
Consiglio di Stato, sez. V, 24.10.2016 n. 4415
A questo punto ben si possono comprendere le critiche che parte appellante e F. rivolgono alla sentenza impugnata se si tengono presenti le caratteristiche del “confronto a coppie”, che com’è noto consiste nella comparazione tra coppie di offerte con attribuzione da parte di ciascun commissario di un punteggio che va da un minimo ad un massimo, a quella di esse che considera prevalente e che esprime anche il grado di tale prevalenza ovvero una parità tra di esse.
Come già messo in evidenza il primo giudice ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione il giudizio sulle offerte espresso unicamente attraverso un punteggio.
Non ha però tenuto presente che nel metodo del confronto a coppie, per espressa previsione delle linee guida di cui all’allagato G del Regolamento recato dal dpr n. 207 del 2010, al punteggio di ciascun commissario di gara corrisponde un giudizio di preferenza variamente graduato espresso in forma lessicale che, sommato a quello degli altri commissari, esprime la preferenza della commissione sull’offerta di ciascun concorrente e che vale come motivazione del punteggio finale da essa attributo anche con riferimento al rapporto tra ticket elettronici e cartacei , di 90 a 10 , stabilito in riferimento allo “sconto percentuale”. In tal senso è del resto il costante orientamento di questo Consiglio, dal quale non si ha ragione di dissentire, per il quale “non sussiste alcun vizio di motivazione laddove il metodo di valutazione è basato sul cd. confronto a coppie” (Cons. Stato Sez. III, n. 2050/2015), e dove è evidente il fine di non consentire un inammissibile sindacato sul merito dei punteggi attributi dalla commissione di gara.
RISORSE CORRELATE
- Confronto a coppie - Punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei Commissari - Illegittimità
- Confronto a coppie - Identità del punteggio assegnato dai singoli Commissari - Irrilevanza - Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Confronto a coppie svolto unitariamente da tutta la Commissione anzichè singolarmente da ciascun Commissario - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 2 - Non vincolanti - Difformità del Disciplinare - Possibilità - Condizioni (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Confronto a coppie - Punteggio - Motivazione discorsiva - Non occorre se i criteri di valutazione sono sufficientemente dettagliati - Insindacabilità; 2) Commissari - Coincidenza del punteggio assegnato - Irrilevanza - Valutazione collegiale (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Confronto a coppie e motivazione del punteggio: principi consolidati
- Confronto a coppie - Metodo di valutazione - Motivazione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio numerico e discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Passaggio dal metodo del confronto a coppie al metodo scolastico (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Confronto a coppie: come va applicato? E' sindacabile il voto dei singoli Commissari?
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediato dal sistema del confronto a coppie - Applicazione - Modalità (Art. 83)
- Concessioni - Assimilazione agli appalti - Conseguenze in ordine ad avvalimento, criteri di valutazione e metodo di confronto a coppie (Art. 30)
- Separazione tra offerta tecnica ed offerta economica - Sistema di confronto a coppie - Presenza di membri esperti nella Commissione di gara
- Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)