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Appalto integrato – Progettista indicato – Perdita dei requisiti di ordine generale – Sostituzione – Limiti (art. 59 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 11.11.2022 n. 9923

5.2.1. Va premesso che l’oggetto dell’affidamento è nel caso di specie costituito da un appalto integrato ai sensi dell’art. 216, comma 4-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 (che, vigendo il divieto di appalto integrato, lo consentiva in via transitoria per i progetti già approvati alla data di entrata in vigore del codice), disposizione espressamente richiamata dal disciplinare di gara.
[…]
Il comma 59, comma 1 bis, nel testo attualmente vigente, contiene un secondo periodo che specifica che “i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista ‘raggruppato’ o ‘indicato’ in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva [n.d.r. con le stesse modalità] laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione”.
Quest’ultima disposizione, aggiunta dall’art. 1 del d.l. n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, non si applica alla presente procedura (indetta con bando precedente), ma essa è sostanzialmente riproduttiva dell’art. 92, comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione del codice di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, che prevedeva l’appalto integrato all’art. 53, comma 3).
L’art. 92, comma 6, del regolamento si applica al presente affidamento ai sensi dell’art. art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50 del 2016.
Inoltre il disciplinare di gara presuppone la possibilità per le imprese concorrenti di indicare i progettisti.
[…]
5.2.2. Dato il quadro normativo generale e speciale di cui sopra, non è in contestazione che il progettista “indicato” – come accaduto per il RTP incaricato della progettazione da parte del RTI Research – vada qualificato come professionista esterno all’operatore economico concorrente, da questi incaricato di redigere il progetto; tuttavia privo, a sua volta, della qualità di concorrente (come, da ultimo, chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 9 luglio 2020, n. 13, che ha affermato il principio di diritto che “il progettista indicato, nell’accezione e nella terminologia dell’articolo 53 […], del decreto legislativo n. 163 del 2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico”).
Malgrado ciò, la giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata nel senso che, come ritenuto dal tribunale, anche il progettista “indicato” debba essere in possesso dei requisiti generali di moralità e di affidabilità e di quelli speciali richiesti dalla legge di gara, pena l’esclusione del concorrente che lo abbia designato (così da ultimo, Cons. Stato, V, 27 luglio 2021, n. 5563, riguardante l’esclusione del RTI Savarese dalla presente procedura, che richiama, tra gli altri precedenti, Cons. Stato, V, 21 agosto 2020, n. 5164; 15 marzo 2016, n. 1031; 26 maggio 2015, n. 2638).
D’altronde, essendo l’indicazione del progettista esterno funzionale alla qualificazione dell’operatore economico concorrente – il quale è costretto a farvi ricorso perché qualificato soltanto per la costruzione o, se qualificato per progettazione e costruzione, perché non è comunque in possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto previsti nei documenti di gara – non vi è ragione di limitare tale complessivo regime di qualificazione ai requisiti speciali, dovendo essere soddisfatto dal progettista indicato anche per i requisiti di ordine generale.
Siffatta conclusione trova riscontro sia nei rinvii normativi interni al regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 (dato che l’art. 92, comma 6, rimanda, tra l’altro, per i requisiti dei progettisti, all’art. 263, che all’ultimo comma prescrive come necessario il possesso dei requisiti generali, all’epoca previsti dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006) sia nella constatazione che “la peculiarità e il ruolo che comunque assume il progettista (anche indicato) nell’economia dell’affidamento … ne rende necessaria l’integrazione dei requisiti generali” (così Cons. Stato, V, n. 5563/21 citata).
5.2.3. Tuttavia, fermo restando che è legittima un’esclusione fondata sul difetto dei requisiti generali in capo al progettista indicato e quindi anche una disposizione della lex specialis che ciò espressamente prevede, residua l’ulteriore questione della possibilità, per l’operatore economico concorrente, di sostituire il progettista “indicato” che abbia perso in corso di gara il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80.
Si tratta di questione che, affrontata dalla sentenza del CGAR 31 marzo 2021, n. 276, riportata dall’appellante, è stata da questa risolta distinguendo tra progettista associato e progettista indicato, ed ammettendo, non per il primo, ma per il secondo, la sostituzione. La possibilità della sostituzione è stata fondata sull’argomentazione che “la qualificazione del progettista indicato come di un soggetto diverso dai concorrenti alla procedura determina che in caso di raggruppamento di progettisti – quantomeno nelle ipotesi in cui il soggetto da estromettere non sia stato determinante per la costituzione del raggruppamento, avendo contribuito in modo essenziale a “portare” i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione – il concorrente non possa essere per ciò solo escluso a seguito dell’accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione, nel caso di specie dal RTP dei progettisti, e la sua sostituzione”.
In effetti, una volta che l’Adunanza plenaria n. 2/2022 ha riconosciuto la modificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei per la perdita dei requisiti generali anche in fase di gara in capo al mandatario o ad uno dei mandanti, in tale ipotesi deve ritenersi la possibilità della sostituzione interna al raggruppamento temporaneo di professionisti o della sostituzione interna al raggruppamento temporaneo “eterogeneo” dei progettisti con gli operatori economici esecutori dei lavori (purché altro componente del raggruppamento sia in possesso dei necessari requisiti di qualificazione).
Se quindi è consentita la modificazione soggettiva del concorrente, quando il progettista sia in tale veste inserito in un raggruppamento temporaneo partecipante alla gara, appare contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità riservare un trattamento deteriore alla fattispecie in cui l’operatore economico concorrente abbia scelto di avvalersi del progettista indicato privo della qualificazione di concorrente.
Pertanto, quanto meno quando sia stato indicato per la progettazione un raggruppamento temporaneo di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria ex art. 46 del Codice dei contratti pubblici, deve ritenersi possibile l’estromissione e l’eventuale sostituzione di quello dei componenti del raggruppamento, che abbia perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara.
5.2.4. Confermata per tale via la soluzione della questione espressa già nel precedente di cui al CGARS n. 276/2021, meno convincente è l’affermazione incidentale contenuta nella stessa sentenza secondo cui la sostituzione del progettista indicato non potrebbe (mai) comportare “una ipotesi di modificazione dell’offerta”, poiché non si tratta di un offerente, ma di un “collaboratore (o, più propriamente, un ausiliario) del concorrente”.
Invero, se il ricorso al progettista esterno si giustifica, in linea di principio, a fini qualificatori, è però innegabile che lo stesso è coinvolto sia nella redazione dell’offerta che nell’esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, V, n. 5563/21 cit.).
Sebbene tale coinvolgimento non sia, in assoluto, impeditivo della sostituzione, esso impone di verificare, caso per caso, se, ammettendo la sostituzione del componente del raggruppamento di professionisti incaricato della progettazione, non si finisca per consentire una modificazione sostanziale dell’offerta.
Questa modificazione è reputata inammissibile non soltanto in ambito interno, ma anche dalla Corte di Giustizia che, in riferimento alle pur consentite modifiche soggettive dell’art. 63 dir. 2014/24/UE, mette in guardia dal rischio di tale eventualità (cfr. Corte di Giustizia, 3 giugno 2021, causa C-210/20, in cui si evidenzia che “quando si vede obbligata, in forza del suo diritto nazionale, ad imporre a un offerente la sostituzione di un soggetto sulle cui capacità esso intende fare affidamento, l’amministrazione aggiudicatrice deve assicurarsi, conformemente ai principi di trasparenza e di parità di trattamento enunciati all’articolo18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, che la sostituzione del soggetto interessato non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta di tale offerente”).

Iscrizione AVCPASS e indicazione PASSOE : non richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge

Consiglio di Stato, sez. V, 20.01.2022 n. 365

La giurisprudenza di questa Sezione è ormai costante nel rilevare che l’iscrizione nel sistema AVCPass e l’indicazione del PassOE non sono richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge (l’art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016 si limita a stabilire che le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’Anac), e che non è consentito alla stazione appaltante imporne il possesso all’operatore economico partecipante alla gara a pena di esclusione, e ciò sia tenuto conto della natura di tale atto, sia del principio generale di tassatività delle cause di esclusione. Il PassOE non costituisce infatti un “pre-requisito” dell’operatore economico, secondo il modello erroneamente considerato dal primo giudice sulla base di una giurisprudenza che non può trovare conferma, bensì rappresenta solo uno strumento di controllo del possesso dei requisiti auto-dichiarati dai concorrenti, che, in mancanza dell’esplicita previsione normativa della sua essenzialità, non si configura, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, V, 30 dicembre 2020, n. 8505; 21 agosto 2020, n. 5164; 4 maggio 2017, n. 2036; 26 settembre 2017, n. 4506; in diversa prospettiva, 16 marzo 2020, n. 1863). […]
Pertanto, bene ha fatto la stazione appaltante a consentire ad -Omissis- la produzione del PassOE in sede di soccorso istruttorio [art. 83 d.lgs. n. 50/2016]: la sua mancata produzione nell’ambito della domanda di partecipazione, rappresentando una mera carenza documentale e non una irregolarità essenziale, non poteva costituire causa di esclusione dalla gara della società, potendo essere sanata successivamente, né vi era necessità, a tal fine, di acquisire la prova che la sottesa iscrizione fosse avvenuta nel termine previsto per la presentazione delle offerte.

 

AVCPass – Verifica dei requisiti – Documentazione – Invio a mezzo PEC – Non equivalente – Esclusione (art. 81 , art. 216 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. IV, 20.07.2020 n. 4644

È infondato anche il terzo motivo di ricorso, che sostiene in sintesi l’equipollenza fra il caricamento sul sistema e l’invio per pec. Sul punto, va anzitutto condiviso quanto affermato dal Giudice di I grado, circa la necessità di valersi del sistema AVC Pass ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 216 comma 13 del d. lgs. 50/2016, allo scopo di consentire una verifica celere e standardizzata dei requisiti. Occorre poi ribadire quanto affermato da questo Giudice (per tutte nella sentenza sez. V 23 novembre 2016 n.4908): l’esclusione per omesso caricamento dei dati sul sistema AVC Pass è legittima nel caso in cui essa sia dipesa da fatti imputabili all’interessato, il quale in particolare di fronte ad un disservizio del sistema stesso non abbia proceduto a segnalarlo immediatamente. Nel caso di specie, l’accaduto è effettivamente imputabile all’impresa, la quale ha scelto di procedere all’adempimento nell’ultimo giorno utile, si è trovata di fronte ad un disservizio non insormontabile, perché come si è detto per lo meno nel pomeriggio l’anomalia più non sussisteva ed in ogni caso non consta avere segnalato nulla al gestore di sistema.

Commissione giudicatrice – Nomina – Regolamento comunale in contrasto con il Codice – Inefficacia sopravvenuta – Regime transitorio – Principi applicabili (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2020 n. 2471

Non può il Collegio non richiamare il precedente della Sezione 9 gennaio 2019, n. 193 in ordine alla corretta ermeneusi dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale dispone, per quanto ora rileva, che «i commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».

2.1. – Procedendo per ordine, deve essere anzitutto disattesa la tesi dell’inoperatività dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in attesa dell’istituzione dell’albo dei commissari istituito presso l’A.N.A.C., cui fa riferimento il comma 3 dello stesso articolo, non intervenuta al momento della nomina contestata. Invero, le due disposizioni sono autonome, come dimostra proprio il comma 12, che contiene una disciplina transitoria fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo, rimettendo la nomina all’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (tale disciplina transitoria è confermata dall’art. 216, comma 12, dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016).
La norma transitoria, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, contiene un rinvio alla disciplina previgente per quanto concerne la nomina della Commissione che deve essere effettuata dalla stazione appaltante “secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate”; ciò significa non già l’integrale inapplicabilità della disposizione del quarto comma dell’art. 77, quanto piuttosto, in attesa della selezione dei commissari dall’albo istituito presso l’A.N.A.C., l’imposizione di un limite modale nella scelta dei commissari stessi.
Il riferimento normativo alle regole di competenza e trasparenza riguarda il procedimento di nomina dei componenti della Commissione da parte dell’organo competente della stazione appaltante, ma non vale ad elidere, in assenza di un’espressa previsione, l’efficacia di una norma che pone una regola di incompatibilità (con valenza, dunque, precettiva e non sanzionatoria).
Può dunque convenirsi con la sentenza appellata laddove afferma che la norma dettante la disciplina transitoria è “disposizione che afferisce unicamente al modus di scelta da parte della stazione appaltante –in assenza del sistema di individuazione e nomina previsto con la istituzione dell’Albo Anac- non mai afferendo ai requisiti soggettivi di legittimazione dei commissari”.

2.2. – Con riguardo al regime di incompatibilità tra le funzioni svolte nel procedimento e quelle di presidente della Commissione, il fondamento è di stretto diritto positivo, e va rinvenuto nel più volte ricordato art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Occorre peraltro rilevare che la norma in questione ha la stessa portata oggettiva dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla quale la giurisprudenza aveva posto in evidenza che rispondeva all’esigenza di una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n.13).
Il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è dunque quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio di separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1387).
Peraltro, nel caso di specie, anche a volere fare una valutazione in concreto della situazione di incompatibilità sostanziale, il presidente della Commissione ha valutato il progetto per l’individuazione del promotore della finanza di progetto, ha redatto e sottoscritto il bando ed il disciplinare di gara, nonché la determina dirigenziale di approvazione della lex specialis e di indizione della gara; quindi ha nominato la Commissione giudicatrice, indicando sé stesso quale presidente.

2.3. – Né a diversa soluzione può condurre la previsione di cui all’art. 107 t.u.e.l., in quanto, a parte il rapporto di specialità per materia intercorrente tra la disciplina dei contratti pubblici e quella del t.u.e.l., dalla lettura di tale norma si desume che sono attribuite ai dirigenti molteplici competenze, tra cui quelle della presidenza delle commissioni di gara e di concorso (comma 3, lett. a) e quella della responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso (comma 3, lett. b); la norma non afferma il principio del cumulo nella stessa persona delle funzioni di presidente della Commissione e di responsabile dell’istruttoria, ma semplicemente enuclea le “funzioni e responsabilità della dirigenza”. Non appare dunque, ad avviso della Sezione, dirimente il richiamo della disciplina di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.

2.4. – Occorre aggiungere, in coerenza con quanto precede, che condivisibilmente la sentenza appellata ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del motivo per mancata impugnazione del regolamento comunale che imporrebbe l’affidamento delle funzioni di presidente della Commissione al dirigente di Settore. Ed infatti in applicazione del criterio gerarchico e cronologico, che presiedono al sistema delle fonti del diritto, il regolamento comunale ha perso la propria efficacia precettiva per effetto della sopravvenuta disposizione dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nuovo Regolamento MIT di Attuazione del Codice: consultazione on line

Consultazione pubblica ai fini della stesura del Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), aperta dal 15 luglio al 2 settembre 2019.

1. La finalità della consultazione pubblica on-line per la stesura del regolamento

Come è noto, dalla precedente consultazione pubblica on-line sul Codice dei contratti pubblici, avviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e conclusasi il 10 settembre 2018, è emersa una precisa presa di posizione degli stakeholder e degli operatori istituzionali per la sostanziale abrogazione della soft law e delle linee guida ANAC, rilevando come questa esperienza non abbia sortito alcuno degli effetti prefissi con la riforma, determinando più di un’incertezza e instabilità del quadro normativo.

Il decreto-legge c.d. “sblocca cantieri”, anche in adesione al risultato della consultazione pubblica, ha introdotto il comma 27-octies all’art. 216, del “Codice dei Contratti pubblici”, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo un unico regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, in materia di: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.

Sono dunque in corso le attività di un Gruppo di lavoro, coordinato dall’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composto da esperti, anche designati dalle competenti strutture del Ministero stesso, della Presidenza del consiglio dei Ministri e dell’Ufficio legislativo dei Ministero per i beni e le attività culturali, per dare attuazione al comma 27-octies all’art. 216, del “Codice dei Contratti pubblici”.

Anche in questa fase tecnica di stesura del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene fondamentale garantire la massima partecipazione degli stakeholder e dar vita ad una scelta il più possibile condivisa nell’ambito delle sue policy; sicché ha avviato questa consultazione pubblica on line sui temi di maggiore interesse per la stesura del Regolamento.

2. Le modalità di partecipazione alla consultazione pubblica on-line.

La consultazione pubblica è per sua natura ampia e rivolta a tutti gli stakeholder; in questo specifico caso, si è ritenuto di prevedere pagine di accesso distinte in considerazione dei soggetti partecipanti, ossia: a) istituzioni; b) associazioni di categoria; c) operatori del settore. Tale scelta consentirà una più immediata rilevazione delle posizioni che emergeranno dalla consultazione in relazione alla categoria dei partecipanti.

Ciascun soggetto che parteciperà alla consultazione pubblica on-line, esprimendo la posizione dell’istituzione, dell’associazione di categoria o propria quale singolo operatore del settore, riceverà una comunicazione via PEC che consentirà di validare la propria partecipazione e quindi garantire la ufficialità della posizione che esprimerà.

La consultazione ha per oggetto una serie di temi mirati relativi alle materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.

I temi sottoposti a consultazione, benché indicati in forma volutamente neutra, costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità o di problematiche di tipo tecnico ben note all’ampia platea di stakeholder.

Ogni stakeholder, nell’arco di tempo in cui la consultazione sarà aperta, potrà:

a) inserire un solo contributo per ciascun tema in consultazione;

b) accedere in via esclusiva ai contributi inseriti, con la possibilità di visualizzarli, modificarli o eliminarli.

Pertanto gli interventi non saranno visibili a tutti i partecipanti registrati ma solamente ai rispettivi autori.

3. Regole di intervento.

Sui temi che saranno oggetto del prossimo regolamento è noto che sono già presenti linee guida ANAC o decreti ministeriali e gli stakeholder ben conoscono le specifiche tematiche e gli eventuali profili di criticità emersi in sede di attuazione.

Sicché in sede di consultazione pubblica on-line si chiede contestualmente di specificare per ciascun tema le criticità rilevate e le soluzioni regolamentari puntuali che si ritiene di proporre.

Quanto alla tecnica di redazione degli interventi, essi dovranno avere carattere puntuale, riferirsi allo specifico tema e alla disposizione di riferimento, mettendo in rilievo l’eventuale criticità del quadro normativo vigente e le proposte di modifica.

Non saranno presi in considerazione contributi il cui contenuto sia:

1. in contrasto con le direttive comunitarie;

2. in contrasto o non riferite alle specifiche disposizioni del Codice;

3. a carattere generale o indeterminato, dal quale non si evinca chiaramente e separatamente il contenuto della proposta di modifica.

4. Durata della consultazione e gestione dei risultati.

La consultazione resterà aperta dal 15 luglio al 2 settembre 2019.

È possibile accedere alla consultazione pubblica dalla pagina di accesso, previa registrazione in base alla categoria di appartenenza (operatore del settorerappresentante di associazionerappresentante di istituzione). 

I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni  a garanzia della privacy e puntuale informativa sarà fornita in sede di registrazione.

Al termine della consultazione pubblica on line, i risultati saranno analizzati e verrà pubblicato uno specifico report sulla dimensione e sui contenuti della partecipazione.

Le valutazioni e le proposte degli stakeholder saranno esaminate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e potranno essere utilizzate, liberamente e in piena autonomia decisionale, per la predisposizione del Regolamento di cui al comma 27-octies all’art. 216, del “Codice dei Contratti pubblici”.

Fonte: sito MIT

Commissione giudicatrice – Nomina – Regime transitorio – Predeterminazione regole e criteri da parte della Stazione Appaltante – Non occorre – Sufficienti Curriculum Vitae e dichiarazioni di compatibilità (art. 77 , art. 216 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. III, 10.07.2019 n. 4865

Con il terzo motivo, l’appellante censura il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.
Sul tema giova ricordare che il comma 12 dell’art. 216, d.lgs. n. 50 del 2016 (e prima del correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il comma 12 dell’art. 77) stabilisce che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” (da ultimo Consiglio di Stato, III, n. 276/2019).
L’appellante insiste nel sottolineare che, in violazione dell’art. 216 del dlgs 50/2016, la nomina è avvenuta in difetto della predeterminazione di regole di competenza e trasparenza per la formazione della commissione di gara, essendo il regolamento sulla nomina delle commissioni, stato adottato solo con decreto del direttore generale n. 136 del 28.12.2017, ossia dopo la gara.
Il Collegio ritiene che, sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante, l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole. Occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza. Circostanza che nel caso di specie è da escludere, potendosi condividere quanto in proposito affermato dal primo giudice, ossia, che “la nomina della commissione giudicatrice appare sufficientemente sostenuta dalla produzione dei curricula dei singoli componenti e dalla formulazione, da parte di ciascuno di essi, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto”.

Milleproroghe 2017: proroga degli obblighi di pubblicità sui quotidiani dei bandi e degli avvisi

A seguito della conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2017 (Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244), il comma 4 dell’articolo 9 proroga l’applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l’affidamento dei contratti pubblici (prevista dall’art. 66, comma 7, dell’abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006), che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.

Si tratta – come osservato nel Dossier elaborato dal Servizio studi del Senato – del decreto previsto dall’articolo 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che doveva essere adottato, d’intesa con l’ANAC, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Codice, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. La relazione illustrativa precisa che il decreto, “seppure già trasmesso alla Corte dei conti ai fini del prescritto controllo di legittimità, potrebbe non essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla data del 31 dicembre 2016”.

Il decreto legislativo n. 163 del 2006 è stato abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In particolare, la norma interviene sul terzo periodo del comma 11 dell’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) che, nell’ambito delle disposizioni transitorie volte a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina sugli appalti pubblici nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi, regola la disciplina da applicare per la pubblicità degli avvisi e dei bandi facendo riferimento al comma 7 dell’articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo applicabile fino al 31 dicembre 2016, ossia nel testo antecedente alle modifiche dell’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.L. 66/2014. Tali modifiche hanno previsto la soppressione dell’obbligo di pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra la soglia di rilevanza europea, nonché l’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione del contratto.

L’articolo 26, comma 1-bis, del D.L. n. 66/2014, ha previsto che le modifiche del comma 1 del medesimo articolo si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale termine è stato prorogato al 1° gennaio 2017 dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210. Per tale ragione, il terzo periodo del comma 11 dell’articolo 216 del d.lgs. 50/2016 prevede che fino al 31 dicembre 2016, termine prorogato dalla norma in esame fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione degli indirizzi generali della pubblicazione, si applica altresì il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo applicabile fino alla predetta data, ossia fino al 31 dicembre 2016.
Si osserva nel predetto dossier che andrebbe valutata l’opportunità di modificare il comma 11 dell’articolo 216 del d.lgs. 50/2016, là dove fa riferimento al regime (di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006) “nel testo applicabile fino alla predetta data”.
Va infatti considerato, come già rilevato, che, da un lato, tale data è stata prorogata dalla norma in esame fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale e che, dall’altro, sono richiamati i riferimenti normativi dell’articolo 26 del decreto legge n. 66 del 2014, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto legge n. 210 del 2015, che hanno previsto l’applicabilità del regime di pubblicazione fino alla data del 31 dicembre 2016.

La disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2016 prevede che gli avvisi e i bandi siano altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Di seguito la normativa richiamata:

Articolo 9, comma 4, D.L. 30.12.2016 n. 244 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
“4. All’articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “Fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4″.”

Art. 216, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016
“11. Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.”

Art. 73, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016
“4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11.”

Art. 66, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006
“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.”

Applicazione di singole disposizioni del nuovo Codice dei contratti – Principio tempus regit actum

TAR Firenze, 12.12.2016, n. 1756 

Non sussistono dubbi che la procedura fosse assoggettata nel suo complesso al D. Lgs. 163/2006, considerando che l’art. 216 comma 1 precisa che, ad essere sottoposte al nuovo codice degli appalti, sono solo le procedure relative a bandi o avvisi pubblicati successivamente alla data dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, a partire dal 19 aprile 2016.
Il tenore complessivo dell’art. 216 esclude, poi, la possibilità di applicare singole disposizioni del nuovo codice degli appalti (come quelle ad esempio in materia di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9) seguendo il principio “tempus regit actum” e, ciò, anche considerando che laddove il Legislatore ha inteso introdurre un regime transitorio differente da quello previsto dal comma 1, e per quanto concerne specifiche disposizioni, ne ha fatto menzione espressamente nei rimanenti commi dello stesso art. 216.
Al tal fine è possibile condividere i principi fatti propri da una recente pronuncia (Cons. Stato Sez. III, 25-11-2016, n. 4994), nella parte in cui ha evidenziato che quanto contenuto nell’art. 216 “impedisce ogni esegesi di questioni ermeneutiche di diritto intertemporale che si fondi sulla regola tempus regit actum, che si rivela, evidentemente, recessiva rispetto a una disposizione normativa che regola la successione nel tempo delle leggi, e vincola, al contrario, l’interprete ad attenersi alla stretta applicazione della disciplina transitoria”.