TAR Napoli, 30.06.2017 n. 3518
In base al Codice dei contratti la condanna comminata per uno dei reati incidenti sulla moralità professionale dei concorrenti non costituisce motivo di esclusione dalla gara quando, tra l’altro, il reato è stato dichiarato estinto o è intervenuta la riabilitazione (cfr. art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016).
Per vero, il nuovo codice non riproduce la previsione dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che, ai fini degli obblighi dichiarativi dei reati incidenti sulla moralità professionale, precisava che «il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione» (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163/2006); ma vero è anche che esso non contiene neppure un’espressa imposizione di una dichiarazione generalizzata estesa a questi ultimi.
Al contrario, nel disciplinare l’uso del documento di gara unico europeo specificando che lo stesso consiste «in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione etc.» (art. 85 d.lgs. n. 50/2016), il codice degli appalti finisce, sia pur indirettamente, per chiarire che gli obblighi dichiarativi restano circoscritti alle sole condizioni che incidono sulla moralità professionale delle imprese partecipanti.
Ciò avvalora la conclusione che, tuttora, non occorra dichiarare in sede di gara le situazioni che, per espressa previsione legislativa, più non rilevano ai fini dell’affidabilità e dell’integrità morale del concorrente.
Anche sotto il vigore della nuova disciplina degli appalti, dunque, va tenuto fermo il principio, affermato sotto l’impero della legge previgente, secondo il quale l’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali «non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati […] in ragione dell’effetto privativo che l’abrogatio criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato (Cons. Stato sez. VI , 3.9.2013, n. 4392)» (cfr. C.d.S., sez. V, 25 febbraio 2016, n. 761).
RISORSE CORRELATE
- Reato estinto – Obbligo dichiarativo – Non sussiste - Effetto esonerativo - Deve estendersi anche alle fattispecie di grave illecito professionale che presuppongono una condanna penale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Condanne – Limite triennale di rilevanza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Condanne per reati diversi da quelli che comportano l’automatica esclusione - Rilevanza - Omessa dichiarazione - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Precedenti penali per reati dichiarati estinti - Omessa dichiarazione - Non comporta esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Obblighi dichiarativi - Condanne - Sentenza di patteggiamento (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Estinzione del reato: quando è possibile non dichiarare la condanna penale?
- Omessa dichiarazione di condanne penali - Reati diversi da quelli contemplati dalla norma - Esclusione - Necessità - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (art. 38 d.lgs. n. 163/2006)
- Reati estinti o depenalizzati: sussiste l'obbligo di dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara?
- Oneri dichiarativi relativi ad un reato estinto - Sanabilità dell'omessa dichiarazione (Art. 38)
- Moralità professionale del concorrente - Verifica sul possesso del requisito - Occorre valutare la natura del reato ed il contenuto del contratto d'appalto (Art. 38)
- Dichiarazioni relative a condanne penali per reati dichiarati estinti (Art. 38)
- Omessa dichiarazione di una condanna relativa ad un reato assai modesto e risalente: illegittima esclusione automatica (Art. 38)
- Valutazione sulla gravità del reato ai fini del requisito della moralità professionale (Art. 38)
- Discrezionalità della Stazione Appaltante rispetto alla gravità del reato (Art. 38)
- Omessa dichiarazione di condanne penali: non rileva la gravità dei reati ai fini dell'esclusione (Art. 38)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)