Oneri di sicurezza aziendali, appalto di lavori, mancata indicazione, esclusione, va disposta, non rileva che si tratti di aggiudicazione al prezzo più basso (Artt. 46, 86, 87)

admin-seaTAR Firenze, 25.11.2015 n. 1594
(sentenza integrale)

Trattandosi di un appalto di lavori, trova applicazione il seguente principio di diritto sancito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3 del 2015: “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara“. A tale conclusione l’Adunanza plenaria è giunta affermando che “ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di <mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice> idoneo a determinare <incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta> ” per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale”.
Nel caso in esame l’omissione rilevata nell’offerta del raggruppamento aggiudicatario contrasta non solo con il principio di cui sopra, ma anche con l’espressa previsione del disciplinare di gara; l’offerta in questione doveva dunque essere esclusa dalla procedura concorsuale, come sostenuto dalle società ricorrenti. (…)
Le difese della controinteressata non bastano per modificare le conclusioni già raggiunte. Va innanzitutto premesso che è priva di qualsiasi fondamento la pretesa di ricavare il dato mancante dalle certificazioni relative alla qualità aziendale. Quanto alle altre considerazioni si osserva, in primo luogo, che non fa venir meno la necessità di indicare i costi di sicurezza interni (o aziendali) in un appalto di lavori la circostanza che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso; in proposito è pertinente il richiamo alla recentissima sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 2 novembre 2015 n. 9, che ha ribadito i principi enunciati nella sentenza n. 3/2015 pronunciandosi (in un giudizio di cui era parte l’odierna ricorrente S. s.r.l.) relativamente ad una procedura ristretta per lavori indetta con il criterio del prezzo più basso. Ma, anche a voler accedere alle tesi dell’impresa aggiudicataria, si deve rilevare che comunque il criterio in questione non è incompatibile con la verifica dell’anomalia; è vero che nel caso in esame il disciplinare prevedeva, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la determinazione della soglia di anomalia e l’esclusione automatica delle offerte pari o superiori a detta soglia, ma lo stesso disciplinare prevedeva altresì: “In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse”. Nel caso specifico le offerte ammesse in gara sono risultate più di 10, ma tale circostanza era verificabile solo successivamente alla presentazione delle offerte, che dunque dovevano necessariamente essere formulate in modo completo, dunque comprensivo anche dell’indicazione relativa ai costi di sicurezza aziendali”.

www.giustizia-amministrativa.it