Mancanza del documento di identità nell’offerta tecnica: esclusione o soccorso istruttorio?

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, il soccorso istruttorio deve ritenersi escluso per carenze afferenti all’offerta tecnica; in ogni caso, la mancata allegazione del documento di identità non potrebbe considerarsi alla stregua di una semplice carenza formale, impedendo l’esistenza stessa dell’autodichiarazione di cui agli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Sul punto si è così recentemente espresso il Consiglio di Stato, sez. V, 20.08.2018 n. 4059 (confermando un proprio precedente di cui alla sez. V, 26.03.2012, n. 1739) a mente del quale l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione.
Si tratterebbe pertanto di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Consiglio di Stato, VI, 02.05.2011, n. 2579; sez. VI, 04.06.2009, n. 3442; sez. V, 07.11.2007, n. 5761; 11.05.2007, n. 2333).
L’assenza della copia fotostatica del documento di identità non determinerebbe, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.
Tale omissione, dunque, non potrebbe essere sanata con il soccorso istruttorio, né con “l’utilizzo” del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa. (1) (2)

(1) Contra: va segnalato, sul punto, un consolidato indirizzo giurisprudenziale di tenore opposto (si veda TAR Salerno, 25.01.2016 n. 254) secondo cui l’allegazione del documento di identità scaduto deve ricondursi nella categoria dell’irregolarità, come tale, suscettibile di regolarizzazione, mediante produzione di un documento in corso di validità o dell’autodichiarazione su riportata in ultimo. In tal caso non si determina alcuna violazione della par condicio, non incidendo tale documento sulla sussistenza dei requisiti o sulla regolarità dell’offerta e non facendo venir meno l’imputabilità della dichiarazione resa al soggetto che l’ha sottoscritta, e si ottiene altresì la massima partecipazione, in aderenza al principio di concorrenza .

(2) Anche l’ANAC, nella Delibera n. 98 del 07.02.2018 ha recentemente evidenziato, per quanto attiene alla mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore alla domanda di partecipazione e al DGUE, che – nel caso in cui venga inserita nel plico almeno una copia fotostatica del documento di identità del firmatario – ciò è sufficiente a conseguire lo scopo dell’identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 445/2000 e ad instaurare un nesso biunivocamente rilevante tra le dichiarazioni e la responsabilità personale del sottoscrittore. In questo caso dunque, sarebbe da ritenersi illegittima la richiesta di soccorso istruttorio e l’esclusione del concorrente per la mancanza, nell’istanza di partecipazione alla gara, della fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, alla luce della possibilità di ricavare aliunde la prova della suddetta riconducibilità, in forza della documentazione comunque versata agli atti per la partecipazione alla gara (Tar Lazio, Sez. II, sent. n. 7613 del 3 luglio 2017; Parere AVCP n. 211 del 19 dicembre 2012).

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