Il divieto di commistione (o principio di separazione) tra offerta tecnica ed economica risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche (Consiglio di Stato, sez. VI, 22.11.2012 n. 5928) ed è pertanto funzionale ad evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, 21.11.2017 n. 5392). Coerentemente con tale finalità, la corretta applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto (e non in astratto), con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta (Consiglio di Stato, sez. III, 03.04.2017 n. 1530; cfr. TAR Aosta, 11.10.2019 n. 48).
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