Commissione di gara: non tutti i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (Art. 84)

Consiglio di Stato, sez. V, 09.04.2015 n. 1824

“La giurisprudenza della Sezione ha avuto occasione già più volte di chiarire che è proprio la Commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie (V, 20 dicembre 2011, n. 6701; 28 maggio 2012, n. 3124; 16 gennaio 2015, n. 92; VI, 10 giugno 2013, n. 3203): tale criterio porta a ritenere che la previsione dell’art. 84 in punto di competenza della Commissione possa ben ritenersi soddisfatta, in concreto, allorché due dei suoi tre componenti siano – come nella fattispecie è indiscusso – portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce, ed il terzo membro vanti comunque una competenza generale in materia di gare pubbliche.
I casi noti in cui questo Consiglio ha riscontrato la presenza del vizio che viene qui dedotto erano caratterizzati dalla prevalenza, nelle singole commissioni, di elementi sprovvisti di competenze tecniche specifiche (C.d.S., VI, 25 luglio 1994, n. 1261), ad esempio per il fatto che quattro componenti del collegio su cinque erano privi di diploma di laurea (C.d.S., V, 17 marzo 2009, n. 6297), oppure in quanto il personale amministrativo predominava su quello tecnico (C.d.S., V, n. 5100/2008), o comunque quest’ultimo costituiva una netta minoranza (C.d.S., V, 9 giugno 2003, n. 3242).
Nel caso concreto, per converso, la maggioranza della Commissione era incontestatamente composta da tecnici, nelle persone di due ingegneri esterni all’Ente.
La critica mossa dalla ricorrente è semplicemente quella che il relativo collegio non fosse composto in via esclusiva da esperti “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, secondo una necessità che si vorrebbe insita nella previsione del citato art. 84.
Una interpretazione tanto radicale del precetto non risponde, tuttavia, all’elaborazione giurisprudenziale cui la norma si riallaccia, né al più ampio principio di cui la stessa è espressione, che portano a ritenere indispensabile, sì, ma di regola anche sufficiente, che i tecnici dello specifico settore rappresentino la maggioranza (e non addirittura la totalità) dei componenti della commissione (Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6701).
Né le considerazioni che precedono potrebbero essere infirmate dal mero assunto che l’insufficienza di una maggioranza di tecnici riposerebbe, nello specifico, sul fatto che il disciplinare stabiliva che le offerte venissero valutate mediante confronto a coppie individualmente da ogni commissario.”

www.giustizia-amministrativa.it

RISORSE CORRELATE