Consiglio di Stato, sez. V, 11.12.2015 n. 5651
(sentenza integrale)“La ricognizione che precede denota che le enunciazioni fatte dall’Adunanza Plenaria in materia di oneri di sicurezza si sono sostanziate in un’estensione, al settore degli appalti di lavori, di regole ritenute già in partenza vigenti per quello degli appalti di servizi.
L’impostazione alla base della pronuncia della Plenaria poggia, perciò, sul presupposto dell’applicabilità in primis delle regole dianzi viste proprio a questo secondo settore di appalti.
Ne consegue l’inaccettabilità della tesi della R. che in tema di appalti di servizi, diversamente da quelli di lavori, non occorrerebbe (se non prescritta dal bando) l’indicazione in sede di offerta degli oneri di sicurezza c.d. interni/aziendali, dal momento che una simile lettura è incompatibile con il presupposto interpretativo sul quale l’anzidetta decisione n. 3/2015 è imperniata.
La giurisprudenza ha condivisibilmente sottratto a questo rigore, per un verso, gli appalti di servizi di natura prettamente intellettuale (v. ad es. C.d.S., V, 17 giugno 2014, n. 3054; III, 21 novembre 2014, n. 5746), e per altro verso, in caso di silenzio sul punto da parte della lex specialis, gli appalti di servizi rientranti nelle tipologie di cui all’all. II B del d.lgs. n. 163/2006 (l’art. 20 dello stesso Codice, infatti, non reca rinvio alle regole sugli oneri di sicurezza: v. ad es. C.d.S., V, 2 ottobre 2014, n. 4907; III, 4 marzo 2014, n. 1030).
Ma per gli appalti di servizi che, come quello in controversia, non rientrino nelle fattispecie derogatorie appena viste, e siano suscettibili di dar luogo a problematiche di sicurezza sul lavoro, il Collegio, pur non potendo disconoscere l’esistenza di pronunce diversamente orientate (in particolare, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1798), è dell’avviso che la logica della posizione assunta dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 3/2015 imponga l’applicazione degli stessi principi qui riassunti nel precedente paragr. 4c1″.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Appalti di natura intellettuale - Non rilevano eventuali attività materiali secondarie o di organizzazione di mezzi e risorse (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali - Servizi di natura prettamente intellettuale o da eseguirsi principalmente nei locali dell’impresa - Omessa indicazione - Irrilevanza - Nullità della clausola (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Esclusione - In mancanza di una espressa previsione della lex specialis - Illegittimità
- Servizi di consulenza assicurativa e di brokeraggio - Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Non comporta esclusione (Artt. 86, 87)
- Gara telematica - Oneri di sicurezza aziendale - Obbligo di indicazione - Mancata previsione nel modulo informatico predisposto dalla Stazione appaltante - Irrilevanza (Artt. 86, 87, 206)
- Oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio: principi consolidati (Art. 86)
- Oneri di sicurezza aziendale negli appalti esclusi (Art. 86)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o "da rischio specifico" negli appalti di servizi o di forniture: non comporta esclusione automatica (Art. 87 , 46)
- Sull'onere di specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico negli appalti di servizi esclusi di cui all'Allegato II B
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B