Consiglio di Stato, sez. VI, 13.07.2016 n. 3139
La previsione della lex specialis circa la necessaria indicazione, nell’ambito dell’offerta economica, degli oneri di sicurezza c.d. interni o aziendali deve ritenersi conforme alla disciplina legislativa di cui al combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 e 26, comma 6, d.lgs. n. 81/2008, la quale, espressamente riferita agli appalti di servizi e forniture, prescrive tale obbligo (v. Ad. Plen. n. 3/2015, che, nel statuire tale obbligo per gli appalti lavori, muove dal presupposto interpretativo della sua espressa previsione legislativa per il settore dei servizi e delle forniture, con conseguente manifesta infondatezza della tesi del r.t.i. appellante circa l’inapplicabilità di tale disciplina al settore degli appalti di servizi);
Pertanto, per un verso, la lex specialis era legittima e, per altro verso, sarebbe stato impossibile per la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio in quanto l’offerta era mancante di un elemento essenziale, pena altrimenti la violazione del principio della par condicio competitorum (v. Ad. Plen. n. 3/2015 e n. 9/2015).
RISORSE CORRELATE
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- Oneri di sicurezza aziendali, omessa indicazione, appalto di servizi, comporta esclusione, anche in assenza di espressa indicazione nella lex specialis (Artt. 46, 86, 87)
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- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o "da rischio specifico" negli appalti di servizi o di forniture: non comporta esclusione automatica (Art. 87 , 46)
- Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 46. Documenti e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione