Oneri di sicurezza “da interferenza” o esterni, omessa indicazione prescitta dalla lex specialis, comporta esclusione, inapplicabilità del soccorso istruttorio (Artt. 46, 86, 87)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. III, 17.11.2015 n. 5246
(sentenza integrale)

“Si tratta di un elemento essenziale dell’offerta, non surrogabile attraverso ingegnose rimodulazioni e ricostruzioni aritmetiche dell’offerta, elemento, richiesto dalla lex specialis in modo chiaro e tassativo, la cui assenza o indeterminatezza, come nel caso di specie, costituisce motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d. lgs. 163/2006, dovendo il concorrente rispettare un elementare obbligo di clare loqui almeno rispetto alla previsione, espressa e inequivocabile, di un semplice importo, pari ad € 6.000,00, non ribassabile per gli oneri da interferenza.
11.4. Al riguardo la Sezione ha già precisato che l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza c.d. interferenziali, non soggetti a ribasso, costituisce – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – un adempimento imposto dagli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d. lgs. 163/2006 all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di disposizioni inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare.
11.5. Non può nemmeno ritenersi consentita, quindi, l’integrazione dell’offerta mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, comma 1-bis, del d. lgs. 163/2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (Cons. St., sez. III, 3.7.2013, n. 3565)
“.

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