Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2020 n. 2400
In particolare, è manifestamente infondata la tesi dell’appellante che la commissione giudicatrice dovesse ritenesse non valutabile l’offerta di -Omissis- perché carente dell’indicazione dell’ubicazione e della consistenza delle SOR.
Non occorrono molte parole per osservare che la pretesa, per un verso, è contraddittoria con la premessa della stessa appellante che afferma, all’inizio del motivo, che “non vi è dubbio che la lex specialis non recava espressamente alcun obbligo di indicare in offerta l’ubicazione delle SOR”; per altro verso si traduce in una rielaborazione singolare e personale della legge di gara, che sfocia nell’affermazione che tali elementi fossero comunque essenziali ai fini della valutazione del servizio offerto.
E’ appena il caso di rammentare che il contenuto minimo dell’offerta tecnica è solo ed esclusivamente quello previsto dalla legge di gara, mediante l’individuazione dei relativi contenuti presidiata dalla previsione dell’esclusione pel caso della loro carenza, e che la commissione è vincolata non meno dei concorrenti alla rigorosa applicazione della lex specialis (tra tante, Cons. Stato, V, 23 settembre 2015, n. 4441). Sicchè non si vede come l’offerta della contro-interessata potesse essere esclusa dalla gara perché carente di elementi che la lexs pecialis di gara non aveva presidiato a pena di esclusione, rendendoli in tal modo obbligatori.
(…)
Non convince in particolare l’affermazione che il primo giudice abbia negato tale obbligo mediante una “lettura formalistica” delle regole della legge di gara.
La contestata lettura non è infatti altro che la interpretazione letterale della lex specialis, operazione del tutto conforme al consolidato indirizzo ermeneutico per cui le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale, e, anche in caso di incertezze – qui comunque non rilevabili – sono comunque preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (tra tante, Cons. Stato, V, 29 novembre 2019, n. 8167; 12 settembre 2017, n. 4307).
Il precedente richiamato da -Omissis- (Cons. Stato, V, 3 aprile 1019, n. 2190) conferma, piuttosto che contraddire, le raggiunte conclusioni; in quel caso infatti l’obbligo di verificare la effettiva disponibilità della risorsa dichiarata in gara atteneva a un elemento essenziale dell’offerta, condizione qui insussistente.
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