Consiglio di Stato, sez. III, 17.11.2015 n. 5246
(sentenza integrale)“Si tratta di un elemento essenziale dell’offerta, non surrogabile attraverso ingegnose rimodulazioni e ricostruzioni aritmetiche dell’offerta, elemento, richiesto dalla lex specialis in modo chiaro e tassativo, la cui assenza o indeterminatezza, come nel caso di specie, costituisce motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d. lgs. 163/2006, dovendo il concorrente rispettare un elementare obbligo di clare loqui almeno rispetto alla previsione, espressa e inequivocabile, di un semplice importo, pari ad € 6.000,00, non ribassabile per gli oneri da interferenza.
11.4. Al riguardo la Sezione ha già precisato che l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza c.d. interferenziali, non soggetti a ribasso, costituisce – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – un adempimento imposto dagli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d. lgs. 163/2006 all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di disposizioni inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare.
11.5. Non può nemmeno ritenersi consentita, quindi, l’integrazione dell’offerta mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, comma 1-bis, del d. lgs. 163/2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (Cons. St., sez. III, 3.7.2013, n. 3565)“.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Oneri di sicurezza aziendali - Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - Obbligo di indicazione - Mancata specificazione nella lex specialis - Errore indotto - Soccorso istruttorio - Applicabilità - Purchè non sia in contestazione il rispetto dei costi minimi (Art. 86 , 46 d.lgs. n. 163/2006 - Art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Esclusione - In mancanza di una espressa previsione della lex specialis - Illegittimità
- Oneri per la sicurezza aziendale e da interferenze - Differenza - Esclusione dal ribasso - In caso di ambigua formulazione della lex specialis - Ammissibilità (Art. 86)
- Oneri della sicurezza da interferenza o "esterni" - Obbligo di indicazione - Omissione - Conseguenze - Differenze rispetto agli oneri aziendali o "interni" (Art. 87)
- Costi per la sicurezza aziendali - La questione rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Art. 86)
- Oneri di sicurezza aziendali, omessa indicazione, appalto di servizi, comporta esclusione, anche in assenza di espressa indicazione nella lex specialis (Artt. 46, 86, 87)
- Obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza "esterni" o "da interferenza" quantificati dalla Stazione appaltante - Non sussiste - Omessa indicazione nell'offerta - Non dà luogo ad indeterminatezza - Non comporta esclusione - Ragioni (Art. 86)
- Modalità di presentazione delle offerte: esclusione va disposta per violazioni sostanziali, non anche per violazioni meramente formali (Art. 46)
- Cause di esclusione: interpretazione sostanzialistica solo in mancanza di espressa previsione nella lex specialis (Art. 38)
- Omessa o incompleta indicazione degli oneri di sicurezza da "interferenza" ed "aziendali" (Artt. 86, 87)
- Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 46. Documenti e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione