Consiglio di Stato, sez. V, 05.07.2021 n. 5112
Come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le censure che si appuntano sulla violazione della clausola della lex specialis di gara che prevede che la commissione non possa valutare le pagine delle offerte oltre un determinato numero, anche se fondate, non inficiano la procedura concorsuale nella normalità, a meno che non siano previste a pena di esclusione. Ciò vale a meno che non venga fornito un principio di prova in ordine alla violazione, nel caso di specie, della par condicio fra i partecipanti.
“Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2020, n. 6857; 2 ottobre 2020, n. 5777).
E nel caso di specie, come bene affermato dalla sentenza appellata, la violazione della par condicio è palese, avendo la commissione rilevato che: “l’offerta presentata dalla -Omissis- è stata giudicata per intero, non applicando alcuna censura alle pagine in eccesso, in quanto anche se più cospicua delle 2 pagine richieste, è stata formulata con interlinee e caratteri molto più ampi, che al netto delle foto e di parti delle schede tecniche che ne intervallavano il testo, il suo contenuto in termini complessivi risulta essere in ogni caso in linea di massima corrispondente a quanto richiesto. Difatti non ha occupato alla Commissione Giudicatrice più tempo di quello dedicato alla valutazione delle offerte formulate dalle altre due ditte”.
La commissione ha, dunque, esplicitamente dichiarato di avere effettuato la valutazione dell’offerta di -Omissis- in violazione delle prescrizioni succitate, non rilevando le giustificazioni relative all’assenza, nella fattispecie, di ulteriori indicazioni in ordine ad interlinea, dimensione o altre caratteristiche del testo, che avrebbero reso la clausola ambigua o inapplicabile.
Tale ambiguità della clausola non si rinviene affatto, atteso che, in mancanza di prescrizioni tipografiche, ogni concorrente, evidentemente, avrebbe potuto redigere la relazione nella forma prescelta, essendo consapevole del fatto che la commissione, in omaggio al principio della par condicio, avrebbe valutato solo il numero di pagine enunciato dalla suddetta clausola della lex specialis.
La sostanziale disapplicazione della clausola da parte della commissione in sede di valutazione dell’offerta di -Omissis- si pone, dunque, in aperta violazione del principio di parità e di non discriminazione fra i partecipanti alla gara, atteso che dall’operato della stazione appaltante è conseguito un potenziale vantaggio per chi non si è attenuto alle prescrizioni della lettera d’invito rispetto a quanti invece lo abbiano fatto, rinunciando ad inserire nella relazione informazioni aggiuntive che, se valutate, avrebbero potuto fornire elementi di ulteriore valorizzazione dell’offerta.
Ed invero, nel caso di specie, lo stralcio delle pagine che superano i limiti massimi che possono essere presi in considerazione dalla relazione di -Omissis- la rendono, certamente, non valutabile.
[rif. art. 83 d.lgs. n. 50/2016]
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