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Soccorso istruttorio per omessa dichiarazione dei requisiti speciali (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Perugia, 14.04.2025 n. 423

Non può essere, difatti, condivisa, la lettura restrittiva dell’istituto del soccorso istruttorio fatta propria dalla stazione appaltante.
Ai sensi del primo comma dell’art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023, il ricorso al soccorso istruttorio è consentito per «a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; … b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente».
Nel caso in esame la documentazione integrativa è stata presentata a sostegno del possesso di un requisito di capacità tecnico-professionale – pertanto di un elemento estraneo all’offerta tecnica o economica – già dichiarato in sede di domanda ed è relativa ad un contratto antecedente (pertanto già esistente) al termine per la presentazione dell’offerta.
Come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa nelle stesse sentenze richiamate dalla difesa resistente (richiamando il precedente C.d.S., sez. VI, 24 febbraio 2022 n. 1308, riferito alla disciplina previgente ma pienamente mutuabile con riferimento alle previsioni vigenti) «Mentre nei procedimenti non comparativi il soccorso istruttorio dispiega la sua massima portata applicativa, nelle procedure selettive si impone un delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi ‒ segnatamente: la massima partecipazione e la par condicio tra i concorrenti ‒ che la giurisprudenza ha in passato ritenuto di effettuare, distinguendo tra ‘regolarizzazione’, generalmente ammessa, ed ‘integrazione’ documentale, viceversa esclusa in quanto comportante un vulnus del principio di parità di trattamento tra i concorrenti. Sullo specifico terreno dei contratti pubblici, il legislatore ha inteso superare tale impostazione, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto e superando quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all’errore’ nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure. All’esito di un complesso itinerario normativo, del soccorso istruttorio è ora possibile avvalersi, non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante. L’attuale art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici (come novellato dall’art. 52, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 56 del 2017, che non prevede neanche più il pagamento di una sanzione pecuniaria) è chiaro nell’estendere l’ambito applicativo del soccorso istruttorio a tutte “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” e, in particolare, ai casi di “mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo”. Le fattispecie sottratte all’operatività dell’istituto sono oggi costituite soltanto dalle carenze e irregolarità che afferiscono “all’offerta economica e all’offerta tecnica”, e dalla “carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. È quindi consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette, purché questo venga fatto entro un termine adeguato. Resta fermo che il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione (alla data di presentazione della domanda) non è sanabile e determina l’esclusione dalla procedura di gara”. Secondo la sentenza in rassegna “Il soccorso istruttorio è espressione del ‘giusto procedimento’ e sottende una puntuale direttrice di valore: le regole precettive che disciplinano l’azione amministrativa non possono essere invocate per tutelare pretese che esulano dalla sfera di protezione degli interessi (pubblici e privati) che l’ordinamento, tramite di esse, intende presidiare. La procedimentalizzazione dei meccanismi di scelta (in cui consiste la disciplina della contrattualistica pubblica) è informata a due principali rationes: da un lato, è volta a prevenire arbitrio o corruttela; dall’altra, ha lo scopo di emulare le dinamiche della concorrenza (ciò in quanto l’Amministrazione pubblica non è in grado di percepire, come i comuni operatori privati, il vincolo esterno del mercato). Lo scopo della gara è dunque quello di selezionare il concorrente che, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara, risulti il più idoneo all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento. Il diritto pubblico ha lo scopo di premiare il ‘merito’ degli operatori privati, stimolandone efficienza e innovazione, e non di minare e rallentare le missioni degli apparati pubblici. Gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le predette garanzie sostanziali, in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano cioè nessun concorrente a discapito degli altri, non possono quindi avere portata espulsiva”. Dopo aver enunciato i riportati principi generali la sezione V, nella fattispecie ivi esaminata, ha ritenuto che non fosse ravvisabile un uso distorto del soccorso istruttorio, avendo l’amministrazione consentito “di documentare (attraverso l’allegazione dei bilanci) il possesso in proprio di un requisito (il fatturato) posseduto ex ante (circostanza pacifica e incontestata nel presente giudizio)» aggiungendo che «il possesso in proprio del requisito del fatturato globale emergeva anche dalla documentazione prodotta unitamente alla domanda di partecipazione, ed in particolare dal possesso dell’attestato SOA per le categorie e qualifiche prescritte dalla lex specialis”» (C.d.S., sez. VII, 28 giugno 2024, n. 5712).
Nel caso che occupa, pur non trovando applicazione ratione temporis alla procedura per cui è causa la modifica introdotta al comma 11 dell’art. 100 d.lgs. n. 36 del 2023 dall’art. 32 del d.lgs. n. 209 del 2024, l’ulteriore contratto indicato in riscontro al soccorso istruttorio, sebbene sottoscritto nel 2014, doveva essere preso in considerazione dalla stazione appaltante per il periodo in cui questo si sovrappone con il triennio indicato dalla lex specialis.

SOCCORSO ISTRUTTORIO : L’ ISTITUTO NELLE PIU’ RECENTI SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ANCHE ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO

 

 

 

 

 

 

Sommario: 1. Le tipologie di soccorso istruttorio; 2. L’evoluzione della antiformalistica; 3. Il principio di autoresponsabilità come limite al soccorso istruttorio; 4. Il soccorso istruttorio in ipotesi di clausole previste a pena di esclusione; 5. Perentorietà del termine assegnato, esclusione e principio della fiducia.

Il focus propone una rassegna ragionata delle principali ultimissime sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (con link alla versione integrale) aventi ad oggetto l’istituto del soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Dall’analisi della giurisprudenza emerge come la nuova disciplina del soccorso istruttorio si stia evolvendo in un’ottica sempre più antiformalistica, pur nel rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti ma in aderenza al principio del risultato e della fiducia.

 

 1. Le tipologie di soccorso istruttorio.

Come ribadito nella sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425, alla luce delle modifiche all’istituto operate dall’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) è ora possibile distinguere tra:

“a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);

b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);

c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;

d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica” (cfr. anche Cons. Stato, V, 4 giugno 2024, n. 4984, che riprende la decisione del 21 agosto 2023, n. 7870).

Nella sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. Quarta Ter, 3 gennaio 2025 n.90, è stato chiarito che l’omissione della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto necessario non è ascrivibile alle ipotesi del “soccorso integrativo” o del “soccorso sanante” invocate dalla ricorrente.

Il “soccorso integrativo” (art. 101, comma 1, lett. a del Codice) “mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara”, mentre il “soccorso sanante” (art. 101, comma 1, lett. b) del Codice) “consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa” (cfr. Cons. St., sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

Di conseguenza, mentre il richiamo al “soccorso integrativo” appare, ad avviso del Collegio, del tutto inconferente, non discorrendosi, nel caso di specie, della possibilità di produrre ex post un documento comunque formato in data certa anteriore alla scadenza del termine di presentazione della domanda, il “soccorso sanante” incontra pur sempre il limite dell’impossibilità di emendare carenze “atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara” (Cons. St., Sez. V, n. 7870 cit.), tra le quali vanno senz’altro ricompresi anche i profili attinenti alla qualificazione dell’operatore economico, alla stregua dell’art. 100, comma 4, del Codice, sede naturale cui ricondurre l’ubi consistam del subappalto necessario.

Nella sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9 gennaio 2025 n. 396, il Collegio ha affermato che, qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua” o non meglio specificata, la stazione appaltante deve fare ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica. In questo caso, ad avviso del TAR, si tratterebbe di un’ipotesi di “soccorso istruttorio in senso stretto” (art. 101, D. Lgs 36/2023, comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.

Alla luce del suddetto orientamento di giurisprudenza, il Collegio ha ritenuto che la stazione appaltante avesse, dunque, errato nell’interpretare l’offerta tecnica della ricorrente senza rilevare quantomeno la sua ambiguità e consentire alla stessa, attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio, di chiarire la portata degli impegni assunti in relazione alle aperture straordinarie. Ed infatti, anche a voler ammettere l’ambiguità della formulazione utilizzata nella relazione tecnica illustrativa, ciò avrebbe dovuto formare oggetto di una richiesta di chiarimenti senza che una simile operazione potesse comportare una eventuale correzione o integrazione dell’offerta stessa e la violazione della par condicio tra i concorrenti.

Nella sentenza TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 3 marzo 2025 n.803, è stato ribadito che il c.d. “soccorso istruttorio in senso stretto” abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica. In presenza, quindi, di dubbi sulla congruità del costo della manodopera, l’Amministrazione avrebbe potuto concedere all’operatore economico l’anzidetto soccorso, sussistendone i presupposti. Né tale conclusione è preclusa dall’assenza di rettifica ovvero del c.d. “soccorso correttivo”, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 101, dovendosi tenere conto del principio della fiducia codificato dall’art. 2 D.Lgs. n. 36/2023.

 

2. L’evoluzione della disciplina antiformalistica.

Come chiarito da Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425, non incidono sulla legittimità dell’affidamento e dell’aggiudicazione eventuali inesattezze del sub procedimento di verifica dei requisiti oggetto di autodichiarazione, in quanto l’esito della gara può essere disatteso solo nel caso in cui sia accertata un’effettiva causa di esclusione.

Nello specifico, è stato efficacemente affermato dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato che: “l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati”.

Di conseguenza, in materia di procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 31 gennaio 2025, n.855).

Si assiste, in materia di soccorso istruttorio, ad un’evoluzione della disciplina sempre più attenta ai profili di sostanza piuttosto che di forma.

Costituisce argomento che avvalora tale evoluzione l’inserimento ad opera del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cosiddetto “correttivo”), nell’art. 99 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sulla verifica del possesso dei requisiti, del comma 3-bis, secondo il cui disposto “In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”.

L’ordinamento non esclude, quindi, che la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire anche successivamente all’attribuzione dell’efficacia all’aggiudicazione.

Ciò risponde, del resto, alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, Sez. III, 29 dicembre 2023, n. 11322).

La stazione appaltante deve, invero, mirare a raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.

Deve essere dunque consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una “corsa a ostacoli” che faccia perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore per l’Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall’articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2025 n.1707).

 

3. Il principio di autoresponsabilità come limite al soccorso istruttorio.

Nella sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 febbraio 2025 n.3640, il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui anche in relazione alle gare ad evidenza pubblica vige ed opera il principio generale di autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno dei concorrenti “sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione” (Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 9 del 25 febbraio 2014).

Il principio di autoresponsabilità grava, quindi, sulle imprese partecipanti alle gare pubbliche, limitando la loro possibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 19 febbraio 2025 n.244

Così ad esempio, nella sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2025 n.286 è stato ritenuto che consentire alla prima classificata di giovarsi dei requisiti esperienziali anche della conferente, equivarrebbe ad una modifica sostanziale della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione. E ciò proprio a causa di scelte strategiche ab origine consapevolmente non adottate (giovarsi dei requisiti esperienziali della conferente) che dunque, se modificate in senso radicale durante la procedura stessa, darebbe luogo ad una operazione non corrispondente né ad integrazione [art. 101, comma 1, lettera a)], né a correzione sanante [art. 101, comma 1, lettera b)] della domanda originaria.

In altre parole, si tratterebbe non di integrare o di correggere elementi della domanda o di documenti mancanti (operazione consentita dall’art. 101) ma, piuttosto, di rivedere in senso proprio alcune fondamentali opzioni di carattere aziendale (avvalersi o meno dell’esperienza pregressa del conferente), operazione questa non altrettanto consentita dall’ordinamento codicistico.

Con ciò si vuole dire che il divieto di modifica non riguarda solo l’oggetto del soccorso istruttorio (consentito per i requisiti di ordine generale ma non altrettanto per l’offerta tecnica oppure quella economica) ma anche la tipologia di operazione che si attiva con il soccorso stesso (consentito per la mera integrazione o correzione ma non anche per la riformulazione sostanziale ed integrale della domanda o anche soltanto di una parte di essa).

Ammettere una simile opzione modificativa in sede di soccorso istruttorio si porrebbe effettivamente in contrasto con il principio di autoresponsabilità nelle pubbliche gare.

Nella sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 5 febbraio 2025 n.2684, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

Ad avviso del TAR Roma, nel caso esaminato, le suddette conclusioni non sono inficiate dal rilievo che la documentazione in discussione, in quanto attinente ad un requisito pacificamente posseduto dall’operatore economico e preesistente alla presentazione dalla domanda, non incide sul contenuto sostanziale dell’offerta tecnica; di modo che consentire il soccorso istruttorio non determinerebbe alcuna alterazione della par condicio.

Secondo il Collegio, infatti, il principio della concorrenza va riguardato in una dimensione più ampia: il confronto competitivo, difatti, non attiene solo al contenuto delle offerte ma anche al rispetto delle modalità di presentazione delle domande; ciò, per l’evidenza che l’assenza di errori oppure omissioni nella domanda di gara rappresenta un indice di affidabilità dell’offerta e di serietà del concorrente. Consentire di superare, tramite soccorso istruttorio, la commissione di errori anche importanti avrebbe l’effetto di avvantaggiare gli operatori che hanno investito risorse insufficienti nella propria struttura organizzativa interna deputata a presentare offerte nelle gare pubbliche; e dunque avvantaggiare operatori, sotto tale profilo, meno meritevoli. Conclusione che pare da evitare tenuto conto dell’esigenza di stimolare gli operatori ad una massima attenzione nella predisposizione delle proprie domande di gara, avuto riguardo all’interesse pubblico ad una loro celere conclusione; tanto più in un caso, come quello di specie, in cui non vi sono elementi di scusabilità dell’errore perché il bando era chiarissimo in relazione al profilo in discussione e l’errore in cui è incorsa parte ricorrente avrebbe potuto essere evitato da un attenta lettura dello stesso; ciò che rappresenta un onere minimo per chi voglia contrattare con la P.A.. Deve quindi trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ciascuno dei concorrenti ad una gara pubblica sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione; all’impresa che partecipa a pubblici appalti è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 2024, n. 2372).

Né la suddetta interpretazione si pone in contrasto con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023: sul punto, il Collegio osserva che esso va comunque bilanciato, per espressa previsione normativa, con quelli di legalità, trasparenza e concorrenza. Dunque, se è vero che l’Amministrazione deve tendere al miglior risultato possibile, in difesa dell’interesse pubblico, tale risultato deve essere comunque il più “virtuoso” e ciò può essere raggiunto selezionando gli operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali espressione di una affidabilità che su di essi dovrà essere riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento.

È stato, inoltre, chiarito da TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 febbraio 2025 n.3640 che l’operato della società partecipante alla gara deve essere strettamente improntato al rispetto del principio di autoresponsabilità anche per ciò che concerne le operazioni da svolgere sulla piattaforma telematica.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che relativamente alle gare telematiche si innesca una “dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità” e, ancora, che “In tale chiave ricostruttiva, l’esperienza e abilità informatica dell’utente, […] la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e ‘dominare’ quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni” (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 448 del 24 gennaio 2022).

Di conseguenza, in tali casi, è preciso onere degli operatori economici partecipanti informarsi e comprendere tempestivamente, anche operando prontamente sulla piattaforma telematica messa sin dall’inizio a loro disposizione, quali siano le corrette modalità di inserimento dei dati e di allegazione dei file ai fini della partecipazione alla gara. Ciò, anche in un’ottica complementare di learning by doing, esigibile a tali precipui fini in ragione del contesto di riferimento (procedura di gara telematica) e del necessario previo possesso di idonee competenze tecnico-informatiche, da apprezzare in relazione al carattere professionale degli operatori economici, indispensabili per la partecipazione alle gare telematiche.

Attesa la portata e la piena operatività del principio di autoresponsabilità nella procedura telematica di gara, la società non può utilmente invocare, in caso di errori, l’istituto del soccorso istruttorio, di cui all’articolo 101 c.c.p.

 

4. Il soccorso istruttorio in ipotesi di clausole previste a pena di esclusione.

Per Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2025 n.26, fermo restando il divieto di modificare il contenuto dell’offerta, l’omessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dal bando di gara (o dalla legge) a pena di esclusione, lungi dal consentire l’adozione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla procedura, costituisce, piuttosto, il presupposto – ai sensi del citato art. 101 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014 (a mente del quale: «3. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza») – per l’esercizio del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, imponendo alla stazione appaltante di richiedere all’interessato di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante (ovvero «ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara»: art. 101, comma 1, lettere a) e b) del codice, oltre al richiamato comma 3).

Sulla base di altro opposto orientamento, il meccanismo riparatorio del soccorso istruttorio non opera allorché si sia “in presenza di una previsione chiara” (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2022, n. 10325) o comunque di “una clausola univoca” (Cons. Stato, sez. I, 21 febbraio 2024, n. 165). Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2025 n.839, il divieto di soccorso istruttorio, in ipotesi di clausole previste a pena di esclusione, opera nei limiti in cui le ridette clausole risultino chiare ed inequivoche.

 

5. Perentorietà del termine assegnato, esclusione e principio della fiducia.

Come affermato da unanime giurisprudenza, in caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione o integrazione della cauzione provvisoria il concorrente è escluso dalla gara (Consiglio di Stato sez. V, 27 agosto 2024, n. 7256).

Al riguardo, è stato ricordato dal Giudice Amministrativo che:

a) il termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (cfr. Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504);

b) la disciplina del soccorso istruttorio contempla la sanzione espulsiva quale conseguenza della inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale (Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592 che richiama Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 30 luglio 2014, n. 16);

c) la chiave interpretativa dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici è “la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio” (cfr. Relazione illustrativa Codice dei contratti pubblici);

d) nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dell’attivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo (Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592).

Come chiarito, infatti, da Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2025 n.1985, il soccorso istruttorio – previsto in favore della massima partecipazione – non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione di chi per primo è tenuto ad attivarsi. Si deve aggiungere che l’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063).

Ulteriori chiarimenti dopo l’attivazione del soccorso istruttorio possono essere richiesti solo in caso di non agevole comprensione della richiesta formulata dalla stazione appaltante o nei casi in cui dalla documentazione integrativa residuino margini di incertezza superabili in modo agevole. Il passaggio del bando tipo ANAC 1/2023 dove si legge “Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione” può legittimare richieste di chiarimenti ulteriori solo nei limiti sopra evidenziati.

Il soccorso istruttorio altro non è se non una collaborazione su iniziativa della pubblica amministrazione prevista, oltre che nel caso della rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990), proprio dall’art 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici. Si tratta di una collaborazione raccordata con il principio della fiducia, enunciato dall’art. 2 dello stesso Codice e che, in realtà, ha una valenza più generale in tutti i contesti nei quali si sviluppa una relazione tra pubblica amministrazione e soggetti privati. Il principio della fiducia si fonda sull’idea che amministrazione e consociati rispettino le regole e si comportino di conseguenza in modo corretto gli uni verso gli altri e tutti insieme nei confronti dei terzi e della comunità. Si tratta di un dovere riconducibile all’art. 2 della Costituzione che vale sia per i funzionari pubblici sia per gli operatori privati sia per l’amministrazione sia per le organizzazioni dei cittadini.

Secondo TAR Lazio, Roma, 13 febbraio 2025 n.3295, in tali casi, deve ritenersi inconferente il richiamo alla violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 10 D.Lgs.n.36/2023, posto che la previsione recata dall’art. 101, comma 2 D.Lgs.n.36/2023, disciplinante il soccorso istruttorio nelle gare pubbliche (secondo cui “l’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara”) è a sua volta in linea con la generale previsione recata dal medesimo art.10, comma 1 del Codice (“I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice”). L’esclusione è una naturale conseguenza della perentorietà del termine assegnato in sede di soccorso istruttorio, regola di cui non si è mai dubitato in giurisprudenza, anche nelle previgenti versioni del Codice.

Peraltro, ferma l’applicazione delle cause di esclusione tipizzate dal Codice, in cui, a ben vedere, rientra quella per intempestivo riscontro alla richiesta della stazione appaltante in sede di esercizio del soccorso istruttorio, va aggiunto che il Codice applica il principio di tassatività, ai sensi del comma 2 dell’art.10, ai soli requisiti di carattere generale, non a caso richiamando (esclusivamente) le previsioni di cui agli artt. 94 e 95, oltre a quelle espressamente codificate ad hoc, fra cui, appunto, quella ex art. 101 D.Lgs.n.36/2023 (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, 13.8.2024, n.7113).

Quanto alla eccepita esiguità del termine assegnato per il riscontro (sei giorni), il TAR ha osservato innanzitutto che esso rispetta il range prefissato dall’art. 101, comma 3 D.Lgs. n.36/2023. Quanto alla scelta in concreto del termine (sei giorni piuttosto che otto o, al massimo, dieci), la stessa non appare irragionevole, dal momento che trattavasi di documenti già nella disponibilità dell’operatore economico, che il medesimo avrebbe dovuto depositare fin dalla presentazione delle offerte. In conformità a principi di autoresponsabilità e ragionevolezza, la ricorrente aveva quindi l’onere di attivarsi per rispondere tempestivamente alla richiesta, che era necessaria (e dunque nota).

Ciò posto, a fronte del ritardo nel riscontro, si imponeva l’applicazione, questa sì soggetta al principio di tassatività, della previsione dell’art.101, comma 2-3 D.Lgs. n. 36/2023, con inevitabile esclusione per riscontro intempestivo al soccorso istruttorio. Una volta integrata la fattispecie espulsiva, e non residuando margini di discrezionalità, l’esclusione costituisce atto dovuto, esercitabile senza che vengano ad emersione termini di natura perentoria, per la stazione appaltante, quanto all’adozione del provvedimento. In tali casi, la riammissione alla gara, come la decisione eventuale di non esclusione, determinerebbe invece la frustrazione del superiore principio di par condicio.

CCNL applicato ed omessa indicazione in offerta economica : conseguenze (art. 11 , art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 28.03.2025 n. 2605

In breve, una volta che il partecipante alla gara abbia (genericamente ed anticipatamente) assunto l’impegno a rispettare le condizioni di gara, automaticamente ciò determinerebbe l’assunzione dell’impegno a garantire i livelli di tutela previsti dai CCNL, come indicati dalla stazione appaltante; una volta dato atto della formale assunzione di tale impegno, la specificazione del CCNL concretamente applicato altro non avrebbe rappresentato che una “mera precisazione”, volta a chiarire eventuali ambiguità dell’offerta, per tale “acquisibile, alternativamente, attivando sin da subito il soccorso procedimentale di cui all’art. 101 co. 3 CCP (e § 14 del disciplinare) e/o, in caso di selezione del Rti appellante, prima dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 11 co. 4 CCP”.
La decisione del primo giudice di non consentire il soccorso procedimentale, fondata sul presupposto che ciò avrebbe consentito alla ricorrente di integrare ex post il contenuto dell’offerta, sarebbe dunque scorretta, poiché il CCNL da indicarsi in offerta non sarebbe un elemento costitutivo di quest’ultima (né di quella tecnica, né di quella economica) e, comunque, non avrebbe alcuna diretta inerenza ai costi della manodopera.
In estrema sintesi, conclude l’appellante, “il contenuto dell’offerta economica del rti -OMISSIS- doveva intendersi, in altri termini, già cristallizzato sulla base degli impegni negoziali assunti nell’offerta regolarmente caricata (prezzo, costi della manodopera, costi della sicurezza) e con l’accettazione, tra l’altro, del §9 del disciplinare e del § I.11 del capitolato speciale: con la conseguenza che l’attivazione del soccorso procedimentale avrebbe solo consentito a VUS di comprendere quale delle anzidette opzioni (applicazione CCNL indicato o contratto equivalente), predeterminate dalla legge ed egualmente legittime, sarebbe stata prescelta dal Rti appellante”.
Il motivo non è fondato.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal primo giudice, quello rilevato dalla stazione appaltante era – per tabulas – il vizio di offerta incompleta.
Al riguardo, il Collegio ritiene di doversi conformare al precedente di Cons. Stato, V, 28 giugno 2022, n. 5347, a mente del quale “nelle procedure di gara, la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis rende legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d’esclusione, previsto dall’art. 83, comma 8, d.lg. n. 50/2016”.
Al riguardo, non può condividersi la prospettazione secondo cui la dichiarazione del CCNL concretamente applicato non sarebbe stato un elemento essenziale dell’offerta. Invero, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, al personale impiegato negli appalti pubblici dev’essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, laddove gli operatori economici possono anche indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, ma se si avvalgono di questa facoltà, “prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110”.
Neppure è corretto sostenere, come fa l’appellante, che la previsione dell’art. 11 cit. sia del tutto slegata da quella di cui all’art. 41 del Codice, a mente del quale, nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara la stazione appaltante o l’ente concedente devono individuare nei documenti di gara i costi della manodopera, prevedendo che gli stessi (unitamente a quelli della sicurezza) vadano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.
Non può fondatamente credersi che le previsioni dei richiamati artt. 11 e 41 non abbiano natura di norme imperative inderogabili, già solo in ragione della loro inequivoca formulazione testuale (oltre che degli obiettivi perseguiti, di garantire ai lavoratori più adeguate tutele sotto il profilo giuridico ed economico).
A ciò aggiungasi – come evincibile dal combinato disposto degli artt. 110, comma primo e 108, comma 9 d.lgs. n. 36 del 2023 – che le disposizioni del CCNL concretamente applicato (così come individuato nell’offerta) rilevano anche sull’eventuale anomalia delle offerte che rechino il riferimento ad un CCNL – ed al conseguente costo della manodopera – diverso da quello posto a base della legge di gara.

Con il secondo motivo di appello vengono invece riproposte – in via subordinata rispetto all’accoglimento del primo motivo di gravame – le censure dedotte nel precedente grado di giudizio avverso le previsioni dei paragrafi 14, 17 e 21 del disciplinare di gara, ove da interpretarsi nel senso di sanzionare automaticamente con l’esclusione la carenza delle dichiarazioni di cui si è detto in precedenza, senza ammettere il soccorso procedimentale o quello istruttorio.
All’uopo ribadisce come l’applicazione di un CCNL piuttosto che di un altro non abbia alcun impatto diretto sui costi della manodopera – elemento, quest’ultimo, essenziale dell’offerta – i quali dipenderebbero da altre scelte dell’imprenditore (quali la tipologia di contratto individuale di lavoro, la quantità di risorse disponibili, l’inquadramento delle stesse, l’eventuale ricorso al subappalto, etc.), ovvero dall’eventuale esistenza di altre fonti integrative del contratto nazionale.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Ai sensi dell’art. 57, comma primo del d.lgs. n. 36 del 2023, “Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale […] i bandi di gara, […], tenuto conto della tipologia di intervento, […] devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire […] l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare”.
Ora, è del tutto evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità), non essendo verosimile il ragionamento di parte appellante secondo cui la mera e generica preliminare accettazione delle condizioni fissate dalla legge di gara esonererebbe l’offerente dal fornire tale specifica (e decisiva) informazione, o comunque varrebbe comunque ad automaticamente “correggere” l’indicazione di un contratto contenente garanzie minori per i lavoratori rispetto a quello indicato come riferimento nella legge di gara.

Soccorso procedimentale per errore materiale offerta economica : applicazione principio del risultato e della fiducia (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Catania, 03.03.2025 n. 803

Per radicato e condiviso orientamento, l’errore materiale in cui sia incorso il concorrente, anche quando afferente agli elementi costitutivi dell’offerta, può essere emendato d’ufficio dalla stazione appaltante negli stretti limiti in cui l’errore sia percepibile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà chiaramente riconoscibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30.1.2023 n. 1034).
Più nel dettaglio: occorre che si possa pervenire alla rettifica con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta e senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno assunto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3.2.2025 n. 804 e la giurisprudenza ivi richiamata). Deve pertanto trattarsi di un mero refuso (un lapsus calami), univocamente percepibile come tale ovvero come il portato di un errore ostativo nella manifestazione formale della volontà, dovendo escludersi che rilevi come espediente volto a un’indebita manipolazione postuma dei contenuti dell’offerta.
È stato precisato, peraltro, che alla qualificazione di un errore come materiale ed emendabile non osta il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28.5.2014 n. 1487).
Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, deve ritenersi che l’incongruo ammontare del costo della manodopera riportato nell’offerta economica della ricorrente sia sussumibile proprio nella descritta fattispecie dell’errore materiale.
Ed invero, l’indicazione, quale costo della manodopera di un importo di € 25,575 (in luogo della somma di € 25.575,00), non concorda, in primo luogo, con la percentuale di ribasso in concreto indicata (pari al 18,8100%). In radice, poi, essa connota l’offerta di un carattere manifestamente implausibile nonché contraddittorio rispetto alla stessa finalità di partecipazione alla gara, giacché, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023, l’appostamento di una somma tanto irrisoria a titolo di costo della manodopera destinerebbe un’offerta così congegnata sempre inesorabilmente all’esclusione anche in assenza di altri competitori (cfr. Cons. Stato 1034/2023 cit.).
Oltre al requisito della riconoscibilità, sussiste in specie pure quello della pronta emendabilità mediante la sostituzione, come separatore, della virgola con il punto o rimuovendo in radice il separatore, ove automaticamente interpretato come virgola dal sistema informatico di compilazione dell’offerta.
D’altronde, anche a non ritenere l’errore direttamente emendabile dalla stazione appaltante, questa avrebbe potuto nondimeno riconciliare l’incongruenza formale, determinatasi fra la volontà dell’offerente e la sua espressione letterale, mediante una richiesta di chiarimenti, che non avrebbe implicato alcuna modifica sostanziale dei dati forniti in sede di domanda di partecipazione, ma la semplice deduzione di un dato parziale, univocamente ricavabile dal contesto documentale di riferimento e tale da riallineare la manifestazione di volontà all’intento effettivamente concepito (Cons. Stato, sez. V, 19.11.2024, n. 9255).
Nel repertorio delle forme di soccorso disciplinate dall’art. 101 D.lgs. 36/2023, il terzo comma prevede, infatti, quello che, secondo la più recente dizione giurisprudenziale, è definito come “soccorso istruttorio in senso stretto”, il quale – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentaleabilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica (Cons. Stato, sez. V, 21.8.2023 n. 7870).
In presenza, quindi, di dubbi sulla congruità del costo della manodopera, l’Amministrazione avrebbe potuto concedere all’operatore economico l’anzidetto soccorso, sussistendone i presupposti.
Né tale conclusione è inficiata dal fatto che parte ricorrente non abbia autonomamente eseguito la rettifica ai sensi del comma 4 dello stesso art. 101, dovendosi tenere conto al riguardo del principio della fiducia codificato dall’art. 2 D.lgs. n. 36/2023.
Ha chiarito in proposito la giurisprudenza che: “Il nuovo principio guida della fiducia, introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile (Tar Campania, Napoli, sez. V, 6 maggio 2024 n. 2959).
Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo (ex multis Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924)” (Cons. Stato, sez. V, 19.11.2024, n. 9255).

Soccorso procedimentale per certificazione scaduta in corso di gara (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 27.02.2025 n. 1707

11.3. La prospettazione dell’appellante non può essere condivisa. Il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto, infatti, non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, e dunque va consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una “corsa a ostacoli” che faccia perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore per l’Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall’articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.
11.4. Ed infatti la giurisprudenza consente in questi casi l’integrazione di eventuali elementi documentali carenti nonostante i limiti posti al soccorso istruttorio dall’articolo 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1881, relativa a un caso il possesso della certificazione era stata solo dichiarato e non documentato).
11.5. Se dunque è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica, a fortiori ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara: di conseguenza, nel caso di specie se anche la stazione appaltante avesse avuto contezza della scadenza della dichiarazione -OMISSIS- posseduta dall’odierna appellata (comunque intervenuta dopo che la sua offerta tecnica era stata esaminata e il relativo punteggio premiale era stato assegnato), al più avrebbe potuto chiedere al concorrente di documentare di aver quanto meno presentato l’istanza di rinnovo della stessa, senza essere affatto tenuta in via automatica a rivedere i punteggi e detrarre quello previsto dall’articolo 19 del Disciplinare.
11.6. Ne discende che, non essendo l’appellante riuscita a dimostrare – se non in via meramente ipotetica ed eventuale – la supposta retrocessione dell’appellata al terzo posto in graduatoria, l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione in primo grado risulta infondata, non essendo supportata dalla prova certa della asserita carenza di legittimazione o interesse.

Soccorso istruttorio e verifica requisiti dopo aggiudicazione (ed in corso di giudizio) : interpretazione anti formalistica alla luce del Decreto “correttivo” (art. 1 , art. 17 , art. 99 , art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 20.02.2025 n. 1425

L’appellante deduce anche la violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023, che imporrebbe alla stazione appaltante di svolgere le prescritte verifiche di legge prima di disporre l’aggiudicazione definitiva ed efficace, la violazione del principio del soccorso istruttorio (art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023), che non potrebbe essere esperito dopo lo svolgimento della gara e dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, nonché del principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, che, in presenza di un comportamento negligente dell’operatore economico, non consentirebbe, comunque, alcuna sanatoria, e censura, altresì, l’applicazione da parte del giudice di primo grado dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. (…)
Ne consegue che il soccorso istruttorio poteva di certo essere esercitato in relazione ai requisiti di partecipazione non correttamente dichiarati.
Ed invero, riguardo all’esercizio del soccorso istruttorio procedimentale, questo Consiglio ha più volte statuito che: “Sullo specifico terreno dei contratti pubblici, il legislatore ha inteso superare tale impostazione, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto e superando quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all’errore’ nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure” (Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2022, n. 1306), affermando, inoltre, che “il soccorso istruttorio sarebbe possibile “non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante”, a meno che non si tratti di “carenze e irregolarità” che attengono “all’offerta economica e all’offerta tecnica”(Cons. Stato, IV, 1 marzo 2024, n. 2042).
Non incidono, dunque, sulla legittimità dell’affidamento e dell’aggiudicazione eventuali inesattezze del sub procedimento di verifica dei requisiti oggetto di autodichiarazione, in quanto l’esito della gara può essere disatteso solo nel caso in cui sia accertata un’effettiva causa di esclusione.
E’ stato efficacemente affermato dalla sezione che: “l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati” (cfr. Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870).
Ed invero, in materia di procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa.
Ciò risulta evidente dalle modifiche all’istituto operate dall’art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Come statuito dalla sezione, alla luce delle nuove previsioni normative è ora possibile distinguere tra:
“a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);
b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;
d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica” (Cons. Stato, V, 4 giugno 2024, n. 4984, che riprende la decisione già citata del 21 agosto 2023, n. 7870).
Nella fattispecie in questione era, dunque, certamente possibile, mediante il soccorso istruttorio, sanare l’irregolarità della dichiarazione dell’aggiudicataria, come in effetti è avvenuto.
Né l’appellante ha rappresentato in alcun modo il mancato possesso in capo alla controinteressata di requisiti generali o speciali di partecipazione in grado di determinare l’esclusione del concorrente e di consentire l’adozione dell’aggiudicazione nei suoi confronti.
Riguardo, invece, alle modalità di esplicazione del soccorso istruttorio nel caso di specie, il Collegio non ravvisa impedimento alla suddetta sanatoria nel fatto che l’istituto sia stato utilizzato, nella sostanza, in seguito all’aggiudicazione della gara e all’impugnazione della stessa da parte del secondo classificato, avendo l’amministrazione posto in essere una sorta di controllo, o meglio, di convalida procedimentale, successivamente all’instaurazione del giudizio di primo grado.
In seguito a tale controllo non è stata rilevata alcuna carenza dei requisiti in via sostanziale.
Del resto, neppure l’appellante deduce alcuna carenza di requisiti in capo alla aggiudicataria, formulando solo carenze formali, dichiarative, che sono state sanate dall’amministrazione con la suddetta convalida procedimentale.
Si assiste, invero, ad un’evoluzione della disciplina in tema di evidenza pubblica sempre più attenta ai profili di sostanza piuttosto che di forma.
Costituisce argomento che avvalora tale evoluzione l’inserimento ad opera del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cosiddetto “correttivo”), nell’art. 99 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sulla verifica del possesso dei requisiti, del comma 3-bis, secondo il cui disposto “In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”.
L’ordinamento non esclude, quindi, che la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire successivamente all’attribuzione dell’efficacia all’aggiudicazione.
Ciò risponde alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322).
La stazione appaltante deve, invero, mirare a raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.
Deve, dunque, condividersi pienamente il ragionamento del giudice di prime cure, secondo cui: “A tal proposito soccorre la previsione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. Nel caso di specie si configura infatti un vizio procedimentale che non incide sul contenuto sostanziale del provvedimento; anche a voler disporre l’annullamento dell’aggiudicazione per tale vizio, nel riesercizio del potere l’Amministrazione non potrebbe non adottare un provvedimento avente il medesimo contenuto”.
Ed invero, alla luce e in ossequio al principio del raggiungimento del risultato, nessuna illegittimità può ravvisarsi nella fattispecie in questione atteso che, seppur in un momento successivo, la dichiarazione è stata resa da parte del revisore e, come appurato dalla stazione appaltante, nessuna causa di esclusione è stata rilevata.
Né l’appellante ha rappresentato la sussistenza di specifiche cause di esclusione o il mancato possesso di requisiti generali o speciali di partecipazione in capo all’aggiudicataria, in grado di determinare l’esclusione della stessa e di consentire l’affidamento della commessa pubblica nei confronti di un soggetto diverso.

Soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti speciali : limiti (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Bari, 19.02.2025 n. 244

Infondate infine anche le censure dedotte nel terzo motivo di ricorso, alla luce del principio di autoresponsabilità che grava sulle imprese partecipanti alle gare pubbliche e che ha condotto in modo univoco la giurisprudenza a negare il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti consapevolmente dichiarati dal concorrente (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372). Ed invero, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti.
La difesa dell’Amministrazione ha altresì richiamato a sostegno dell’infondatezza del terzo motivo la recente delibera Anac n. 60 del 07/02/2024, che ha chiarito quanto segue: “Nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l’elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 co.1 lett. b) né con quella del soccorso procedimentale di cui al co. 3 dello stesso articolo del D.lgs. n. 36/2023, al fine di spendere servizi diversi da quelli indicati in sede di offerta, per superare il vaglio dell’analogia rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante”.

Soccorso istruttorio non ammesso se in contrasto con principio di autoresponsabilità operatore economico (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Aosta, 10.02.2025 n. 4

In particolare, quest’ultima figura rappresenta una delle più importati innovazioni del nuovo codice in quanto viene per la prima volta concesso all’operatore economico di rettificare un proprio errore materiale commesso nell’elaborazione dell’offerta fino al giorno fissato per l’apertura delle buste e, quindi, anche oltre il termine per la sua presentazione, a condizione che l’istanza sia proposta in busta chiusa, con indicazione riportata sulla stessa che si tratta di una rettifica, e venga aperta unitamente all’offerta.
Nonostante l’importanza attribuita dal legislatore all’istituto esso non può tuttavia essere applicato indiscriminatamente in quanto deve necessariamente essere bilanciato altri principi di eguale rango.
Ci si riferisce, in particolare, a quello di autoresponsabilità, corollario della par condicio tra gli operatori, il quale impone «che l’obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell’onere di diligenza normalmente esigibile (nei confronti dell’amministrazione procedente e dell’impresa partecipante alla gara, cui è corretto richiedere non una diligenza comune, ma la diligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ.): sull’impresa partecipante grava, pertanto, nella formulazione dell’offerta, un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore, mentre gli accertamenti e le verifiche esigibili nei confronti della commissione giudicatrice, che pur deve presentare un’adeguata preparazione tecnica specifica, non possono spingersi fino a un livello tale da costituire un sensibile rallentamento e una sproporzionata complicazione della (già complessa) procedura selettiva» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).
Il soccorso istruttorio non è, quindi, ammesso qualora confligga con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti; ciascuno di essi è infatti tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio (ex multis. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2018, n. 675).
Detto altrimenti, è vietato ai concorrenti integrare le offerte economiche o tecniche affette da carenze o incompletezze che ne rendono il contenuto indeterminato o incerto (tra le tante, TAR Lazio, Sez. V, 17 ottobre 2024, n. 18000) né per acquisire «degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti» (ex multis. TAR Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 117). Del resto, una simile facoltà si porrebbe in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta economica, il quale impedisce la rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta.
In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «la modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti» (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 9 febbraio 2024 n. 230).

Offerta tecnica ambigua e necessità del soccorso procedimentale (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 09.01.2025 n. 397

In ogni caso, anche a voler ritenere che l’offerta potesse essere ritenuta in qualche modo ambigua, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare un soccorso procedimentale per consentire alla ricorrente di chiarire i termini dell’offerta.
Da ultimo, il Consiglio di Stato con la sentenza del 31/07/2024, n. 6875 ha affermato che, qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua” o non meglio specificata, la stazione appaltante deve ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, si tratterebbe di un’ipotesi di soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, D. Lgs 36/2023, comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.
Il Collegio ritiene che la stazione appaltante abbia, dunque, errato nell’interpretare l’offerta tecnica della ricorrente senza rilevare quantomeno la sua ambiguità e consentire alla stessa, attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio, di chiarire la portata degli impegni assunti in relazione alle aperture straordinarie.
Invero, anche a voler ammettere l’ambiguità della formulazione utilizzata nella relazione tecnica illustrativa, ciò avrebbe dovuto formare oggetto di una richiesta di chiarimenti senza che una simile operazione potesse comportare una eventuale correzione o integrazione dell’offerta stessa e la violazione della par condicio tra i concorrenti.

Soccorso sanante offerta economica ammesso senza manipolazione dello sconto o dell’ importo (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 30.12.2024 n. 3788

Venendo al profilo motivazione della correzione dei risultati, occorre rilevare che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha dato lettura dei risultati prodotti dal sistema, cioè i documenti d’offerta, in seduta pubblica, ma si è riservata di effettuare un controllo alla luce delle Dichiarazioni di offerta allegate.
Da questo controllo la Commissione ha rilevato, con riferimento all’aggiudicatario – ma analogo controllo è stato effettuato su tutti i partecipanti – i seguenti fatti: “ letto il modulo “Dichiarazione di offerta economica” si segnala che la Percentuale di Sconto Unico (PSU) indicata pari a 29,47% risulta errata. In applicazione della formula matematica (ICSICO)/ICS*100 – partendo dallo sconto offerto sull’importo di € 4,539,383,86 complessivo stimato, al netto dei costi della manodopera, soggetto a ribasso, pari a 29,47% e sull’importo sui costi della manodopera stimati pari a 0%, indicati in prospetto – la Percentuale di Sconto Unico (PSU) è pari a 27,91%, Pertanto 27,91% è la Percentuale di Sconto Unico (PSU) che il RUP dispone di considerare come valida”.
E’ stata quindi predisposta la nuova graduatoria, poi confermata in sede di aggiudicazione.
In merito alla rettifica degli errori contenuti nell’offerta, occorre precisare che assumono rilievo i principi di accesso al mercato e di massima partecipazione alla gara a fronte di una procedura telematica che comporti l’elaborazione automatica di documenti d’offerta che duplicano quelli redatti direttamente dagli offerenti e che da quest’ultimi si discostino. In tal caso la stazione appaltante è obbligata ad ammettere tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione, dando la prevalenza alla documentazione d’offerta redatta personalmente dall’offerente, che sia conforme alla legge di gara.
Nel caso di specie la stazione appaltante ha dato prevalenza ai contenuti del documento all. 7 che costituisce la Dichiarazione d’offerta, rettificando i risultati desumibili dal Documento d’offerta elaborato dal programma Sintel sulla base dei dati inseriti tramite l’interfaccia grafico.
In particolare nella nuova graduatoria non risultano modificati dalla stazione appaltante né lo sconto offerto né l’importo offerto, con la conseguenza che non risulta alcuna manipolazione delle offerte o della volontà contrattuale. E’ stata rettificata la graduatoria sulla base del risultato dell’operazione matematica prevista per la determinazione del PSU risultante dalla Dichiarazione d’offerta, che è la seguente: PSU= ICS-ICO/ICS*100, con pieno rispetto di quanto dichiarato dalle imprese. Basta vedere in merito il PSU indicato nell’All. 7 dall’aggiudicataria, pari a 27,92 e riportato in graduatoria come 27,91 in considerazione dei decimali.
L’intervento dell’amministrazione nel caso di specie è rimasto all’interno dei canoni propri del c.d. soccorso sanante, previsto dall’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 comma 1, lettera b) (non difforme dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, ivi compresa l’offerta (ex plurimis TAR Lazio-Roma, Sez. V, sentenza 17.10.2024 n. 18000).
Tale segmento procedimentale obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 della legge n. 241/1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano –laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti– in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.

Garanzia provvisoria incompleta o inesatta: soccorso istruttorio “integrativo” o “completivo” (art. 106 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 23.12.2024 n. 23262

In materia di garanzia provvisoria l’art. 10 del Disciplinare ricalca in sostanza il contenuto dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023 in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura.
In base all’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 “la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo (…); la mancata presentazione della garanzia provvisoria (…) è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte (…).
Alla disposizione in parola è sottesa una ratio antiformalistica finalizzata ad evitare che, anche qualora sia rispettata la par condicio competitorum, le formalità imposte dalla procedura di gara prevalgano sul dato sostanziale qualitativo delle offerte presentate dagli operatori economici e, per eterogenesi dei fini, pregiudichino il risultato dell’azione amministrativa.
La recente giurisprudenza ha chiarito che il soccorso integrativo o completivo di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 “mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico)” (Cons. Stato, sez. V, n. 4984/2024) e “prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l’inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte” (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 19040/2024; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 1429/2024).
Con riguardo alla garanzia provvisoria si aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’insufficienza o l’invalidità della stessa costituisce una mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, n. 4984/2024; n. 10274/2022; n. 366/2021).
Da tali coordinate ermeneutiche deriva che le carenze della garanzia provvisoria, diverse dalla mancata presentazione della stessa, le inesattezze e le divergenze di forma rispetto allo schema tipo di approvazione ministeriale possano essere sanate tramite il soccorso istruttorio integrativo o completivo di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.
Nel caso in esame la garanzia provvisoria è stata costituita dall’operatore economico in data antecedente rispetto alla scadenza del termine di partecipazione alla procedura di gara e presenta delle carenze che, come noto, riguardano l’esplicitazione degli impegni dell’Istituto bancario fideiussore e la forma negoziale. L’appendice del 13 settembre 2024, seppur successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rappresenta il chiarimento dell’intento negoziale espresso con la fideiussione tempestivamente prestata. Quindi, non si tratta della violazione dell’obbligo di presentazione della garanzia, ma di una irregolarità del contenuto della stessa, rimediabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio integrativo o completivo. Tale rimediabilità si ricava dalla formulazione dell’art. 101, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, che regola in modo espresso l’ipotesi della mancata presentazione della garanzia provvisoria, prevedendo solo in tal caso, quale requisito di validità ai fini del soccorso istruttorio, l’anteriorità della (data certa della) documentazione prodotta rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Da tale disciplina si ricava che l’atto integrativo della garanzia già rilasciata al momento della presentazione dell’offerta è ammissibile, anche se cronologicamente successivo, qualora non modifichi l’intento negoziale ma si limiti unicamente a chiarirlo, sopperendo a carenze che non incidono sull’esistenza della garanzia stessa.
Infine, nel caso in esame la partecipazione alla procedura da parte di un unico operatore economico – i.e. l’odierna ricorrente – fa sì che in concreto non vi possa essere alcuna lesione della par condicio competitorum.

Soccorso istruttorio non applicabile alle giustificazioni “anticipate” offerta economica (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 16.12.2024 n. 3682

Dall’esame degli atti risulta che l’articolo V.3 della lettera di invito prevedeva che “ai sensi dell’art. 41 comma 14, del D.Lgs. 36/23, i costi della manodopera indicati a pag.3 del presente documento non sono ribassabili. Resta la possibilità per il Concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso, il Concorrente, dovrà allegare, all’interno della propria offerta Economica, una relazione esplicativa dalla quale si evinca che il ribasso dei costi di manodopera non comporta una penalizzazione per la stessa”.
Il contenuto della dichiarazione allegata dalla ricorrente è il seguente: “(l’impresa) si avvale di mano d’opera altamente specializzata, già formata e ampliamente utilizzata in attività manutentive così come meglio descritto in sede di offerta tecnica. Inoltre l’utilizzo di attrezzature minute e pesanti di ultima generazione permettono un significativo aumento della produttività media delle singole risorse impiegate”. Tale dichiarazione presenta profili di assoluta genericità che non la rendono esplicativa delle ragioni del ribasso offerto in sede di gara.
Il Collegio prende atto e si conforma all’orientamento da ultimo espresso dal giudice d’appello (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 28 settembre 2023, n. 6229) che, sul punto dell’integrazione dell’offerta con le giustificazioni ha affermato che l’offerta economica non concerne il mero importo monetario offerto dal concorrente (unitamente all’indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale), ma riguarda anche gli ulteriori elementi che concorrono a sorreggere, sotto il profilo economico, il suddetto importo monetario offerto dall’operatore economico partecipante alla gara (in tal senso anche l’ordinanza cautelare del Cons. Stato, V, 01/08/2024 n. 3031 nel presente giudizio).
Ne consegue che anche le c.d. giustificazioni anticipate fanno parte dell’offerta, come d’altra parte permesso dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia C.E. sentenza 27 novembre 2001, cause C-285/99 e C-286/99) secondo la quale “66. Alla luce di queste considerazioni, l’art. 30, n. 4, della direttiva non si oppone ad un obbligo di giustificazione preliminare, quale quello di cui trattasi nelle cause principali, considerato isolatamente, laddove tutti i requisiti derivanti da questa disposizione siano per il resto soddisfatti dalle amministrazioni aggiudicatrici”, come evidenziato dalla difesa di Arco Lavori.
L’inammissibilità del soccorso istruttorio discende quindi dall’art. 101 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nella parte in cui prevede 1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: …. b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Poiché le giustificazioni preliminari fanno parte dell’offerta, non è possibile il soccorso istruttorio.

Avvalimento : email non sufficiente per la data certa del contratto (art. 101 , art. 104 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 16.12.2024 n. 7139

In proposito risultano condivisibili le osservazioni del resistente Comune circa l’inidoneità di una semplice e-mail ad attribuire data certa alla sottoscrizione del contratto.
Invero posto che il requisito della forma scritta, che può essere assolta sia con la tradizionale scrittura privata, sia attraverso l’uso del documento informatico, ammette la non simultaneità della sottoscrizione, va rilevato come : “l’unica forma legale per dotare di data certa un documento informatico sottoscritto digitalmente è quello di apporre una marca temporale, potendo altrimenti la anticipata datazione essere conseguenza della regolazione di data ed ora nel computer” (Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209). In assenza di marca temporale, risulta dirimente l’uso di uno strumento sostitutivo idoneo, cui la legge attribuisca lo stesso valore.
La firma digitale, secondo il disposto del CAD, ex art. 1 comma 1, lett. s) D.lgs. n. 82/2005 c.d. CAD costituisce un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, che ha la specifica funzione di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Dunque, l’uso della firma consente di accertare l’autenticità, la paternità e l’integrità del documento, ma non costituisce un sistema certo di datazione.
A tal proposito risulta illuminante il recente parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che sul tema evidenzia come, per quanto ex art. 20 comma 1-bis d.lgs. n. 82/2005 “il legislatore abbia attribuito al documento firmato digitalmente l’efficacia probatoria della scrittura privata che, ai sensi dell’art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta (…), la scrittura privata tuttavia non consente di opporre ai terzi la data in essa riportata, ossia di fare valere la collocazione temporale del documento”. (ANAC delibera n. 75 del 22 febbraio 2023). Evidenzia l’Autorità che, rispetto alla scrittura privata cartacea, il codice civile ovvia al problema della certezza della data, ovvero dell’opponibilità a terzi della scrittura, mediante l’autenticazione da parte del notaio o altro pubblico ufficiale (art. 2704 c.c.). Diversamente, la data viene considerata certa solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità della formazione del documento.
Volendo trasporre i suddetti principi al documento informatico, il legislatore ha previsto che “La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida” (art. 20 comma 1-bis d.lgs. n. 82/2005). Le linee guida di riferimento “sono dettate dal DPCM 22 febbraio 2013, tuttora vigente e richiamato dalle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici del 2021 (art. 1.5 Principali riferimenti normativi). L’art. 41, comma 1, del richiamato DPCM prevede che sono opponibili a terzi ai sensi dell’art 20 del CAD i riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal successivo titolo IV. L’art. 47 del titolo IV dispone che «Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marcatura temporale alla relativa impronta». La marcatura temporale, la cui disciplina è dettata dagli articoli da 47 a 54 del DPCM, non è altro che un’operazione crittografica, una codificazione dei dati analoga a quella usata per la firma digitale, caratterizzata dall’intervento nel procedimento di un soggetto terzo, il certificatore, che attesta l’associazione di una data e di un’ora all’apposizione di una firma. In alternativa alla marcatura temporale, sono idonei a costituire validazione temporale a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del DPCM, 31 ottobre 2000; b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione; c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 48 CAD; d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell’art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale (art. 41, comma 4, DPCM 22 febbraio 2013)”. (ANAC delibera cit.)
Parimenti, recentissima giurisprudenza, che Questo Collegio ritiene di condividere, in riferimento agli artt. 101 e 104 del nuovo Codice Appalti, nell’evidenziare che l’accordo negoziale deve perfezionarsi con la sottoscrizione dell’atto in un momento anteriore al termine di presentazione delle offerte, potendo essere sanata con il rimedio del soccorso istruttorio soltanto l’incompletezza documentale del regolamento pattuito ma non anche la mancanza della sottoscrizione di uno dei contraenti, ha ritenuto che “la firma digitale del documento informatico, in mancanza di marcatura temporale, non è per legge assistita da valenza probante in ordine al tempo della relativa formazione, garantendone soltanto la riconducibilità al suo autore e, dunque, il requisito della forma scritta (art. 20, co. 1-bis, C.A.D.)” e ha considerato inidoneo a datare la sottoscrizione del contratto uno screenshot trasmesso via e-mail “peraltro non certificata” (cfr. T.A.R. Calabria, sez. I, 2 aprile 2024, n. 256).
Nel caso di specie, la ricorrente, in assenza di marcatura temporale, non è ricorsa alla trasmissione del contratto firmato digitalmente mediante la posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna prima ancora del CAD viene riconosciuta dall’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005 non solo come prova che il messaggio di posta elettronica certificata sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, ma certifica soprattutto “il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
Ha invece utilizzato il mezzo della semplice posta elettronica, che resta un servizio di rete di messaggistica asincrona ma priva del grado di certezza circa provenienza e datazione, tipica della posta elettronica certificata, pertanto inidoneo a sostituire la marcatura temporale.
In definitiva, il provvedimento impugnato resiste alle censure proposte, rilevando come manchi la certezza della sottoscrizione del contratto di avvalimento da parte dell’ausiliaria in data anteriore alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione; il che, essendo l’avvalimento de quo anche un requisito di partecipazione, comporta inevitabilmente l’esito espulsivo dalla gara.

Errore nella dichiarazione sul possesso dei requisiti e soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Firenze, 05.12.2024 n. 1418

La giurisprudenza del giudice amministrativo di appello ha infatti chiarito che, anche dopo l’entrata della nuova disciplina dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la integrazione di dichiarazioni del tutto omesse nei documenti allegati alla offerta anche quando non riguardino gli aspetti tecnici o economici della proposta contrattuale (Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2024, n.1372; Consiglio di Stato sez. V, 22/02/2021, n.1540).
I principi di risultato e buona fede di cui il richiamato istituto è espressione vanno infatti contemperati con quello di autoresponsabilità ed efficienza della azione amministrativa dovendosi perciò escludere che a fronte di dichiarazioni non corrispondenti alle prescrizioni della lex specialis scatti automaticamente l’onere della stazione appaltante di chiedere al concorrente chiarimenti o integrazioni, essendo a tal fine necessario che si palesino incertezze o ambiguità che rendano rilevabile un possibile errore nella redazione della domanda.
Tali conclusioni non si pongono peraltro in contrasto con la normativa comunitaria.
Questa configura, infatti, l’attivazione della stazione appaltante nei confronti dell’impresa che sia incorsa in errori o omissioni non come un obbligo ma come una facoltà che deve avere di mira il buon andamento della procedura il quale si misura anche in funzione della economia dei suoi tempi e degli oneri burocratici a cui è tenuta l’amministrazione.
Ciò chiarito, nel caso di specie non emergevano elementi che potessero mettere in dubbio l’esattezza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell’ambito del DGUE con riguardo alla durata dei contratti indicati per sodisfare il requisito esperienziale richiesto dal bando di gara.
Non appaiono valorizzabili a questo fine né la asserita scarsità dello spazio messo a disposizione dal modulo e nemmeno il fatto che -OMISSIS- abbia dichiarato nella domanda di partecipazione di possedere i requisiti per la corretta fornitura del servizio.
La prima circostanza non è correlata con l’errore commesso che non è consistito nella mancata di dichiarazione di un servizio reso per mancanza di spazio ma nella erronea indicazione delle date di inizio e fine di uno dei contratti che erano oggetto della dichiarazione.
E nemmeno il secondo elemento avrebbe potuto costituire la spia di un possibile errore dal momento che la affermazione effettuata da -OMISSIS- in sede di domanda di partecipazione in ordine al possesso dei requisiti per l’esecuzione della commessa non si riferiva alla specifica esperienza professionale richiesta dalla lex specialis ma ai generali requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l’espletamento delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) punto 2, del D.lgs. n. 81/2008.

Elementi integranti il contenuto dell’offerta tecnica o economica : soccorso istruttorio inapplicabile (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Perugia, 29.11.2024 n. 848

L’art. 16 del disciplinare di gara tra i contenuti dell’offerta prescritti a pena di esclusione richiama al punto 2) il cd. “modello offerta tecnica” ovvero allegato 5 alla documentazione di gara, contenente innanzitutto la dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, alla stregua del quale l’offerente doveva dichiarare sotto la sua responsabilità, anche penale, “la conformità dei dispositivi offerti ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate”; seguivano quindi le tabelle con i requisiti tecnici migliorativi e quella con le caratteristiche migliorative, entrambe contenenti una colonna in cui l’offerente doveva indicare il documento e la pagina di riferimento dell’offerta tecnica ove rinvenire la comprova delle specifiche caratteristiche tecniche ivi contenute.
L’offerta tecnica della ricorrente (prodotta integralmente da -OMISSIS- sub allegato 10 del 15 ottobre 2024) non contiene il modello offerta tecnica, ma si compone di 63 pagine in cui si rinvengono:
– una generica dichiarazione di conformità della produttrice -OMISSIS- alle specifiche Iso;
– la relazione tecnico descrittiva contenente tabelle illustrative dei singoli prodotti offerti con i relativi disegni;
– in riferimento ai contenuti indicati nel modello offerta tecnica, la tabella dei requisiti minimi, e una descrizione analitica per punti delle caratteristiche migliorative.
Mancano quindi i riferimenti alle specifiche parti dell’offerta che comprovano il possesso dei requisiti e, soprattutto, manca la dichiarazione sostitutiva di conformità dei requisiti tecnici.
In riferimento alla prima carenza la controinteressata si è difesa citando l’orientamento giurisprudenziale (cui ha aderito anche questo Tribunale, cfr. T.A.R. Umbria n. 682/21), secondo cui l’omessa allegazione di un documento “tecnico”, pur se richiesto a pena di esclusione, non comporta l’adozione della sanzione espulsiva nei confronti del concorrente, ove le informazioni richieste dalla stazione appaltante fossero comunque rinvenibili aliunde nel corpo dell’offerta perché si tratterebbe di una carenza meramente formale in contrasto con il principio di massima partecipazione.
Tale riferimento tuttavia non coglie nel segno perché se la prima carenza era in effetti superabile, non lo è la seconda. Il modello offerta tecnica, come visto, aveva un duplice contenuto, illustrativo e certificativo: non recava soltanto un mero riepilogo delle caratteristiche tecniche dell’offerta già altrove dichiarate, bensì la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00 con cui l’offerente si impegnava ad offrire i prodotti certificandone sotto la propria responsabilità determinate caratteristiche. Tale prescritta dichiarazione d’impegno non era contenuta nel corpo dell’offerta tecnica di Abintrax e non era altrimenti surrogabile né soggetta a soccorso istruttorio.
La sanzione dell’esclusione posta a presidio della mancata produzione del “modello offerta tecnica” appare anch’essa giustificata da esigenze di certezza e completezza del contenuto dell’offerta perché costituiva la conseguenza dell’omessa dichiarazione di conformità ai requisiti minimi dell’offerta da presentarsi a cura dell’offerente sotto la propria responsabilità e non altrimenti presente nel corpo dell’offerta tecnica: tale elemento dell’offerta tecnica non appariva integrabile neppure con la richiesta di chiarimenti (comunque non operata dalla stazione appaltante, che si era autovincolata all’esclusione e avrebbe dovuto attenersi a tale disposizione) perché a fronte della mancata dichiarazione di conformità sugli elementi dell’offerta qualunque integrazione avrebbe comportato una inammissibile modifica del contenuto dell’offerta, incompatibile con la par condicio degli offerenti e non sottoponibile a soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 36/2023.
Sotto tale profilo “Il codice dei contratti pubblici del 2023 ha dunque mantenuto ferma, in continuità con la previgente disciplina, la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta, tecnica od economica, pena, altrimenti, la violazione del principio di parità dei concorrenti, restando per contro ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa (cfr., sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).” (T.A.R. Toscana, sez. I, 7 novembre 2024, n. 1257).