Decreto Semplificazioni: Legge di conversione (Gazzetta Ufficiale) Novità per appalti e contratti pubblici – Testo coordinato e testo a fronte

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 la Legge 11 settembre 2020 n. 120: “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”  (versione .pdf)

Entrata in vigore: 15 settembre 2020

TESTO COORDINATO DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (n. 76/2020) CON LA LEGGE DI CONVERSIONE (n. 120/2020)
Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 (GURI n. 178 del 16.07.2020), coordinato con la Legge di conversione 11.09.2020 n. 120 (GURI n. 228 del 14.09.2020) (versione .pdf)

 

TESTO A FRONTE DECRETO – LEGGE DI CONVERSIONE

 


Documentazione lavori preparatori (Atto Camera 2648)

DISEGNO DI LEGGE CONVERSIONE

MODIFICAZIONI

DOSSIER SERVIZIO STUDI VOL. I (Artt. 1 – 30bis)

DOSSIER SERVIZIO STUDI VOL. II (Artt. 31 – 65)


Abstract: norme rilevanti in materia di contratti pubblici

 

Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n.  24/L  alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178  del  16  luglio  2020),
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120  (in
questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la  semplificazione
e l'innovazione digitale.». (20A04921) 
 Vigente al: 14-9-2020  

Titolo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

Capo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici

 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    Nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   del   29
settembre 2020 si procedera' alla ripubblicazione del presente  testo
coordinato, corredato delle relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
  periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti
  pubblici sotto soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in
deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre  2021.  In
tali casi, salve le ipotesi in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2,
lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo
periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento
per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le
seguenti modalita': 
  a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria
e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro; 
  b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un
criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  progettazione,
di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie  di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,
ovvero di almeno  dieci  operatori  per  lavori  di  importo  pari  o
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero  di
almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. Le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente  lettera
tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
la cui  pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla  lettera  a)  non  e'
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati. 
  3.  Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
del 2016. Per gli affidamenti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel  rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di  parita'  di
trattamento,  procedono,  a  loro  scelta,   all'aggiudicazione   dei
relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa  ovvero  del  prezzo  piu'  basso.  Nel   caso   di
aggiudicazione con il criterio del prezzo  piu'  basso,  le  stazioni
appaltanti  procedono  all'esclusione  automatica  dalla  gara  delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso  pari  o  superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97,  commi
2, 2-bis e 2-ter, del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  anche
qualora il numero delle  offerte  ammesse  sia  pari  o  superiore  a
cinque. 
  4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente  articolo  la
stazione appaltante non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
procedura, ricorrano particolari esigenze  che  ne  giustifichino  la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato  rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di  cui  agli  articoli
247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di  seguito  citato
anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», fino all'importo di
cui  alla  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo  35   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  5-bis.  All'articolo  36,  comma  2,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «. La pubblicazione dell'avviso sui risultati  della
procedura di affidamento non e' obbligatoria». 
  5-ter. Al  fine  di  incentivare  e  semplificare  l'accesso  delle
microimprese,  piccole  e  medie   imprese,   come   definite   nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
alla liquidita' per far fronte alle ricadute  economiche  negative  a
seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale
da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo  112,  comma
5, lettera b), del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, della gestione  di  fondi  pubblici  europei,
nazionali, regionali e camerali  diretti  a  sostenere  l'accesso  al
credito  delle  imprese,  fino  agli  importi  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                               Art. 2 
 
Procedure  per  l'incentivazione  degli  investimenti   pubblici   in
  relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  si
applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
del contratto di cui al presente  articolo  qualora  la  determina  a
contrarre o altro atto di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia
adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in
cui  la  procedura  sia  sospesa   per   effetto   di   provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria,  l'aggiudicazione   o   l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi  dalla
data di adozione dell'atto di  avvio  del  procedimento.  Il  mancato
rispetto dei  termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la  mancata
tempestiva  stipulazione   del   contratto   e   il   tardivo   avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati  ai  fini  della
responsabilita' del responsabile unico  del  procedimento  per  danno
erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o  di  risoluzione
del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio  dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  importo  pari  o  superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
2016 n.  50,  mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,  previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti  dalla  legge,
la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli  61  e
62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  per  i
settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e  124,  per  i  settori
speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui  all'articolo  8,
comma 1, lettera c), del presente decreto. 
  3. Per l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all'articolo  63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata,
previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o  di  altro
atto equivalente, nel rispetto di un  criterio  di  rotazione,  nella
misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivanti dagli effetti negativi della crisi causata  dalla  pandemia
da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita'  determinato
dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare  la  crisi,  i
termini, anche abbreviati, previsti  dalle  procedure  ordinarie  non
possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,  e
di  cui  all'articolo  125,  per  i  settori  speciali,  puo'  essere
utilizzata altresi' per l'affidamento delle attivita'  di  esecuzione
di lavori, servizi e forniture  di  importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
anche in caso di  singoli  operatori  economici  con  sede  operativa
collocata in aree di  preesistente  crisi  industriale  complessa  ai
sensi dell'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione
dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31  gennaio  2020,
abbiano stipulato con  le  pubbliche  amministrazioni  competenti  un
accordo di programma  ai  sensi  dell'articolo  252-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia
scolastica, universitaria, sanitaria,  giudiziaria  e  penitenziaria,
delle infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica  e  per  la
sicurezza pubblica, dei trasporti e  delle  infrastrutture  stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi  compresi
gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020
e RFI-Mit 2017 - 2021  e  relativi  aggiornamenti,  nonche'  per  gli
interventi  funzionali  alla  realizzazione   del   Piano   nazionale
integrato per l'energia  e  il  clima  (PNIEC),  e  per  i  contratti
relativi  o  collegati  ad  essi,  per   quanto   non   espressamente
disciplinato dal  presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,  per
l'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e
forniture nonche' dei servizi di ingegneria e  architettura,  inclusa
l'attivita'  di  progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi
contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei
principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni  in  materia  di  subappalto.
Tali disposizioni si applicano,  altresi',  agli  interventi  per  la
messa a norma o in sicurezza  degli  edifici  pubblici  destinati  ad
attivita' istituzionali,  al  fine  di  sostenere  le  imprese  ed  i
professionisti  del  comparto  edile,  anche  operanti  nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati  dal  punto  di  vista  culturale  o
paesaggistico, nonche' di  recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio
esistente. 
  5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile  unico
del  procedimento  che,  con  propria  determinazione   adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera. 
  6. Gli  atti  delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai  sensi  del
presente articolo sono pubblicati e aggiornati  nei  rispettivi  siti
internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e
sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre  ai  sensi  e  per  gli
effetti del  predetto  decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  sono
altresi' pubblicati gli  ulteriori  atti  indicati  all'articolo  29,
comma 1, del decreto legislativo  n.  50  del  2016.  Il  ricorso  ai
contratti secretati di cui all'articolo 162 del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016 e' limitato ai casi di stretta necessita'  e  richiede
una specifica motivazione. 
                            Art. 2 - bis 
 
 
                Raggruppamenti temporanei di imprese 
 
  1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli  1  e  2  gli
operatori  economici  possono   partecipare   anche   in   forma   di
raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                            Art. 2 - ter 
 
 
Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo
                    Ferrovie dello Stato italiane 
 
  1. Allo scopo  di  favorire  una  piu'  efficace  attuazione  delle
sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96,  anche   mediante   la   razionalizzazione   degli   acquisti   e
l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del  gruppo
Ferrovie dello Stato: 
  a) fino al 31 dicembre 2021 le societa' del gruppo  Ferrovie  dello
Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga  alla  disciplina
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  ad  eccezione  delle
norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite  convenzioni  al  fine  di  potersi
avvalere delle  prestazioni  di  beni  e  servizi  rese  dalle  altre
societa' del gruppo; 
  b) fino al 31  dicembre  2021  e'  consentito  ad  ANAS  S.p.A.  di
avvalersi dei contratti, anche di  accordi  quadro,  stipulati  dalle
societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari  di
beni e servizi appartenenti  alla  stessa  categoria  merceologica  e
legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali  ai  propri
compiti istituzionali. 
                               Art. 3 
 
 
            Verifiche antimafia e protocolli di legalita' 
 
  1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita'  alle  esigenze
degli   interventi   di   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del
COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso  d'urgenza
e si  procede  ai  sensi  dell'articolo  92,  comma  3,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  nei  procedimenti  avviati  su
istanza di parte, che  hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di  benefici
economici comunque denominati, erogazioni,  contributi,  sovvenzioni,
finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e  pagamenti  da  parte   di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione
non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli  1-bis  e  13  del
decreto-legge 8 aprile 2020,  n.23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e  27
del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34. 
  2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti
l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, si procede mediante  il  rilascio  della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente  alla
consultazione della Banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di  cui  al  comma  3,
anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto  che  risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti  alle  verifiche  antimafia  le  situazioni  di  cui  agli
articoli 67 e  84,  comma  4,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.  L'informativa  liberatoria
provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o   autorizzare   i
contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
sessanta giorni. 
  3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e  la  tempestivita'  degli
accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si  procede  mediante  la
consultazione della banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti  delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. 
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  qualora  la   documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  medesimo
decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il  pagamento
del valore delle opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti  delle  utilita'
conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  dall'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono  essere  individuate  ulteriori  misure  di   semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159. 
  7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente: 
  «Art.  83-bis  (Protocolli  di  legalita').  -  1.   Il   Ministero
dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque
denominate, per  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di
criminalita'   organizzata,   anche   allo   scopo    di    estendere
convenzionalmente il ricorso alla  documentazione  antimafia  di  cui
all'articolo 84. I protocolli di cui  al  presente  articolo  possono
essere sottoscritti anche con imprese  di  rilevanza  strategica  per
l'economia   nazionale   nonche'   con   associazioni    maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale   di   categorie   produttive,
economiche o imprenditoriali e con  le  organizzazioni  sindacali,  e
possono prevedere modalita'  per  il  rilascio  della  documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita'  delle  previsioni  del  presente  decreto
anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 
  2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n.  190,  nonche'  l'iscrizione  nell'anagrafe
antimafia   degli   esecutori   istituita   dall'articolo   30    del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  equivale   al   rilascio
dell'informazione antimafia. 
  3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di  gara  o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del
contratto.». 
                               Art. 4 
 
 
                 Conclusione dei contratti pubblici 
                      e ricorsi giurisdizionali 
 
  1. All'articolo 32, comma 8,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole «ha  luogo»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «deve  avere  luogo»;  dopo   le   parole   «espressamente
concordata  con  l'aggiudicatario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
purche'   comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita
esecuzione del contratto»; 
  b) dopo il primo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:  «La  mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere  motivata
con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita  esecuzione  del  contratto  e  viene
valutata ai fini della responsabilita' erariale  e  disciplinare  del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la  stipulazione  del
contratto.  Le  stazioni  appaltanti  hanno  facolta'  di   stipulare
contratti  di  assicurazione  della  propria  responsabilita'  civile
derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o
sospensione della sua esecuzione.». 
  2. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui agli  articoli  1  e  2,  comma  2,  del  presente
decreto, qualora  rientranti  nell'ambito  applicativo  dell'articolo
119, comma 1, lettera a), del  codice  del  processo  amministrativo,
approvato con il decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice. 
  3. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
del codice del processo  amministrativo,  approvato  con  il  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. All'articolo 120 del codice del  processo  amministrativo,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, primo periodo, le parole «,  ferma  la  possibilita'
della  sua  definizione  immediata  nell'udienza  cautelare  ove   ne
ricorrano i presupposti,» sono sostituite dalle seguenti: «,  qualora
le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame
di un'unica questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con
le  esigenze  di  difesa  di  tutte  le  parti  in   relazione   alla
complessita' della causa, e' di norma definito, anche  in  deroga  al
comma  1,  primo  periodo  dell'articolo  74,  in  esito  all'udienza
cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i  presupposti,
e, in mancanza,»; 
  b) al comma 9, le parole «Il  Tribunale  amministrativo  regionale»
sono sostituite dalle seguenti:  «Il  giudice»  e  quelle  da  «entro
trenta» fino  a  «due  giorni  dall'udienza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione.  Quando
la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.». 
                            Art. 4 - bis 
 
 
          Ulteriori misure in materia di contratti pubblici 
 
  1.  In   considerazione   dell'incremento   dei   costi   derivanti
dall'adeguamento   alle   misure   di   contenimento   e    contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi
di pulizia o di lavanderia in ambito  sanitario  o  ospedaliero,  nel
caso in cui detto adeguamento determini un  incremento  di  spesa  di
importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato  nel  bando  di
gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in  relazione
alle procedure di affidamento aggiudicate in  data  anteriore  al  31
gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano gia'  provveduto
alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non  si  sia  gia'
avvalso della facolta' di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla  revoca  dell'aggiudicazione,
ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.
241.  In  tal  caso,  il  provvedimento  di  revoca   e'   comunicato
all'aggiudicatario entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia
in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione  alla  data
del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le   stazioni
appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai  sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  nel
caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e  contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  derivi  un  incremento  di
prezzo superiore al 20 per cento del valore del  contratto  iniziale.
La risoluzione del contratto di appalto e' dichiarata dalla  stazione
appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. In relazione ai contratti di cui al  comma  2,  resta  ferma  la
possibilita' di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo  le
modalita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
                               Art. 5 
 
 
           Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  la  sospensione,  volontaria  o
coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione  delle
opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  se  gia'
iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per  il  tempo  strettamente
necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: 
  a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
coinvolti nella realizzazione delle  opere,  ivi  incluse  le  misure
adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; 
  c) gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a  incidere  sulla
realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'
di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti; 
  d) gravi ragioni di pubblico interesse. 
  2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal  responsabile  unico
del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a),  si
provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste  dal  comma  1,
lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,
previa proposta della stazione  appaltante,  da  adottarsi  entro  il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo  stesso  collegio
della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
la prosecuzione dei lavori nel rispetto  delle  esigenze  sottese  ai
provvedimenti di sospensione adottati, salvi i  casi  di  assoluta  e
motivata incompatibilita' tra causa della sospensione e  prosecuzione
dei lavori. 
  3. Nelle ipotesi previste dal comma  1,  lettera  c),  il  collegio
consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla  comunicazione  della
sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe  determinarla,
adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza  di  una  causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e  indica  le  modalita',
tra quelle di cui al comma 4,  con  cui  proseguire  i  lavori  e  le
eventuali modifiche necessarie  da  apportare  per  la  realizzazione
dell'opera a regola  d'arte.  La  stazione  appaltante  provvede  nei
successivi cinque giorni. 
  4. Nel caso in  cui  la  prosecuzione  dei  lavori,  per  qualsiasi
motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore  anche  in
caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa  procedere  con  il
soggetto designato, ne', in caso di  esecutore  plurisoggettivo,  con
altra impresa del  raggruppamento  designato,  ove  in  possesso  dei
requisiti adeguati  ai  lavori  ancora  da  realizzare,  la  stazione
appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo  che
per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base  al
citato parere, possibile o preferibile  proseguire  con  il  medesimo
soggetto, dichiara senza indugio, in deroga  alla  procedura  di  cui
all'articolo 108, commi 3 e 4,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera  di  diritto,  e
provvede secondo una delle seguenti alternative modalita': 
  a)  procede  all'esecuzione  in  via  diretta  dei  lavori,   anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione,  di
altri enti o societa'  pubbliche  nell'ambito  del  quadro  economico
dell'opera; 
  b) interpella progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato
alla originaria procedura di  gara  come  risultanti  dalla  relativa
graduatoria,  al  fine  di   stipulare   un   nuovo   contratto   per
l'affidamento  del  completamento  dei  lavori,  se  tecnicamente  ed
economicamente possibile e alle  condizioni  proposte  dall'operatore
economico interpellato; 
  c) indice una nuova procedura per l'affidamento  del  completamento
dell'opera; 
  d) propone alle autorita' governative la nomina di  un  commissario
straordinario  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  necessarie  al
completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali
e contrattuali originariamente previsti, l'impresa  subentrante,  ove
possibile e compatibilmente con la  sua  organizzazione,  prosegue  i
lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore  se
privi di occupazione. 
  5. Le disposizioni del comma  4  si  applicano  anche  in  caso  di
ritardo dell'avvio o dell'esecuzione  dei  lavori,  non  giustificato
dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
per un numero di giorni pari  o  superiore  a  un  decimo  del  tempo
previsto o stabilito per la  realizzazione  dell'opera  e,  comunque,
pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o  stabilito  per
la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte  o
di  altri  soggetti  per  sospendere  l'esecuzione  dei   lavori   di
realizzazione  dell'opera  ovvero  le   prestazioni   connesse   alla
tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in  fase
cautelare che di merito,  il  giudice  tiene  conto  delle  probabili
conseguenze del provvedimento stesso  per  tutti  gli  interessi  che
possono essere lesi, nonche' del  preminente  interesse  nazionale  o
locale  alla  sollecita  realizzazione   dell'opera,   e,   ai   fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per  l'operatore  economico,  il  cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse  economico
dell'appaltatore  o  la  sua  eventuale  sottoposizione  a  procedura
concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto  prevalente  rispetto
all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica. 
                               Art. 6 
 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e'
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di  un
collegio consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio  dell'esecuzione,  o
comunque non oltre dieci giorni da tale data,con i  compiti  previsti
dall'articolo  5  e  con  funzioni  di  assistenza  per   la   rapida
risoluzione delle controversie  o  delle  dispute  tecniche  di  ogni
natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  collegio
consultivo tecnico e' nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
decorrenti dalla medesima data. 
  2. Il collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a  scelta  della
stazione appaltante,da tre componenti, o cinque in caso  di  motivata
complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale
adeguata  alla  tipologia   dell'opera,tra   ingegneri,   architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli
appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in
relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica
conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per
effetto del conseguimento di un dottorato di  ricerca  ,  oppure  che
siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di
almeno dieci anni  nel  settore  di  riferimento.  I  componenti  del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo,  ovvero
le parti possono concordare che ciascuna di esse  nomini  uno  o  due
componenti e che il terzo o il quinto  componente,  con  funzioni  di
presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro
il  termine  indicato  al  comma  1,  questo  e'  designato  entro  i
successivi cinque giorni dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle  regioni,  dalle
province autonome di Trento e Bolzano o  dalle  citta'  metropolitane
per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo  tecnico
si intende costituito al momento della designazione del terzo  o  del
quinto componente. All'atto della costituzione e' fornita al collegio
consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. 
  3.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
consultivo puo' operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni  informali
delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o
delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della
migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell'opera  a  regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti  per  consentire
l'esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente  per
danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l'osservanza   delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno  erariale,  salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  hanno  la
natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall'articolo  808-ter  del
codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  Salva
diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio
consultivo  tecnico  sono  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla
maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante
succinta  motivazione,  che  puo'  essere  integrata  nei  successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza. 
  4. Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti  o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5. 
  5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del
procedimento,  possono  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico
formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase
antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese   le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole
e condizioni del bando o dell'invito,nonche' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione, e dei  criteri  di  selezione  e  di
aggiudicazione. In tale  caso  due  componenti  sono  nominati  dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato  dal  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse
nazionale,dalle regioni, dalle province autonome di Trento e  Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale.  Ferma
l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
sensi del  presente  comma  non  sono  incompatibili  con  quelle  di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
  6.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne  e'
obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria  la  costituzione,  il
collegio puo' essere  sciolto  dal  31  dicembre  2021  in  qualsiasi
momento, su accordo tra le parti. 
  7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a  un
compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla  tempestivita'  delle  determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri  ad  essi  spetta  un
gettone unico onnicomprensivo. In  caso  di  ritardo  nell'assunzione
delle  determinazioni  e'  prevista  una  decurtazione  del  compenso
stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per  ogni
ritardo. Il compenso e' liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la  emissione
di parcelle di acconto,  in  applicazione  delle  tariffe  richiamate
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici  d'ufficio.
I compensi dei membri del collegio  sono  computati  all'interno  del
quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. 
  8.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi  ogni  due  anni.  In  caso  di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola  determinazione,  i
componenti del collegio non possono essere nuovamente  nominati  come
componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti
dalla data di maturazione  del  ritardo.  Il  ritardo  ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di  decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
collegio. 
  9.  Sono  abrogati  i  commi  da  11  a  14  dell'articolo  1   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
                               Art. 7 
 
 
           Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 
 
  1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva  prosecuzione  dei
lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche  di  importo
pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei  casi  di  maggiori  fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
finanziarie  annuali,e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche.  Il  Fondo
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non puo'  essere
reiterato a esclusione del caso  in  cui  la  carenza  delle  risorse
derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere  rispetto
al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3. 
  2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo  di  cui  al  comma  1
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi,con la legge di
bilancio e' iscritto sul Fondo un importo  corrispondente  al  5  per
cento delle maggiori risorse stanziate nella prima  delle  annualita'
del bilancio, nel limite massimo di  100  milioni  di  euro,  per  la
realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e  territoriali
di nuove opere e infrastrutture o per il  rifinanziamento  di  quelle
gia'  previste  a  legislazione  vigente.  Il   Fondo   e'   altresi'
alimentato: 
  a) dalle risorse disponibili in bilancio anche  in  conto  residui,
destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
anticipate a valere sul Fondo; 
  b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del  Fondo
alla stazione appaltante per residui passivi  caduti  in  perenzione,
mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere  sul  Fondo
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal  Conto
del patrimonio dei predetti residui passivi. 
  3. Le stazioni appaltanti possono  fare  richiesta  di  accesso  al
Fondo  quando,  sulla  base  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma
finanziario  dell'opera,risulti,  per  l'esercizio   in   corso,   un
fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  non  prevedibile  rispetto  alle
risorse disponibili per la regolare  e  tempestiva  prosecuzione  dei
lavori. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'
operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse. 
  5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare con cadenza  trimestrale,  su  richiesta  delle  stazioni
appaltanti,previa   verifica   da   parte    delle    amministrazioni
finanziatrici  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma   finanziario
dell'opera  e  dell'impossibilita'  di  attivare  i   meccanismi   di
flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera,  nei
limiti delle disponibilita'  annuali  del  Fondo  secondo  i  criteri
previsti dal decreto di cui al comma 4. 
  6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto  a  17  milioni  di
euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; quanto a 0,7 milioni di euro  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7  milioni
di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca;  quanto  a  1,7  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno;  quanto  a  0,9
milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
anche nel conto dei residui. 
  7-bis. Al fine di accelerare le procedure  per  l'attuazione  degli
investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti  e  concessioni,
e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a
2 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2022.  Tali  risorse  sono
destinate ad iniziative finalizzate  all'aggiornamento  professionale
del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo  31
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2020  e  a  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
                               Art. 8 
 
 
     Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 
 
  1. In relazione alle procedure pendenti  disciplinate  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali
si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di  contratti  senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso
per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo
avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021: 
  a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via  di  urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'   dei
requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla
procedura; 
  b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena  di  esclusione
dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
complessita' dell'appalto da affidare; 
  c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
dei termini  procedimentali  per  ragioni  di  urgenza  di  cui  agli
articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e  3,  del
decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Nella   motivazione   del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e'  necessario
dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  considerano  comunque
sussistenti; 
  d) le procedure di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica  previsione
nei documenti di programmazione di cui all'articolo  21  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati,  a  condizione  che  entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto si provveda ad  un  aggiornamento
in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19. 
  2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
termine per la presentazione delle offerte, le  stazioni  appaltanti,
fermo quanto previsto dall'articolo 103 del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento  di
aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020. 
  3. In relazione agli accordi quadro  di  cui  all'articolo  54  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono,  entro
la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. 
  4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto: 
  a) il direttore dei lavori adotta, in  relazione  alle  lavorazioni
effettuate alla medesima data  e  anche  in  deroga  alle  specifiche
clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente  e  comunque
entro cinque giorni dall'adozione  dello  stato  di  avanzamento.  Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni  dall'emissione  del
certificato di cui al secondo periodo; 
  b) sono riconosciuti, a valere sulle  somme  a  disposizione  della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento  e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi
d'asta,   i   maggiori    costi    derivanti    dall'adeguamento    e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in  fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in  attuazione
delle misure  di  contenimento  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del   pagamento   del   primo   stato   di   avanzamento   successivo
all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano   di   sicurezza   e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi; 
  c) il rispetto delle misure di contenimento previste  dall'articolo
1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge
n. 19 del 2020 nonche'  dai  relativi  provvedimenti  attuativi,  ove
impedisca, anche  solo  parzialmente,  il  regolare  svolgimento  dei
lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi  o  delle  forniture
costituisce causa di forza  maggiore,  ai  sensi  dell'articolo  107,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora  impedisca
di  ultimare  i  lavori,  i  servizi  o  le  forniture  nel   termine
contrattualmente previsto,  costituisce  circostanza  non  imputabile
all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo  107  ai  fini
della proroga di detto termine, ove richiesta; non si  applicano  gli
obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le
sanzioni previsti  dal  terzo  e  dal  quarto  periodo  del  comma  4
dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  0a) all'articolo 30,  comma  8,  dopo  le  parole:  «e  alle  altre
attivita' amministrative  in  materia  di  contratti  pubblici»  sono
inserite le seguenti: «nonche' di forme di coinvolgimento degli  enti
del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117»; 
  0a-bis)  all'articolo  36,  comma  1,  le  parole:   «Le   stazioni
appaltanti  possono,  altresi',  applicare  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  50»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le   stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50»; 
    a) all'articolo 38: 
      1) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «agli  ambiti  di
attivita',» sono soppresse; 
      2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite  l'ANAC  e  la
Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) sono premesse le seguenti parole:  «Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 3-bis»; 
        3.2) alla lettera  a),  le  parole  «programmazione  e»  sono
soppresse; 
        3.3) dopo il comma 3, e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
centrali di committenza e i  soggetti  aggregatori  sono  qualificati
almeno negli ambiti di cui  al  comma  3,  lettere  a)  e  b).  Nelle
aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni,  servizi  o  lavori
effettuati  dalle  centrali  di  committenza,  ovvero  dai   soggetti
aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di  cui  al  comma  3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per  i
quali sono svolte  le  suddette  aggiudicazioni  purche'  qualificati
almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.»; 
      4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il
seguente: «5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche  nella
gestione di procedure di gara;»; 
      5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso; 
    a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli
archeologi» sono aggiunte le  seguenti:  «professionisti,  singoli  e
associati, e le societa' da essi costituite»; 
  a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo  le  parole:
«per quali consorziati  il  consorzio  concorre;»  sono  inserite  le
seguenti: «qualora il consorziato designato  sia,  a  sua  volta,  un
consorzio di cui all'articolo 45, comma  2,  lettera  b),  e'  tenuto
anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per  i  quali
concorre;»; 
  a-quater) all'articolo 59,  comma  1,  sono  premesse  le  seguenti
parole: «Fermo restando quanto previsto dal titolo  VII  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»; 
    b) all'articolo 80,comma 4, il quinto periodo e'  sostituito  dai
seguenti:  «Un  operatore  economico  puo'   essere   escluso   dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che  lo  stesso  non  ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati  qualora
tale mancato pagamento costituisca  una  grave  violazione  ai  sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il  presente  comma
non si applica quando l'operatore economico ha  ottemperato  ai  suoi
obblighi pagando o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
imposte o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia  comunque  integralmente  estinto,   purche'   l'estinzione,   il
pagamento  o  l'impegno  si  siano  perfezionati  anteriormente  alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.»; 
    c) all'articolo 83, dopo il comma  5  e'  inserito  il  seguente:
«5-bis. In relazione al requisito di cui  al  comma  4,  lettera  c),
l'adeguatezza della copertura  assicurativa  offerta  viene  valutata
sulla base della polizza assicurativa contro i  rischi  professionali
posseduta dall'operatore  economico  e  in  corso  di  validita'.  In
relazione alle polizze assicurative di importo  inferiore  al  valore
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
sia  corredata,  a  pena  di  esclusione,   dall'impegno   da   parte
dell'impresa  assicuratrice  ad  adeguare  il  valore  della  polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»; 
  c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le
parole: «salvo quanto disposto nel presente articolo»  sono  aggiunte
le seguenti: «e fermo restando quanto previsto  dal  titolo  VII  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 
  c-ter) all'articolo 151, comma 3: 
  1) le parole: «il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo puo'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «lo  Stato,  le
regioni e gli  enti  territoriali  possono,  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta  fermo  quanto
previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42»; 
  c-quater) all'articolo 180, comma  2,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Nel caso di contratti di rendimento energetico
o  di  prestazione   energetica   (EPC),   i   ricavi   di   gestione
dell'operatore economico  possono  essere  determinati  e  pagati  in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di
altri criteri di prestazione energetica  stabiliti  contrattualmente,
purche'  quantificabili  in  relazione  ai  consumi;  la  misura   di
miglioramento  dell'efficienza  energetica,  calcolata  conformemente
alle norme in materia di attestazione  della  prestazione  energetica
degli immobili e delle altre infrastrutture energivore,  deve  essere
resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore
economico e deve essere  verificata  e  monitorata  durante  l'intera
durata del  contratto,  anche  avvalendosi  di  apposite  piattaforme
informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la  gestione,
l'elaborazione,  la  valutazione  e  il  monitoraggio   dei   consumi
energetici»; 
    d) all'articolo 183, comma 15: 
      1) al primo periodo, le parole «non presenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «anche se presenti»; 
      2) al nono periodo, le parole  «e'  inserito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «qualora non sia gia'  presente»  e  dopo  le  parole
«sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, e'
inserito in tali strumenti di programmazione». 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. 
  6-bis. In considerazione dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19  e
delle conseguenti esigenze di accelerazione  dell'iter  autorizzativo
di grandi opere  infrastrutturali  e  di  architettura  di  rilevanza
sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle  citta'  o  sull'assetto
del  territorio,  sino  al  31  dicembre  2023,  su  richiesta  delle
amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette
opere di particolare interesse pubblico e rilevanza  sociale,  previo
parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali
e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla  procedura
di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio  2018,
n. 76, consentendo alle medesime  amministrazioni  aggiudicatrici  di
procedere    direttamente    agli    studi     di     prefattibilita'
tecnico-economica  nonche'  alle  successive  fasi  progettuali,  nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50. 
  7.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea del comma  1,  le  parole  «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 novembre 2021»; 
  c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  d)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.   In   deroga
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre  2021,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici esprime il  parere  obbligatorio  di  cui  al  comma  3  del
medesimo articolo 215 esclusivamente  sui  progetti  di  fattibilita'
tecnica ed economica di lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
comunque finanziati per almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato,  di
importo pari o superiore  ai  100  milioni  di  euro.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni  di  euro  e  fino  a  50
milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
esercitate   dai   comitati   tecnici   amministrativi    presso    i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro  si  prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215,  comma  3,  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016.». 
  7-bis. Al codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 115: 
  1) al comma 3,  primo  periodo,  le  parole:  «delle  attivita'  di
valorizzazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  mediante
l'affidamento di appalti pubblici di servizi»; 
  2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di cui  all'articolo
114» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la possibilita' per
le amministrazioni di progettare i servizi e  i  relativi  contenuti,
anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico
del concessionario  e  l'equilibrio  economico  e  finanziario  della
gestione»; 
  b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi:  «Qualora  l'affidamento  dei  servizi  integrati  abbia  ad
oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera  vv),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
l'integrazione puo' essere  realizzata  anche  indipendentemente  dal
rispettivo valore economico dei servizi considerati.  E'  ammessa  la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o
piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i  servizi
di pulizia, di vigilanza e di biglietteria». 
  8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge
17 marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
aprile 2020,  n.  27,  fino  alla  scadenza  del  predetto  stato  di
emergenza, procede, nell'ambito dei  poteri  conferitigli  e  con  le
modalita'  previste  dalla   suddetta   norma,   all'acquisizione   e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi  di  protezione
individuale, nonche' di ogni necessario  bene  strumentale,  compresi
gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e  contrastare  l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario,  per
l'attuazione di quanto  previsto  dal  primo  periodo,  provvede  nel
limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del  Consiglio
dei  ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1;  le
risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei  contratti
pubblici, necessarie per dare attuazione al  primo  periodo,  possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
alla contabilita' speciale delle suddette risorse. 
  9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza  da  COVID-19,
possono  essere  avviate  dal  Commissario   straordinario   di   cui
all'articolo  122  del   decreto-legge   n.   18   del   2020   anche
precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
  10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente  o  per  la
stipulazione  del  contratto  relativamente  a  lavori,   servizi   o
forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente
decreto, e' richiesto di  produrre  documenti  unici  di  regolarita'
contributiva di cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
autocertificare la regolarita' contributiva ovvero  il  possesso  dei
predetti  documenti  unici,  non   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 103,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,
relative alla  proroga  oltre  la  data  del  31  luglio  2020  della
validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. 
  10-bis. Al Documento unico di regolarita' contributiva e'  aggiunto
quello  relativo  alla  congruita'  dell'incidenza  della  manodopera
relativa allo specifico intervento, secondo le modalita' indicate con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto.  Sono  fatte  salve  le
procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima  della  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di cui al periodo precedente. 
  11. All'articolo 4 del decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.
208, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro  della  difesa,
di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  del
Consiglio di Stato, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni
dalla richiesta, e' definita la  disciplina  esecutiva,  attuativa  e
integrativa  delle  disposizioni  concernenti  le  materie   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed  e),  anche  in  relazione
alle disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
applicabili al presente decreto.». 
                            Art. 8 - bis 
 
 
Modifica al decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
le parole:  «di  centrali  di  committenza  di  altre  regioni»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dalla  centrale  di  committenza  della
regione Calabria». 
                               Art. 9 
 
 
      Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
individuati gli  interventi  infrastrutturali  caratterizzati  da  un
elevato  grado  di  complessita'  progettuale,  da  una   particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da  complessita'  delle  procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un  rilevante  impatto
sul tessuto socio  -  economico  a  livello  nazionale,  regionale  o
locale, per la cui realizzazione o  il  cui  completamento  si  renda
necessaria la nomina di uno o piu'  Commissari  straordinari  che  e'
disposta  con  i  medesimi  decreti.  Il  parere  delle   Commissioni
parlamentari viene reso entro venti giorni dalla  richiesta;  decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione  del  parere.
Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con  le  modalita'  di
cui al primo periodo entro il  30  giugno  2021,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri puo'  individuare,  sulla  base  dei  medesimi
criteri di cui al primo periodo, ulteriori  interventi  per  i  quali
disporre la nomina di  Commissari  straordinari.  In  relazione  agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente  regionale  o
locale, i decreti di cui al presente comma  sono  adottati,  ai  soli
fini dell'individuazione di tali interventi,  previa  intesa  con  il
Presidente della  Regione  interessata.  Gli  interventi  di  cui  al
presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici
di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi  ad
essa  collegati.  Il  Commissario   straordinario   nominato,   prima
dell'avvio degli  interventi,  convoca  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale»; 
    b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Per
l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari  possono
essere abilitati ad assumere direttamente  le  funzioni  di  stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei  principi  di  cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nonche' delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  e  delle  disposizioni  in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze.»; 
    c)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  E'
autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai
Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per
le spese di funzionamento e di  realizzazione  degli  interventi  nel
caso svolgano le funzioni  di  stazione  appaltante.  Il  Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi in base al  quale  le  amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti  in
bilancio riguardanti il trasferimento di  risorse  alle  contabilita'
speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle  risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di  affidamento  dei
contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle  risorse  sulla
contabilita'  speciale.  Gli  impegni  pluriennali   possono   essere
annualmente rimodulati con la legge di  bilancio  in  relazione  agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate  alla  realizzazione  degli
interventi  sono  trasferite,   previa   tempestiva   richiesta   del
Commissario  alle   amministrazioni   competenti,sulla   contabilita'
speciale  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dell'intervento
comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria,  ad
esclusione di quelli di natura gestionale,  adottati  dai  Commissari
straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte  dei
conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. Si applica  l'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo',  con
motivazione   espressa,   dichiarare   i    predetti    provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a  norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati  dai  Commissari
straordinari avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»; 
    d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  Commissari
straordinari  trasmettono  al  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente,  i
progetti approvati, il relativo quadro economico,  il  cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n.  229  del  2011,  segnalando
altresi'   semestralmente   eventuali   anomalie   e    significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di  quanto  ivi  previsto  per  i  procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di  cui  ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
tecnica nell'ambito del quadro  economico  dell'opera,  si  applicano
anche agli interventi dei Commissari  straordinari  per  il  dissesto
idrogeologico e dei  Commissari  per  l'attuazione  degli  interventi
idrici di cui all'articolo 1, comma  153,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18  e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14  ottobre  2019  n.111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141  e
dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui
all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  Con  i  medesimi
decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i  termini  e  le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera  nonche'  una  quota
percentuale del  quadro  economico  degli  interventi  da  realizzare
eventualmente da destinare  alle  spese  di  supporto  tecnico  e  al
compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei  Commissari,
ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111.  Per  il  supporto  tecnico  e  le   attivita'   connesse   alla
realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unita'
Tecnica-  Amministrativa  di  cui  all'articolo  5,  comma   1,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  Regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti  a  carico  dei  quadri
economici degli interventi da  realizzare  o  completare  nell'ambito
della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari  straordinari
possono nominare un sub-commissario.  L'eventuale  compenso  del  sub
commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
posto a carico del quadro economico  dell'intervento  da  realizzare,
nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.». 
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: «opera in deroga  alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,  fatto  salvo
il rispetto  dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis  e  5,  del  presente  decreto.  Al
Commissario  si  applicano,  altresi',   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; 
  2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  12  settembre  2014,
n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,»  sono
inserite le  seguenti:  «nonche'  le  stesse  attivita'  relative  ad
interventi  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   comunque
finanziati a valere  su  risorse  finanziarie  nazionali,  europee  e
regionali,». 
  3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni  commissariali
finalizzate  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  interventi
infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei  relativi
tempi di esecuzione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, tutti  i  commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme  di
legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo  4  i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge  16  novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020,  n.  41,  nonche'  i  commissari  straordinari   nominati   per
l'attuazione di interventi  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11 del
presente decreto. Sono  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, i contratti relativi
ai servizi sociali e di  ristorazione  ospedaliera,  assistenziale  e
scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi  dell'articolo  36,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.