Nella valutazione delle offerte secondo il metodo del “confronto a coppie”, la motivazione può ritenersi insita nei punteggi, purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa, in particolare gli elementi di tipo qualitativo ed i criteri di valutazione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016).
Sul punto, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale “…il metodo del cd. confronto a coppie, prestabilito dalla lex specialis di gara, in cui ogni Commissario esprime un’indicazione preferenziale sulla base di una scala di valori e/o coefficienti predeterminati tra un minimo ed un massimo, non si presta ad una motivazione ad una motivazione letterale, ulteriore rispetto i singoli valori numerici esternati, poiché nell’ambito della valutazione verrebbero adottate numerose motivazioni per ogni singolo confronto a coppie, che non potrebbero essere sintetizzate con un’unica motivazione, per cui deve ritenersi che tale tipo di valutazione risulta pienamente sostitutiva della motivazione (sul punto, da ultimo TAR Palermo 25.03.2019 n. 871 ed ivi richiamate Consiglio di Stato, sez. V, 25.07.2018 n. 4525; sez. III, 24.04.2015 n. 2050 e 21.01.2015 n. 205; sez. VI, 19.03.2013 n. 1600 e 21.1.2013 n. 341; sez. V, 28.02.2012 n. 1150, 05.03.2010 n. 1281, 31.08.2007 n. 4543 e 29.11.2005 n. 6773; TAR Marche 19.2.2016 n. 107 e 10.05.201 n. 3202; TAR Brescia 12.01.2016 n. 38 ; TAR Latina 17.03.2014 n. 212; TAR Sardegna, 10.05.2012 n. 456).
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