Offerta tecnica – Soccorso istruttorio parziale , computo e limite del numero di pagine , omessa traduzione: tre sentenze applicative (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

1) Offerta tecnica – Numero di pagine – Limite – Copertina ed indice – Computo – Illegittimità

TAR Milano, 09.09.2019 n. 1952

Nessuna previsione del bando stabiliva che all’interno del limite delle 50 pagine dovessero computarsi anche la copertina e l’indice della relazione tecnica, limitandosi la legge di gara a stabilire che nel limite in questione dovessero rientrare solamente la “relazione tecnica”, definita come “la documentazione relativa alla qualità del servizio”, e gli eventuali “allegati” (…). La ratio della lex specialis, come già rilevato nella fase cautelare, era quella di richiedere che il contenuto sostanziale, oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, non superasse le 50 pagine; andavano escluse dal computo, dunque, la copertina e l’indice, trattandosi di elementi evidentemente privi di contenuto tecnico sostanziale rilevante ai fini della valutazione dell’offerta. La stazione appaltante, pertanto, nell’includere all’interno del limite delle 50 pagine anche la copertina e l’indice della relazione tecnica ha inammissibilmente modificato la lex specialis rendendo ancor più stringente il limite di pagine stabilito dal bando.


2) Offerta tecnica – Documento redatto esclusivamente in lingua inglese – Non comporta esclusione

CGA Regione Sicilia, 06.09.2019 n. 785

Il Collegio, considerate le conclusioni della disposta verificazione, da cui non vede ragione di discostarsi, ritiene che l’appello è infondato. Con riferimento al primo motivo, si rileva che, la disciplina di gara, pur prevedendo che la documentazione tecnica dovesse essere presentata in lingua italiana, non contemplava (…) l’esclusione in caso di violazione di tale regola e, quindi, non impediva alla Commissione la valutazione di documenti a corredo delle offerte non suffragati dal rispetto di tale requisito, abilitandola semplicemente a esigere dall’offerente, ove in concreto necessario, la relativa traduzione. Quanto alla predicata illeggibilità del documento (…), non si ritiene determinante la constatata circostanza della accentuata ristrettezza dei caratteri della versione cartacea del documento (…) tenuto conto che si tratta di procedura negoziata sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che la produzione in formato digitale della documentazione ne consente l’ingrandimento, per una più agevole lettura.


3) Offerta tecnica – Relazione contenente la descrizione dei servizi offerti – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità

TAR Catanzaro, 05.09.2019 n. 1544

La fondatezza dell’intero ricorso deve essere valutata sulla base della qualificazione da attribuire alla relazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara a pena di esclusione. (…) la non superfluità della relazione tecnica si desuma chiaramente dalle disposizioni della lex specialis, ai sensi della quale l’offerta tecnica si compone anche di una relazione tecnica “contenente la descrizione tecnica dei servizi offerti. (…) La mancata presentazione della relazione comporta l’esclusione dalla gara”. (…)
Trattasi, infatti, di documento esplicativo del servizio offerto dal partecipante che concorre a giustificare gli elementi quantitativi e qualitativi dell’offerta tecnica da cui scaturiscono i diversi punteggi, con l’effetto che la sua omissione appare in grado di generare negativi riflessi sulla completezza degli elementi informativi disponibili ai fini di una corretta e consapevole valutazione, da parte della Commissione, relativa ai requisiti richiesti dal disciplinare di gara: è (anche) sulla scorta di essa, infatti, che l’Amministrazione è posta nelle condizioni di esaminare la corrispondenza tra il dettagliato contenuto tecnico ivi racchiuso e le dichiarazioni rese dalla società concorrente (…), ne discende la legittimità della clausola di esclusione dalla gara in caso di omessa produzione della stessa. Neppure risulta praticabile, nel caso di specie, l’invocato soccorso istruttorio atteso il tenore dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale “[…] in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie”. Ne deriva, pertanto, l’inevitabile esclusione della società dalla gara.

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