Reati estinti o depenalizzati: sussiste l’obbligo di dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara? L’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali per “reati gravi” non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati, non già per il fatto che quei fenomeni estintivi siano “ex se” sintomatici della “non gravità” dei reati, quanto piuttosto in ragione dell’effetto privativo che l’abrogatio criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato (Cons. Stato sez. VI , 3.9.2013, n. 4392) (Consiglio di Stato, sez. V, 25.02.2016 n. 761)
RISORSE CORRELATE
- Reato estinto – Obbligo dichiarativo – Non sussiste - Effetto esonerativo - Deve estendersi anche alle fattispecie di grave illecito professionale che presuppongono una condanna penale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Precedenti penali per reati dichiarati estinti - Omessa dichiarazione - Non comporta esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Estinzione del reato: quando è possibile non dichiarare la condanna penale?
- Motivi di esclusione - Condanne per reati estinti o depenalizzati - Obbligo dichiarazione - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Dichiarazioni relative a condanne penali per reati dichiarati estinti (Art. 38)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale