Cons. Stato, sez. VI, 02.02.2015 n. 473
(sentenza integrale)“La qualifica di esperto, richiesta dall’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 non richiede, infatti, necessariamente il possesso del diploma di laurea. Il possesso del titolo di studio adeguato è un elemento che garantisce, quanto meno sul piano presuntivo, la competenza tecnica, ma ciò non esclude che la qualifica di esperto possa, sempre in via presuntiva, desumersi, pur mancando il diploma di laurea, dai numerosi incarichi svolti, indicativi di una esperienza tecnica acquisita sul campo, nel concreto svolgimento dell’attività professionale.”
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RISORSE CORRELATE
- Commissione di gara - Competenza tecnica e professionale dei Commissari - Va intesa in senso unitario, sistematico e contestualizzato (Art. 84)
- Commissione giudicatrice - Membri - Esperienza nell'area di attività in cui ricade l'oggetto dell'appalto - Non necessaria in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche
- Separazione tra offerta tecnica ed offerta economica - Sistema di confronto a coppie - Presenza di membri esperti nella Commissione di gara
- Opportunità di nominare una nuova Commissione nel caso di rinnovo della gara (Art. 84)
- Commissione di gara: non tutti i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto (Art. 84)
- Situazioni di incompatibilità dei commissari e legittimità della "doppia" commissione di gara (Art. 84)
- Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa