TAR Milano, 09.09.2019 n. 1955
Va osservato come non sia in contestazione che l’aggiudicataria abbia indicato separatamente in offerta solamente i costi della manodopera tecnica impiegata nella commessa, mentre i costi del personale amministrativo siano stati inseriti nella voce “spese generali”.
Sennonché, così facendo, l’aggiudicataria ha apertamente violato la disposizione contenuta nel comma 10 dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale il concorrente nell’offerta economica deve indicare, tra l’altro, i propri costi della manodopera.
Il fatto che una parte di questi costi (segnatamente, quelli del personale amministrativo) sia stata inserita, insieme ad altre voci di costo, in una categoria più generale, equivale a non averli indicati, perché la norma presuppone un’indicazione separata di modo da consentire un controllo da parte della stazione appaltante sul rispetto dei minimi retributivi.
Orbene, sulle conseguenze della violazione del suvvisto obbligo dichiarativo fissato ex lege, questa Sezione ha costantemente affermato che i costi della manodopera costituiscono elemento essenziale dell’offerta, in quanto la loro indicazione consente di verificare la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori (cfr., TAR Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 6540/2018); che la mancata quantificazione del costo della manodopera rende incompleta l’offerta, senza che sia possibile attivare il soccorso istruttorio non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione (cfr., TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 1855/2018); che trattandosi di norma imperativa, l’articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 va a eterointegrare la lex specialis di gara (cfr., T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza n. 299/2018), rendendo vigente e cogente l’obbligo anche ove non espressamente previsto (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 2515/2018).
Si tratta di una posizione, pervero, inizialmente non univoca, ma che ha poi trovato l’avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. ordinanze nn. 1, 2 e 3 del 2019), e, sia pure a determinate condizioni (qui tuttavia non in contestazione), della CGUE (cfr. sentenza n. 309/2019 nella causa C-309/2018).
RISORSE CORRELATE
- Costi della manodopera - Mancanza nell'offerta economica - Comporta esclusione - Obbligo di separata indicazione non espressamente previsto nel bando - Irrilevanza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Sotto soglia – Oneri della sicurezza e costo della manodopera - Espressa indicazione nell’offerta – Necessità (art. 36 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Costi della manodopera - Omessa indicazione - Soccorso istruttorio - Applicazione pronuncia Corte di Giustizia UE; 2) Oneri di sicurezza aziendali " pari a zero " - Inammissibilità - Giustificazione con riferimento ad altra commessa - Esclusione (art. 83 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera, oneri di sicurezza e soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici: la pronuncia della Corte di Giustizia Europea (art. 83 , art. 95 , d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)