Cons. Stato, sez. IV, 29.01.2015 n. 419
(sentenza integrale)
(estratto)
Fondatamente, dunque, il primo giudice, richiamando a sostegno l’orientamento di questo Consesso che ritiene essere sufficiente l’inserimento nell’offerta tecnica di un decimo dell’offerta economica per ritenere violato il principio della segretezza che assiste quest’ultima ( Cons. Stato sez. V, 8 settembre 2010 n.6509), ha ritenuto che O. dovesse essere esclusa dalla gara posto che nella fattispecie tale limite come visto è stato ampiamente superato ed era quindi tale da influenzare il giudizio della Commissione di gara sull’offerta da essa presentata.
Quest’ultima,nel proposito di evitare tale esito, invoca il principio della tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art.4 ,co.2 lett.d) nn.1 e 2 del d.l. n.70/2011, ed osserva che la clausola di esclusione in questione viola l’art.46 comma 1-bis del d.lgs. n.163/2006, ivi chiaramente affermandosi che “ i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione” non corrispondenti alla violazione di divieti positivamente previsti dal legislatore.
Osserva tuttavia la Sezione al riguardo che la clausola in parola protegge il principio della segretezza dell’offerta economica, e sembra difficile quindi negare che la sua introduzione nelle regole di gara contrasti con il principio della tassatività delle clausole d’esclusione come declinato dall’art.4 del d.l. n.70/2011 sopra citato.
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