale regime transitorio, che “11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data…gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”.
    Sul piano attuativo, deve quindi essere richiamato l’art. 2 del decreto del Ministero dei Trasporti del 2 dicembre 2016 – rubricato “Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC”, il quale – dopo avere richiamato, per la pubblicazione di avvisi e bandi, gli articoli 72 e 73 del codice e la piattaforma ANAC – stabilisce al comma 6 che “6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC…gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all’art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all’art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.”.
    L’art. 2 comma 5 del D.M. stabilisce, inoltre, che l’ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisca le modalità di funzionamento della piattaforma digitale e, che fino alla data di funzionamento della stessa (v. l’art. 2 comma 6), gli avvisi e i bandi siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per cui gli effetti giuridici di cui all’art. 73 co. 5 del d. lgs. n. 50/2016 continuano a decorrere da tale pubblicazione.
    Dal quadro normativo appena delineato emerge quindi che – fermo quanto chiarito, per i bandi, in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sulla piattaforma dell’ANAC, e al regime di pubblicità ex art. 73, co. 5 – la decorrenza degli effetti giuridici è legata alla pubblicazione degli atti sul profilo del committente.
    E nel caso di specie non è contestato che il bando sia stato reso pubblico con tali modalità, individuate dal legislatore ai fini della decorrenza degli effetti giuridici.
    Ne consegue, altresì, che l’asserzione di parte ricorrente – secondo cui la pubblicazione sulla piattaforma del Ministero dei Trasporti assolverebbe alla stessa funzione che l’art. 73, co. 5, del d. lgs. n. 50/2016 assegna alla pubblicazione nell’analoga piattaforma presso l’ANAC – non trova alcun aggancio normativo.

    Obblighi di pubblicità ai sensi del Decreto Semplificazioni : chiarimenti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, prot. n. 523 in data 13.01.2021 (.pdf)

    Oggetto: Chiarimenti sugli obblighi di pubblicità ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

    Come noto, il decreto legge n. 76 del 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, contiene numerose disposizioni che incidono sui diversi settori di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed interviene, in primo luogo, sulla disciplina delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, sotto e sopra soglia comunitaria, mediante misure di semplificazione e velocizzazione, in alcuni casi a regime (ovvero attraverso la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito, “Codice dei contratti” o “Codice”) e in altri in via temporanea.
    Come già chiarito con la circolare del 18 novembre u.s. a firma del Sig. Ministro, per gli appalti sotto soglia, fino al 31 dicembre 2021, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad euro 150 mila per i lavori, nonché utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’articolo 36 e 63 del Codice dei contratti.
    Per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimentali, sarà possibile il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
    Con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento sotto soglia, si ritiene opportuno ricordare che l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto –legge n. 76 del 2020 subordina l’utilizzo della procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del codice del contratti pubblici alla consultazione di un numero di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell’importo dell’affidamento. Al contempo, viene precisato che gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti devono rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese.
    Orbene, la disposizione, nella sua originaria formulazione, prevedeva che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento dovesse contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.
    Durante i lavori parlamentari di conversione del decreto – legge, la disposizione è stata integrata mediante l’inserimento di un periodo del seguente tenore testuale: “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”.
    E’, dunque, evidente la “ratio legis” che, al fine di garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa e come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare, impone specifici obblighi in capo alle stazioni appaltanti, che devono dare evidenza sia dell’avvio delle procedure negoziate di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge in oggetto, sia dei risultati della procedura di affidamento, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati.
    Quanto alle modalità di espletamento delle procedure negoziate, si evidenzia che esse si articoleranno in due fasi:
    1) una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare al confronto competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato (preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento) oppure previa consultazione di elenchi di operatori economici;
    2) una seconda fase, che vede il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario.
    Nel caso in cui la stazione appaltante decida di fare ricorso ad indagini di mercato, le linee guida n. 4 dell’ANAC prevedono che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.”.
    L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
    Pertanto, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, la pubblicazione dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, di cui alle cennate Linee Guida, deve ritenersi, anche in ossequio alla finalità di semplificazione amministrativa che ispira l’intero decreto legge n. 76 del 2020, necessaria in quanto satisfattiva dell’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura previsto dal citato articolo 1, comma 2, lettera b).
    Laddove, invece, la stazione appaltante decida di utilizzare elenchi, la stessa, in applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 2, è tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco. 
    A tale riguardo, si richiama l’attenzione sulla necessità di provvedere, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020, stante l’innalzamento delle soglie per le quali è de iure condito consentito il ricorso alle procedure negoziate ex art. 63 del codice dei contratti e l’ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici.
    Da ultimo, si coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 2-bis del decreto legge n. 76 del 2020 prevede che: “Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.
    Conseguentemente, in forza di detta disposizione, non solo gli operatori economici invitati potranno partecipare alle procedure negoziate anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), – ovvero, per analogia, delle altre figure plurisoggettive, di cui al Codice dei contratti -, ma ancor prima potranno, anche in forma di R.T.I., rispondere all’indagini di mercato ovvero chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.

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      D.L. Semplificazioni: avviso per avvio di procedura negoziata senza bando. Sostituisce gli obblighi di pubblicità e trasparenza? (Parere MIT)

      Parere MIT n. 729 del 16.09.2020

      Quesito: La legge di conversione del decreto semplificazioni all’art. 1, prevede quanto in oggetto: si è del parere che, tale avviso, non debba essere una manifestazione di interesse poiché, altrimenti, le pratiche anziché essere semplificate si aggraverebbero sistematicamente di un’attesa minima di 15 giorni e della gravosita’ connessa al dover gestire la moltitudine di OE manifestanti interesse, bensì trattasi invece di un semplice avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa nel quale si indica semplicemente che è stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando ai sensi della norma in parola. È effettivamente così?

      Risposta: Si ritiene che si tratti di un avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa. Si specifica che restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, conseguentemente anche l’obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all’art. 29, comma 1, sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

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        Obbligo pubblicazione integrale contratti forniture e servizi di importo superiore ad € 1.000.000 (un milione di euro)

        Pubblicato il Comunicato del Presidente del 23 luglio 2019 che riporta le indicazioni in ordine all’obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale e dei suoi aggiornamenti, in seguito all’abrogazione dell’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, operata dall’art. 217 del Codice dei contratti pubblici.

        Comunicato del Presidente del 23 luglio 2019

        Oggetto: Pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale, e dei suoi aggiornamenti, dopo l’abrogazione dell’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, operata dall’art. 217 del Codice dei contratti pubblici

        Sono stati formulati a questa Autorità diversi quesiti, da ultimo da parte di Consip S.p.A., in ordine alla vigenza dell’obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale e dei suoi aggiornamenti.
        Tale obbligo di pubblicazione era stato introdotto dal comma 5051, art. 1, legge di stabilità 20162, norma avente carattere speciale, che è stata abrogata dalla lett. ss-bis), comma 1, art. 217, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), inserita dall’art. 129, co. 1, lett. n), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
        In proposito, il Consiglio, nell’adunanza del 23 luglio 2019, ha constatato che, in mancanza di una corrispondente previsione nella disciplina sulla trasparenza dei contratti pubblici (art. 29 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. 32/2019) e nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, l’obbligo di pubblicazione in questione è venuto meno.
        Di conseguenza, si devono ritenere superati gli allegati nn. 1 alle delibere dell’Autorità nn. 1310/20164 e 1134/20175 nella parte in cui recano le modalità attuative dell’abrogato precetto normativo.

        In ogni caso, l’Autorità ritiene che, in un’ottica di rafforzamento della trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano valutare di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” i testi integrali dei contratti in esecuzione della programmazione biennale, e relativi aggiornamenti, come “dati ulteriori” rispetto a quelli obbligatori, procedendo, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, a oscurare i dati personali presenti.

        NOTE:

        1 Il richiamato comma 505 disponeva che: “Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. [..]”.

        2 Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

        3 Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), c.d. “Sblocca cantieri”, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

        4 Delibera n. 1310 del 28/12/2016 (Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016).

        5 Determinazione n. 1134 dell’8/11/2017 (Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).

        fonte: sito ANAC

        Portale unico nazionale per pubblicità gare e programmazione: avvio

        Da lunedì primo luglio sarà pienamente operativo il Portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, grazie al quale, con un solo clic, sarà possibile avere una panoramica di tutte le gare di appalto in corso in Italia, sia a livello nazionale che regionale.
        Il portale è l’esito del progetto di cooperazione applicativa per la realizzazione del Sistema a rete Mit/Regioni e Provincie autonome, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Mit, gli Osservatori regionali e provinciali dei contratti pubblici ed Itaca.
        Il portale rende possibile, con la consultazione di una unica piattaforma a livello nazionale, semplificare gli obblighi informativi a carico delle stazioni appaltanti e migliorare sia la trasparenza che la diffusione dei dati e delle informazioni relative a bandi, avvisi ed esiti di gara e alla programmazione di lavori, beni e servizi. Una grande novità di trasparenza non solo per gli operatori del settore ma anche per i singoli cittadini. Il tutto a portata di clic.

        fonte: sito MIT (ulteriori nformazioni: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/press.page

         

        AVVIO DEL PORTALE UNICO PER LA PUBBLICITÀ DELLE GARE E DEI PROGRAMMI DI LAVORI, BENI E SERVIZI

        Nel corso del 2018 questo Ministero ha realizzato un’ importante azione di innovazione tecnologica della piattaforma informatica del Servizio Contratti Pubblici (SCP) con l’obiettivo di realizzare il Sistema a rete MIT (SCP) – Regioni e Province autonome.

        L’iniziativa ha visto coinvolti il Ministero e gli Osservatori regionali dei contratti pubblici, mediante la realizzazione della cooperazione applicativa tra la piattaforma nazionale ed i sistemi informatizzati regionali. Le Regioni e le Province autonome hanno adeguato i propri sistemi informativi alle specifiche tecniche condivise ed indicate dal Ministero.

        La cooperazione applicativa tra il sistema nazionale e i sistemi regionali, che andrà a regime dal 1 luglio 2019, realizzerà la piattaforma unica della trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e della programmazione.

        Il Sistema a rete SCP consentirà:

        – di semplificare l’attività delle stazioni appaltanti relativamente agli obblighi informativi previsti dal Codice dei contratti pubblici;
        – di facilitare l’accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi ed esiti di gara, nonché alla programmazione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni, assicurandone la massima trasparenza;
        – di rendere più efficaci gli strumenti di analisi e di valutazione delle politiche pubbliche sugli investimenti.

        A decorrere dal 1 luglio 2019, gli obblighi di pubblicità di cui al comma 2 dell’articolo 29 ed al comma 7 dell’articolo 21 del Codice dei contratti pubblici saranno assolti utilizzando le nuove modalità rese disponibili dal Sistema a rete MIT (SCP) -Regioni/Province autonome.

        Da tale data:

        – le stazioni appaltanti statali e di livello centrale e le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che non hanno ancora attivato un proprio sistema informativo assolveranno agli obblighi informativi, di cui sopra, tramite il Servizio Contratti Pubblici disponibile all’indirizzo https://www.serviziocontrattipubblici.it;
        – le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che hanno attivato un proprio sistema informativo pubblicheranno su detti sistemi, i bandi/avvisi ed esiti di gara e i programmi di lavori, beni e servizi, secondo le indicazioni fornite dagli Osservatori Regionali o strutture equivalenti; in caso di utilizzo della piattaforma SCP quest’ultima reindirizzerà le stazioni appaltanti direttamente sui sistemi informativi regionali attivi.

        Il Sistema a rete MIT (SCP) – Sistemi regionali garantirà:

        – la pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articoli 29 e 73 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016);
        – la pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali (articolo 21 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 gennaio 2018, n. 14);
        – la rilevazione e la pubblicazione dell’elenco anagrafe delle opere incompiute (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42).

        Il Servizio Contratti Pubblici continuerà a garantire il Servizio di supporto tecnico giuridico a tutte le stazioni appaltanti di ambito nazionale e territoriale sulla corretta applicazione della disciplina dei contratti pubblici, al fine di favorire uniformità di indirizzi ed evitare molteplicità di soluzioni operative (articolo 214, comma 10, del Codice dei contratti pubblici).

        Gli Osservatori regionali/provinciali dei contratti pubblici provvederanno alla emanazione di analoghi comunicati alle stazioni appaltanti che operano sui propri territori.

        N.B. In riferimento al suddetto comunicato si specifica quanto segue:
        la data del 1 luglio 2019 è da intendersi quale data di entrata a regime della piattaforma unica della trasparenza e pubblicità (SCP) e di progressivo avvio delle attività di cooperazione applicativa fra il sistema informativo nazionale SCP ed i sistemi informativi regionali.

        La data di attivazione della cooperazione applicativa di ciascun sistema regionale sarà resa nota tramite i previsti comunicati degli Osservatori regionali. Nelle more dell’attivazione dei sistemi regionali e sino a diversa comunicazione, gli obblighi di pubblicità si intenderanno assolti tramite il Servizio Contratti Pubblici ovvero tramite il sistema regionale indicizzato nella pagina di accesso per le amministrazioni 

        MODALITÀ PER INDICARE IL CORRETTO INDIRIZZO URL AI DOCUMENTI/ATTI DA PUBBLICARE

        Come è noto, dal 20 agosto u.s. è operativa la nuova piattaforma del Servizio contratti pubblici (di seguito SCP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che consente la pubblicità degli avvisi, bandi, esiti di gara e dei relativi atti, nonché la pubblicità della programmazione triennale dei lavori la programmazione biennale di forniture e servizi. 
        Per quanto riguarda la pubblicità dei suddetti atti/documenti ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del Codice dei contratti pubblici questo Servizio ha ritenuto di non acquisire sulla suddetta piattaforma SCP il testo integrale di detti atti/documenti, ma esclusivamente il relativo indirizzo URL che “punta” al singolo atto/documento che ai sensi del comma 1 del sopracitato articolo 29 deve essere pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
        Dunque la pubblicità di detti atti/documenti sulla piattaforma SCP si intende assolta se il relativo indirizzo URL consente di visualizzare e scaricare direttamente l’atto/documento (quindi senza passaggi intermedi). 

        Pertanto si invitano le Amministrazioni, che recentemente hanno utilizzato la nuova piattaforma SCP, di verificare che gli atti/documenti relativi alle procedure di affidamento di appalti di lavori, beni e servizi siano effettivamente accessibili e scaricabili tramite il corrispondente indirizzo URL indicato da codeste e in caso negativo si invitano le stesse a correggere detto indirizzo URL, seguendo la procedura indicata nel manuale scaricabile da qui

        NUOVA APPLICAZIONE SOFTWARE SCP (MIT-ITACA) PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

        E’ in linea la nuova versione del sistema SCP che permette la pubblicazione dei programmi triennali di lavori e biennali di beni e servizi secondo i nuovi formati introdotti dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14.

        Per accedere alla nuova applicazione, cliccare sul menu “Accesso per le amministrazioni” e poi in corrispondenza del link relativo all’ambito specifico dell’Amministrazione.

        Tutti gli utenti che hanno utilizzato la precedente versione del sistema (AliProg4) per la pubblicazione sul sito SCP potranno accedere al nuovo sistema con le precedenti credenziali e vi troveranno i dati delle pregresse pubblicazioni. Eventuali programmi inseriti e non pubblicati non saranno più disponibili.

        La precedende versione del sistema (AliProg4) è dismessa. Per gli utenti che avessero necessità di recuperare i dati (esportandoli in XML) l’applicazione sarà mantenuta accessibile fino a dicembre 2018 da qui

        ATTENZIONE: tutti gli utenti che hanno utilizzato la precedende versione del sistema solo per la generazione dei file XML non sono abilitati all’accesso alla nuova versione. Questi utenti non avendo mai pubblicato sul servizio SCP e non essendo quindi mai stati abilitati al servizio di pubblicazione SCP, non avranno accesso al nuovo servizio con le precedenti credenziali. Se interessati dovranno effettuare la registrazione al servizio con l’apposito link. Si rimanda al menu “Accesso per le amministrazioni” per tale esigenza.

        Per ulteriori approfondimenti sulla programmazione si rimanda al menu “Documentazione tecnica” 

        NUOVA APPLICAZIONE SOFTWARE SCP (MIT-ITACA) PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI, BANDI, ESITI E ATTI ART.29

        E’ in linea la nuova versione del sistema SCP che permette la pubblicazione di avvisi, bandi, esiti e atti di cui all’art.29 del DLgs 50/2016.

        Per accedere alla nuova applicazione, cliccare sul menu “Accesso per le amministrazioni” e poi in corrispondenza del link relativo all’ambito specifico dell’Amministrazione.

        Tutti gli utenti che hanno utilizzato la precedente versione del sistema (AvvisiBandiEsiti) per la pubblicazione sul sito SCP potranno accedere al nuovo sistema con le precedenti credenziali e vi troveranno i dati delle pregresse pubblicazioni.

        Pubblicità gare: dal 2019 un portale unico

        Entro i primi mesi del 2019 verrà realizzato un portale unico nazionale per la pubblicità [art. 73 d.lgs. n. 50/2016] delle procedure di gara e di programmazione. La decisione è frutto di un incontro al Mit in cui è stato condiviso con le Regioni e le Province autonome sul tema un modello di “cooperazione applicativa”.
        Durante l’incontro si è proposto l’obiettivo di coordinare l’interazione tra la piattaforma del “Servizio contratti pubblici” (SCP) del Mit e i Sistemi informatizzati regionali, così come disposto dal Codice dei contratti pubblici.
        Proprio il sistema a rete che si andrà a definire rappresenterà il primo vero esempio di cooperazione applicativa tra amministrazioni: infatti, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Mit, tramite ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), ha recentemente ultimato l’innovazione tecnologica della piattaforma SCP, adeguandone i contenuti ai dettati delle nuove norme attuative del Codice dei contratti pubblici.
        L’obiettivo dell’azione sinergica avviata tra il Mit e le amministrazioni regionali consentirà di semplificare gli adempimenti ai propri obblighi informativi, di assicurare una maggior facilità di accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi ed esiti di gara ed alla programmazione delle stazioni appaltanti attraverso la consultazione di un’unica piattaforma a livello nazionale, nonché di migliorare gli strumenti di analisi per un’elaborazione delle politiche sugli investimenti pubblici orientata alle esigenze reali dei territori, aprendo così la strada a molteplici possibilità per valutare meglio l’efficacia delle politiche in materia di appalti.

        fonte: sito MIT

        Provvedimenti di ammissione o di esclusione – Termine per l’impugnazione – In caso di accesso agli atti – Non è differito del numero di giorni necessari per l’accesso (art. 29 d.lgs. n. 50/2016 , art. 120 c.p.a.)

        Consiglio di Stato, sez. V, 31.10.2018 n. 6187

        L’art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm. prevede: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali va impugnato nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11”.

        A sua volta, l’art. 29 comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 57 (c.d. decreto correttivo al codice dei contratti pubblici), dispone, al secondo periodo che qui interessa: “Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati da motivazione.”.

        La modifica normativa attua le indicazioni provenienti da Cons. Stato, comm. spec., 1 aprile 2016, n. 464, che aveva evidenziato la necessità di fornire agli operatori, non già una mera lista degli esclusi e degli ammessi, ma informazioni puntuali sulle motivazioni dei suddetti provvedimenti così da consentire la piena tutela giurisdizionale nei termini ristretti previsti dall’art. 120 Cod. proc. amm. per l’impugnazione.

        A completamento occorre rammentare che l’art. 3, comma, 1, lett. nnn) definisce il “profilo di committente” come “il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal presente codice nonché dall’allegato V”.

        Le due disposizioni vanno coordinate nel senso che dalla pubblicazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione sul profilo internet della stazione appaltante decorre il termine di impugnazione di cui all’art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm., salvo che l’operatore economico abbia avuto conoscenza della motivazione a corredo della decisione solo acquisita la concreta disponibilità del documento; in tal caso è solo da questo momento (“di concreta disponibilità” parla l’art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici) che decorre il termine per impugnare.

        Tale ultima condizione, peraltro, potrà verificarsi solo se l’amministrazione dovesse pubblicare sul proprio sito internet un mero elenco degli ammessi e degli esclusi (ovvero i suddetti provvedimenti “per stralcio”), e non, invece, i provvedimenti in forma integrale, e, comunque, per il solo provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, che, naturalmente, sarà corredato da motivazione la cui conoscenza, nel caso di pubblicazione della mera notizia (o “per stralcio”), l’operatore economico può acquisire al momento della concreta disponibilità del provvedimento.

        Diversamente, l’ammissione, di regola, non necessita di particolare motivazione conseguendo in via diretta al riscontro dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero alla sussistenza dei requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali richiesti.

        Per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione, invece, può essere necessario conoscere i contenuti della documentazione presentata da altro operatore economico (domanda di partecipazione ovvero contenuto dell’offerta tecnica ed economica) attraverso l’accesso agli atti previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 50 cit..

        In tal caso, in assenza di una previsione derogatoria, soccorrono i principi generali e, precisamente, la regola per la quale la necessità di procedere all’accesso ai documenti per poter avere piena conoscenza della motivazione del provvedimento e degli atti endo-procedimentali che l’hanno preceduto non comporta il differimento del termine ordinario di impugnazione (ex multis, Cons. Stato, IV, 21 marzo 2016, n.1135; V, 15 gennaio 2013, n. 170; V, 5 novembre 2012, n. 5588; III, 13 maggio 2012, n. 2993; IV, 2 settembre 2011, n. 4973; V, 25 luglio 2011, n. 4454).

        Il legislatore del nuovo codice degli appalti non ha accolto, del resto, l’indicazione contenuta nel citato parere del Cons. Stato, comm. spec. 4 aprile 2016, n. 464, ove si suggeriva di raccordare il termine per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla procedura con i termini stabiliti per l’accesso ai documenti di gara, verosimilmente mediante un differimento del termine di impugnazione dei giorni necessari a conseguire la piena conoscenza della documentazione.

        Non conduce a diversa conclusione l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici (e, dunque, dell’art. 79, comma 5-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che consentiva un accesso semplificato agli atti della procedura di gara nel termine di dieci giorni dalla richiesta) per il quale il termine per impugnare l’aggiudicazione deve essere differito del tempo necessario ad accedere agli atti di gara (e dunque dei predetti dieci giorni previsti per l’accesso semplificato), poiché esso è maturato con riguardo ad una ipotesi specifica: quella in cui la stazione appaltante, tenuta alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione con esposizione delle ragioni che hanno indotto a preferire una certa offerta ovvero ad allegare i verbali della procedura, trasmetta una documentazione incompleta, nella quale, cioè, non sono specificate le ragioni di preferenza dell’offerta risultata aggiudicataria ovvero alla quale non sono allegati i verbali di gara ovvero, trattandosi di impugnazione dell’aggiudicazione, nel caso in cui sia indispensabile conoscere gli elementi tecnici dell’offerta per comprendere le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a preferirla (cfr. Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018, n. 718; sez. V, 31 agosto 2017, n. 4129; III, 3 luglio 2017, n. 3253; V, 1 agosto 2016, n. 3451; III, 22 luglio 2016, n. 3308).

        In conclusione, il termine per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione o di esclusione dalla procedura non è differito del numero di giorni necessari ad accedere agli atti della procedura; questi, anzi, vanno compresi nei giorni previsti dall’art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm. per procedere all’impugnazione dei suddetti provvedimenti qualora l’operatore economico ritenga indispensabile conoscere gli atti della procedura e, per questo, presenti tempestiva istanza di accesso agli atti di gara.

        Procedura negoziata senza bando – Indizione – Pubblicità – Albo Pretorio on line della Stazione Appaltante – Sufficienza (art. 29 , art. 63 , art. 73 d.lgs. n. 50/2016)

        Consiglio di Stato, sez. III, 08.10.2018 n. 5766

        1.1. L’appellante contesta, in punto di fatto, che la delibera di indizione sia stata pubblicata sul profilo del Committente e nella sezione “amministrazione trasparente”. In punto di diritto, sostiene che tale forma di pubblicazione on line non sia idonea a determinare la conoscenza legale dell’atto pubblicato, con ogni conseguenza anche rispetto all’osservanza dei termini di impugnazione.

        E in tal senso adduce che sull’art. 32 della l. 69/2009 (richiamato in sentenza) prevale il disposto dell’art. 120 c.p.a. nella parte in cui disciplina i termini di impugnazione degli atti delle procedure negoziate senza pubblicazione di bando, i quali, dunque, troverebbero applicazione anche nel caso di specie.   (…)

        1.3. Quanto alla idoneità della pubblicazione sul profilo della committente ai fini della “conoscenza legale” della delibera, essa trova fondamento nei seguenti riferimenti normativi.

        1.3.1. In primis, viene in considerazione l’art. 32 della legge 69/2009, il quale attribuisce effetto di pubblicità legale alla pubblicazione on line degli atti concernenti gare pubbliche. Vi si legge infatti:
        – al comma 1, che: “a far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;
        – al comma 2, che: “dalla stessa data del 1 gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione”;
        – al comma 5, che: “a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”.

        1.3.2. In attuazione della l. 69/2009 è stato emanato, con particolare riguardo ai contratti pubblici, il d.P.C.M. 26 aprile 2011 che stabilisce le modalità di pubblicazione, nei siti informatici delle amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica. Il detto decreto ha previsto, all’art. 4, che le amministrazioni aggiudicatrici devono pubblicare i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo del committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», direttamente raggiungibile dalla home page.

        1.3.3. Nel caso di specie, l’onere di pubblicazione in via telematica è stato correttamente assolto, mediante ostensione della delibera [di indizione] nel sito informatico dell’amministrazione aggiudicatrice (nella sezione dotata di funzione di albo pretorio o di albo on line), in conformità al disposto dell’art. 2 comma 2 d.P.C.M. 26 aprile 2011.

        1.3.4. Questo tipo di pubblicità è quindi finalizzato ad assicurare presunzione di conoscenza degli atti pubblicati e a produrre gli effetti giuridici cui è preordinata; esso comporta, di conseguenza, il decorrere dei termini per la partecipazione alla gara ovvero per l’impugnazione degli atti della procedura davanti al giudice competente.

        1.3.5. La pubblicazione della delibera [di indizione] risulta conforme ai riferimenti normativi sin qui richiamati e, quindi, idonea alla integrazione dei predetti effetti legali di conoscenza erga omnes degli atti pubblicati; e ciò indipendentemente dal loro mancato inserimento nella pagina “amministrazione trasparente” del sito della stazione appaltante.

        1.4. Di tanto si trae conferma dall’incipit dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013, il quale, pur introducendo a carico delle pubbliche amministrazioni nuovi obblighi di pubblicità e di diffusione di informazioni da inserirsi nella sezione dedicata denomina “Amministrazione trasparente”, espressamente mantiene “fermi … gli obblighi di pubblicità legale” già derivanti da precedenti disposizioni di legge.

        1.5. Sicché, anche la più recente versione dell’art. 29, come modificata dal d.lgs. 19.4.2017, n. 56 ed entrata in vigore il 20.5.2017 – nella parte in cui prevede la pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente” quale momento di decorrenza dei “termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione” – non pare poter contraddire l’effetto di conoscenza legale già derivante, nella materia qui di interesse, dall’applicazione dell’art. 32 legge 69/2009 e delle relative disposizioni attuative.

        1.6. Appare infine non pertinente il richiamo all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 120 c.p.a., il quale, nel fissare un termine più ampio entro il quale può essere contestato un affidamento di cui sia mancata la pubblicità del bando, è destinato ad operare in presenza di situazioni caratterizzate dalla totale omissione delle regole di pubblicità, riconducibili ad un affidamento diretto senza alcuna selezione comparativa. Si tratta, dunque, di una disposizione di chiusura per i casi in cui sia mancata una qualsivoglia forma di pubblicità della selezione.

        1.7. Tale condizione non si riscontra nel caso di specie, in quanto l’amministrazione, per quanto esposto, ha effettuato una selezione comparativa tra diversi operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza richiamati dall’art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016; e nel senso della correttezza di tale modus procedendi depongono anche le Linee Guida dell’ANAC n. 4 le quali, nell’enunciare principi per gli affidamenti sotto-soglia, estensibili anche alle procedure negoziate sopra-soglia, dispongono che “la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità”.

        1.8. Va peraltro condivisa l’affermazione del primo giudice secondo la quale le ulteriori forme di pubblicità previste dall’art. 3 del D.M. MIT 2 dicembre 2016 (come dal comma 7 dell’art. 32 della legge n. 69/2009) non pertengono al caso di specie in quanto detto d.m. è stato adottato in attuazione dell’art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per definire gli “indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
        Nondimeno le ipotesi previste dagli artt. 70, 71 e 98 si riferiscono a fattispecie (avviso di preinformazione, bando ed avvisi di aggiudicazione) diverse da quella oggi in esame (procedura negoziata senza bando).
        Dunque, anche il rilievo riferito alla mancata attuazione delle ulteriori forme di pubblicità previste dall’art. 3 del d.m. MIT 2 dicembre 2016 (contenuto nel secondo motivo di appello), non può essere accolto.

        1.9. A conferma della idoneità della pubblicità praticata sul profilo del committente (o albo on line) va infine considerato (oltre al già richiamato art. 37 d.lgs. 33/2016) l’ultimo periodo dell’art. 29, comma 1 (inserito in sede di correttivo) secondo cui, “fatte salve le ipotesi in cui agli atti deve applicarsi il regime di pubblicità in ambito nazionale, di cui all’art. 73, comma 5”, per le restanti ipotesi di pubblicità “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”.

        Apertura delle offerte tecniche in seduta riservata: quali conseguenze?

        I principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale, richiamati dall’art 30 d. lgs. 50/2016, implicano che le fasi salienti debbano essere effettuate in seduta pubblica, qualsiasi sia la tipologia di procedura: la pubblicità investe tutte quelle operazioni della commissione di gara (tra cui l’apertura della documentazione e delle offerte), attraverso cui si effettuano le operazioni di “accoppiamento” tra partecipanti ed offerte e controllo del contenuto della documentazione richiesta.
        Le successive fasi di valutazioni possono invece essere svolte in sedute riservata, anche al fine di assicurare la tranquillità dei lavori della commissione, in quanto nessun rischio di manipolazione e/o confusione tra partecipanti e offerte, può più essere effettuato.
        La violazione di tale principio comporta l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara (TAR Torino, 07.12.2017 n. 1324).

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          Pubblicità delle sedute di gara ed invalidità degli atti della procedura (art. 32 d.lgs. n. 50/2016)

          TAR Lecce, 04.09.2017 n. 1434

          La pronuncia ha ribadito i consolidati orientamenti in materia di pubblicità delle sedute di gara.
          Innanzitutto la regola generale, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte (economiche), implica necessariamente l’obbligo del seggio di gara di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471) (Tar Lecce, sez. II, 3 febbraio 2016, n. 254).

          Nelle gare pubbliche … la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato; trattasi di regola che costituisce corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti (Cons. St., sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 132).
          La violazione della regola della pubblicità della seduta di gara comporta l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, senza che rilievi l’assenza di prova dell’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n. 13; Cons. St., sez. V, 16 giugno 2009 n. 3844; Id., sez. V, 4 marzo 2008 n. 901) (Tar Lecce, 254/2016 cit.).

          Affidamento e gestione dei contratti pubblici dopo il Decreto “correttivo” n. 56/2017

          Il Decreto Legislativo n. 56/2017 ha apportato disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici che, a partire dal 20.05.2017, incideranno sulla programmazione degli acquisti, sulla gestione e partecipazione alle gare e sull’esecuzione dei contratti. In vista del passaggio al nuovo contesto normativo ed applicativo, Sentenzeappalti.it propone il workshop: “Affidamento e gestione dei contratti pubblici dopo il Decreto Legislativo n. 56/2017: quadro normativo aggiornato alla luce del correttivo, con le modifiche apportate al Codice dei contratti. Coordinamento con le Linee Guida, i Regolamenti e gli ulteriori atti attuativi ANAC. Nuove prassi ed obblighi per Stazioni appaltanti ed Operatori Economici. Esempi pratici, indicazioni operative per gare e procedure di affidamento. Question time“.


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          ROMA (completato, nuova data in via di definizione)

          MILANO (completato, nuova data in via di definizione)

          Su richiesta, è possibile svolgere “in house” questo evento formativo , presso le sedi di Amministrazioni, Enti o Società. Per informazioni si invita a contattare il Servizio Formazione.  

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            Ammissione alla gara – Omessa pubblicità sul profilo internet della Stazione appaltante – Conoscenza aliunde – Impugnazione con rito superaccelerato – Decorrenza del termine (art. 29 d.lgs. n. 50/2016 – art. 120 c.p.a.)

            TAR Firenze, 18.04.2017 n. 582  

            L’art. 120, co. 2 bis, c.p.a. dispone che “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante” e “l’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”.

            La norma in parola non pone dubbi interpretativi conseguendone l’irricevibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dell’aggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine di cui all’art. 120, comma 2 bis c.p.a. (T.A.R. Campania, sez. VIII, 2 febbraio 2017, n. 696, T.A.R. Lazio, sez. I, 4 aprile 2017, n. 4190).

            Non può convenirsi con la tesi di parte ricorrente secondo cui il ricorso sarebbe tempestivo non avendo la stazione appaltante provveduto alla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti con le modalità previste dall’art. 29, d.lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

            Invero, anche a prescindere dalla pubblicazione del provvedimento de quo con le modalità di cui al citato art. 29 (che controparte contesta essere avvenuto) non può esservi dubbio che parte ricorrente ne fosse a conoscenza, dal momento che la stazione appaltante aveva provveduto ad informarla in data 27.10.2016 con comunicazione e-mail, allegando il verbale della seduta pubblica appena conclusa recante i punteggi conseguiti da ciascun operatore economico e dunque anche l’ammissione alla gara degli RTP partecipanti.

            In ogni caso in data 17.11.2016 la ricorrente contestava all’Amministrazione l’ammissione alla gara del RTP primo classificato mostrando così la piena conoscenza dell’ammissione alla gara del RTP.

            La vigenza dell’art. 29, d.lgs. n. 50/2016 non reca motivi per discostarsi, anche nella materia della contrattualistica pubblica, dal consolidato principio per cui in difetto della formale comunicazione dell’atto e nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dell’atto prima della sua comunicazione formale, il termine di impugnazione decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017 n. 1212; id., sez. IV, 19 agosto 2016 n. 3645.