Consiglio di Stato, sez. VI, 02.07.2015 n. 3295
(sentenza integrale)“Le indicazioni economiche precluse in sede di offerta tecnica sono solo quelle che anticipano il prezzo offerto del concorrente o, comunque, ne consentono la ricostruzione. Il principio di segretezza dell’offerta economica non può, quindi, dirsi violato nel caso in cui come accaduto nel caso di specie, gli importi economici contenuti nell’offerta tecnica non abbiano la capacità o la funzione di svelare l’entità del prezzo richiesto, ma siano utilizzati solo al fine di evidenziare la bontà dell’offerta tecnica e delle sue conseguenze applicative anche dal punto di vista dei risparmi di spesa. (…)
Sotto un primo profilo, M. deduce la illogicità delle valutazioni effettuate dalla Commissione per non aver applicato quest’ultima nell’espletamento dei confronti a coppie la c.d. proprietà transitiva, tale per cui, dato pari il confronto tra due offerte, il successivo confronto tra ciascuna di queste offerte ed una terza offerta dovrebbe necessariamente condurre ad esiti identici. Il motivo trova smentita nell’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui il sistema di confronto a coppie si basa su autonome e distinte comparazioni di ogni singola offerta con ciascuna delle altre e non contempla la comparazione tra i risultati dei singoli confronti a coppie.
In altri termini, il metodo del confronto a coppie consiste nella valutazione comparativa tra due candidati per volta con attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio relativo e non assoluto. Di conseguenza può darsi che nel successivo raffronto con altri i punteggi attribuiti non rispecchino la valutazione comparativa già effettuata, proprio perché si tratta di valutazione che ha rilievo solo all’interno della coppia, e che nel raffronto con altro termini di paragone perde di significato.
Del resto, all’applicazione della c.d. regola della proprietà transitiva osta l’insormontabile ostacolo rappresentato dall’impossibilità di individuare (se non in maniera arbitraria e apodittica) il c.d. confronto-madre, al quale parametrare e ricondurre tutti gli altri. (…)
Con il quarto motivo del ricorso principale di primo grado riproposto in appello, M. ha contestato l’illegittima composizione della Commissione, asserendo la partecipazione di un componente (il dottore R.T., responsabile dell’ufficio affari legali) privo di esperienza rispetto all’oggetto dell’appalto.
La censura è infondata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (cfr. Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 92). La prescrizione dell’art. 84 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in punto di competenza della Commissione può, quindi, ritenersi soddisfatta, in concreto, allorché quattro dei suoi cinque componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce, e il quinti membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare”.www.giustizia-amministrativa.it
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- 1) Commissione giudicatrice, supporto mediante esperti esterni, possibilità, limiti - 2) Soggetto indicato come direttore tecnico, mancanza dei requisiti, sostituzione, equivale a modificazione dell'offerta, soccorso istruttorio, inapplicabilità (Artt. 38, 46, 84)
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