Curriculum allegato all’offerta tecnica – Mancata sottoscrizione – Soccorso istruttorio – Esclusione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 04.07.2019 n. 8849

Nell’ambito dell’offerta tecnica, per quanto riguarda il criterio di valutazione “A. Struttura organizzativa e operativa”, per il sub criterio previsto nella sezione “responsabile della manutenzione” l’Allegato B “Scheda offerta tecnica”, prevede che la richiesta “Esperienza lavorativa in attività analoghe in siti con particolari restrizioni di security” (indicata all’allegato C) dovesse essere dimostrata allegando il curriculum.

Più precisamente, l’Allegato C, riportante i “criteri di valutazione offerta tecnica”, nella “tabella dei requisiti”, a sua volta riportante le “precisazioni per l’attribuzione dei punteggi”, al “criterio A – struttura organizzativa e operativa”, specifica che “non è richiesto che il responsabile della manutenzione sia già assunto dall’azienda al momento della presentazione dell’offerta. Sarà sufficiente che il relativo curriculum allegato all’offerta tecnica venga sottoscritto personalmente dall’interessato”.

Dalle citate previsioni di gara risulta quindi che il curriculum vitae, in quanto necessario a comprovare la sussistenza del profilo professionale richiesto, dovesse intendersi quale documento integrante l’offerta tecnica, potendo implicare l’assegnazione da 0 a 7 punti.

(…) E pertanto, il curriculum del tecnico (…) indicato dalla odierna controinteressata, avrebbe dovuto essere sottoscritto “personalmente dall’interessato” non risultando, questi, suo dipendente; e invece il curriculum presentato era privo di sottoscrizione.

(…) Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che l’omissione della firma dei partecipanti alla gara in una riunione temporanea costituenda su un elemento dell’offerta tecnica, proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso, non può essere considerata mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, essendo ciò anche coerente con il principio di par condicio tra i concorrenti, e senza che sia necessaria ai fini dell’esclusione una espressa previsione della legge di gara (cfr. sentenza 7 giugno 2019 n. 7470, e la giurisprudenza ivi citata).

Tale ultima precisazione è legata alla constatazione che l’esclusione del partecipante alla gara, in tali ipotesi, non si pone neanche in contrasto col principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle procedure previsto dall’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, il quale si riferisce ai criteri di selezione dei concorrenti e non riguarda le modalità di formulazione delle offerte, ivi comprese quelle tecniche, che sono espressamente sottratte alla sfera di applicazione del soccorso istruttorio (Cons. St., sez. III, 25.7.2018 n. 4546; vedi anche Id., sez. V, 27/11/2017 n. 5552: “la certezza della provenienza dell’offerta è assicurata dalla sottoscrizione del documento contenente la manifestazione di volontà, con cui l’impresa partecipante «fa propria la dichiarazione contenuta nel documento», vincolandosi ad essa ed assumendone le responsabilità; il difetto di sottoscrizione invalida la manifestazione contenuta nell’offerta, e legittima l’esclusione dalla gara pur in assenza di espressa previsione della lex specialis”).

D’altra parte, non può non condividersi la giurisprudenza che precisa che “con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (cfr. Cons. St., sez. III, 04/01/2019 n. 96).

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