Cons. Stato, sez. IV, 18.11.2014 n. 5679
(sentenza integrale)
(estratto)
Premesso che nell’apprezzamento della gravità del reato ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per i noti profili di irrazionalità, illogicità, incongruità o travisamento dei fatti, nella specie tali profili non sussistono, dal momento che si tratta di delitto rientrante in quelli contro la pubblica amministrazione, commesso dall’incaricato di un pubblico servizio, il quale, pur se fosse in astratto condivisibile l’assunto “sociologico” secondo cui non desterebbe particolare allarme nella percezione del privato, è ben giustificato che proprio per la pubblica amministrazione rappresenti, invece, un sintomo che assume specifica rilevanza tanto da divenire idoneo ad influenzare gravemente la prognosi di un rapporto non sereno tra essa e quel soggetto.
In terzo luogo, la stazione appaltante ha evidenziato l’attinenza del delitto stesso con l’oggetto della gara. E non è dubbio che ciò rafforza l’anzidetta prognosi, nel contempo corredandola di concretezza ed ulteriore specificità in collegamento con la moralità del concorrente.
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RISORSE CORRELATE
- Motivi di esclusione - Condanne per reati estinti o depenalizzati - Obbligo dichiarazione - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Giudizio sulla gravità delle condanne penali, competenza - Omessa dichiarazione, comporta esclusione - Soccorso istruttorio, inapplicabilità, ragioni - Principio di buona fede, non opera in assenza di condotta dissociativa (Artt. 38, 46)
- Oneri dichiarativi relativi ad un reato estinto - Sanabilità dell'omessa dichiarazione (Art. 38)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale