Inosservanza del principio di segretezza dell’offerta (Art. 46)

lui232TAR Bologna, 08.06.2015 n. 540
(sentenza integrale)

“Come è stato più volte rilevato dalla giurisprudenza (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013 n. 1813), tra le violazioni delle regole fondamentali in materia – per attenere agli elementi essenziali dell’offerta, e quindi tra le cause di esclusione tassativamente previste dall’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, rientra sicuramente l’inosservanza del principio di segretezza dell’offerta, che si manifesta nella commistione, inammissibile, dell’offerta economica nell’offerta tecnica, atteso che la conoscenza di elementi economici da parte della commissione è di per sé idonea a determinarne anche in astratto un condizionamento, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa, sicché nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia effettuato le proprie valutazioni sull’offerta tecnica; si tratta di una regola di carattere generale, applicabile a tutte le gare pubbliche, e cioè in tutti i casi in cui, a tutela della sua imparzialità, si rende necessario evitare che la commissione giudicatrice, in quanto già informata dei profili economici dell’offerta, possa essere anche solo inconsciamente influenzata nell’apprezzamento dei profili tecnici dell’offerta medesima. Vista la ratio del principio, un’analoga irregolarità si presenta quando, pur formalmente separata dall’offerta tecnica, quella economica sia tuttavia inclusa in una busta trasparente dalla quale, attraverso la semplice pressione del lato della busta sul foglio inserito al suo interno, risulti agevolmente conoscibile il contenuto dell’offerta medesima, e ciò in quanto una simile modalità di presentazione dell’offerta non tiene conto della necessità di garantirne la segretezza impedendo alla commissione giudicatrice di prendere contezza del prezzo offerto prima di avere verificato l’ammissione dei concorrenti e le componenti tecnico-qualitative dell’offerta (v. TAR Sardegna 14 maggio 2003 n. 605).
Nella fattispecie, in particolare, la lettera di invito alla gara avvertiva espressamente gli interessati della necessità di utilizzare mezzi utili ad assicurare la segretezza del contenuto del plico e prevedeva altresì la suddivisione della documentazione in tre buste chiuse e controfirmate, indice inequivocabile dell’esigenza di rendere certa la provenienza degli atti ma anche non conoscibile il tenore degli stessi prima dell’apertura delle buste. Il raggruppamento aggiudicatario, invece, ha inserito l’offerta economica in una busta trasparente – come si può agevolmente rilevare dall’originale depositato in giudizio dall’Amministrazione – e ciò ha reso oggettivamente individuabile il contenuto della stessa ancor prima del compimento delle valutazioni sull’offerta tecnica. Il che rappresenta situazione in sé rivelatrice della lesione del generale principio di segretezza dell’offerta e quindi motivo di indebita ammissione alla gara di chi se ne è reso responsabile.

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