Separazione tra offerta tecnica ed offerta economica: la violazione va verificata in concreto

La ratio del divieto di commistione (o di separazione) tra offerta tecnica ed offerta economica è quella di garantire l’imparzialità della Commissione, evitando che possa farsi condizionare nella scelta dell’offerta dalla “convenienza” della stessa; il divieto non ha copertura normativa specifica, essendo stato elaborato in via interpretativa da unanime giurisprudenza, che lo ha ricondotto ai “principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti”. Non si rintraccia invero alcuna norma all’interno del Codice dei contratti pubblici che ponga espressamente detto divieto né, tanto meno, alcuna norma esterna al codice stesso.
Sulla necessità di una verifica in concreto della violazione dei principi al cui presidio il divieto di commistione è posto, si è di recente espresso il Consiglio di Stato, sez. V 25.06.2019 n. 4342, secondo cui: “nelle gare pubbliche il c.d. principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, denominato anche come divieto di commistione, risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica ed è perciò funzionale ad evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica”; “il divieto non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto, in riferimento alla detta funzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 03.04.2017 n. 1530; id., 24.09.2018 n. 5499)” e “non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.11.2015 n. 5181), attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieti l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica (cfr. Consiglio di Stato, 27.11.2014 n. 5890), a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14.11.2018 n. 7057)” (cfr. TAR Bari, 17.03.2020 n. 388).

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