Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, interpretazione – Divieto di commistione tra requisiti di partecipazione (nella specie una certificazione) ed elementi di valutazione tecnica dell’offerta

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 12.11.2015 n. 5181
(sentenza integrale)

“Il sesto motivo d’appello, legato all’attribuzione dei punteggi, pur ritenendosi ammissibile in base a quanto statuito, a contrariis, dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 29 gennaio 2003, n. 1, non confligge con il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica che, infatti e condivisibilmente, non può venir interpretato a tal punto da eliminare le naturali e obiettive interferenze tra i due aspetti quello tecnico e quello economico.
Infatti, come ha statuito questo Consiglio (cfr. sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890), in considerazione del difetto espresso di una norma primaria o regolamentare che vieti in modo assoluto l’indicazione di elementi economici nell’offerta tecnica, dal quadro normativo si desumono i seguenti principi: a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; b) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate; c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche; d) nell’offerta tecnica non deve essere inclusa né l’intera offerta economica, né elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla; e) nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica .
Pertanto, la contestazione dell’appellante legata ai riferimenti circa il valore economico della flessibilità del servizio e dell’avvio del servizio medesimo, i quali pur essendo declinabili in astratto in termini economici assumono per la stazione appaltante il valore di miglioramento qualitativo del contratto posto a base di gara, è infondata, posto che tali elementi non incidono in alcun modo sul prezzo posto a base di gara, e non refluiscono quindi, nella violazione del divieto di commistione suddetta .

Per quanto riguarda la contestata commistione di elementi di partecipazione e di valutazione dell’offerta (oggetto del settimo motivo d’appello), si deve rilevare, contrariamente a quanto assunto dal TAR, che il possesso della certificazione UNI EN 13816 in relazione a servizi già svolti, premiato con l’attribuzione di 3 punti dall’art. 15 del Disciplinare, può in effetti costituire un’ipotesi di inammissibile commistione dei cd. requisiti soggettivi ed oggettivi di origine e valenza comunitaria (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4191), poiché l’amministrazione regionale ha inserito, tra i requisiti di valutazione dell’offerta, il requisito di esperienza propria dell’impresa: in questo caso, infatti, nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante finirebbe con il confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, in violazione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, che pone una chiara e ragionevole distinzione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tuttavia, tale motivo è da ritenersi inammissibile, poiché parte ricorrente in primo grado non ha presentato la domanda di partecipazione alla gara
.

Infatti, come è noto, nelle gare pubbliche l’onere d’immediata impugnazione del bando di concorso è circoscritte al caso della contestazione di clausole escludenti riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva”.

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