Oneri di sicurezza aziendali predeterminati dalla Stazione Appaltante – Omessa indicazione – Utilizzo dei modelli precompilati – Errore indotto – Non comporta esclusione – Ragioni (Art. 86)

TAR Salerno, 08.03.2016 n. 516

Rilevato che la mancata indicazione, da parte della società ricorrente, degli oneri cd. interni per la sicurezza del lavoro, la quale avrebbe dovuto trovare formale collocazione nell’ambito dell’offerta economica (come prescritto dall’art. 87, comma 4, d.lvo n. 163/2006 e come ribadito dal Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 3 del 20 marzo 2015), risulta ragionevolmente costituire il frutto dell’errore in cui essa è stata indotta dalla stazione appaltante mediante l’allegazione, al disciplinare di gara, di un modello per la formulazione dell’offerta economica, in concreto utilizzato dalla parte ricorrente, che non contiene – così come la stessa lex specialis – alcun riferimento alla suddetta necessaria componente dell’offerta;
Evidenziato quindi che l’errore omissivo commesso dalla parte ricorrente risulta avere carattere scusabile, tale cioè da sottrarla alla legittima applicazione della sanzione espulsiva contenuta nel provvedimento impugnato;
Rilevato che non assume carattere decisivo, in senso contrario, il principio della etero-integrazione della disciplina di gara contenuta nel bando e nel relativo disciplinare, dal momento che esso attiene alla individuazione delle regole disciplinatrici del procedimento di gara ed è quindi atto a colmare la lacuna emergente sul punto dalla lex specialis, laddove il modello di offerta fornito alle imprese concorrenti dalla stazione appaltante riguarda il – ed è quindi in grado di influire sul – diverso piano del concreto comportamento che deve essere tenuto dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara;
Rilevato pertanto che, se può esigersi uno sforzo di diligenza da parte del concorrente nell’ipotesi di mera carenza prescrittiva della lex specialis, laddove la lacuna possa essere colmata mediante il riferimento integrativo alle norme vigenti (così come enucleate a livello interpretativo dalla giurisprudenza dominante), con la conseguenza che la sua mancata osservanza impedirebbe di qualificare come scusabile l’errore in cui l’impresa sia incorsa nella individuazione della disciplina di gara, a diversa conclusione deve pervenirsi qualora, come nella specie, la stazione appaltante abbia posto a disposizione del concorrente strumenti documentali funzionali ad agevolare e semplificare gli oneri e gli adempimenti partecipativi dei concorrenti, tali da giustificare l’affidamento di coloro che, come l’impresa ricorrente, avvalendosene, ritengano ragionevolmente di avere esaustivamente assolto alle prescrizioni della disciplina di gara, astenendosi dall’effettuare specifiche indagini al fine di individuare eventuali regole partecipative ulteriori, pur vigenti nell’ordinamento, ma che in essa non abbiano trovato esplicita previsione;
Ritenuto quindi che la proposta domanda di annullamento sia meritevole di accoglimento;
Evidenziato che resta comunque fermo l’onere dell’impresa, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, di specificarli successivamente, nell’ambito della fase di verifica della congruità della sua offerta (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4537 del 28 settembre 2015)”;
Rilevato che, nella specifica fattispecie in esame, ulteriori elementi di incertezza in ordine agli adempimenti dichiarativi delle imprese partecipanti alla gara, quanto in particolare alla indicazione degli oneri (rectius, costi) di sicurezza cd. aziendali, si desumono dall’art. 40 del capitolato speciale di appalto, laddove precisa che essi sono “predeterminati all’art. 2, comma 1” e “non soggetti al ribasso offerto”.