
TAR Milano, 16.12.2024 n. 3682
Dall’esame degli atti risulta che l’articolo V.3 della lettera di invito prevedeva che “ai sensi dell’art. 41 comma 14, del D.Lgs. 36/23, i costi della manodopera indicati a pag.3 del presente documento non sono ribassabili. Resta la possibilità per il Concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso, il Concorrente, dovrà allegare, all’interno della propria offerta Economica, una relazione esplicativa dalla quale si evinca che il ribasso dei costi di manodopera non comporta una penalizzazione per la stessa”.
Il contenuto della dichiarazione allegata dalla ricorrente è il seguente: “(l’impresa) si avvale di mano d’opera altamente specializzata, già formata e ampliamente utilizzata in attività manutentive così come meglio descritto in sede di offerta tecnica. Inoltre l’utilizzo di attrezzature minute e pesanti di ultima generazione permettono un significativo aumento della produttività media delle singole risorse impiegate”. Tale dichiarazione presenta profili di assoluta genericità che non la rendono esplicativa delle ragioni del ribasso offerto in sede di gara.
Il Collegio prende atto e si conforma all’orientamento da ultimo espresso dal giudice d’appello (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 28 settembre 2023, n. 6229) che, sul punto dell’integrazione dell’offerta con le giustificazioni ha affermato che l’offerta economica non concerne il mero importo monetario offerto dal concorrente (unitamente all’indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale), ma riguarda anche gli ulteriori elementi che concorrono a sorreggere, sotto il profilo economico, il suddetto importo monetario offerto dall’operatore economico partecipante alla gara (in tal senso anche l’ordinanza cautelare del Cons. Stato, V, 01/08/2024 n. 3031 nel presente giudizio).
Ne consegue che anche le c.d. giustificazioni anticipate fanno parte dell’offerta, come d’altra parte permesso dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia C.E. sentenza 27 novembre 2001, cause C-285/99 e C-286/99) secondo la quale “66. Alla luce di queste considerazioni, l’art. 30, n. 4, della direttiva non si oppone ad un obbligo di giustificazione preliminare, quale quello di cui trattasi nelle cause principali, considerato isolatamente, laddove tutti i requisiti derivanti da questa disposizione siano per il resto soddisfatti dalle amministrazioni aggiudicatrici”, come evidenziato dalla difesa di Arco Lavori.
L’inammissibilità del soccorso istruttorio discende quindi dall’art. 101 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nella parte in cui prevede 1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: …. b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Poiché le giustificazioni preliminari fanno parte dell’offerta, non è possibile il soccorso istruttorio.
RISORSE CORRELATE
- Elementi integranti il contenuto dell'offerta tecnica o economica : soccorso istruttorio inapplicabile (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso procedimentale e correzione errori materiali (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Soccorso procedimentale - Violazione dei termini - Conseguenze (art. 101 d.lgs. 36/2023)
- Preventivi sufficienti per rendere le giustificazioni in sede di verifica di anomalia
- Verifica di anomalia dell' offerta - Giustificazioni incomplete dell' operatore economico - Richiesta di ulteriori chiarimenti - Possibilità - Autonoma ricerca di mercato da parte della Stazione Appaltante - Inammissibilità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Modifiche dell’ offerta in sede di giustificazioni dell’ anomalia
- Verifica di anomalia : la Stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi ed i costi dell’offerta - Giustificazioni in sede processuale : ammissibilità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)