Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediato dal sistema del confronto a coppie – Applicazione – Modalità (Art. 83)

Consiglio di Stato, sez. V, 03.02.2016 n. 416
(testo integrale)

Il criterio d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato mediato dal sistema del confronto a coppie. Vale a dire mediante una metodologia (cfr. Allegato G del d.P.R. 207/2010) che non permette di individuare la migliore offerta in assoluto ma soltanto quella che in confronto con le altre si rileva essere la migliore.
La valutazione, afferendo ad un giudizio di valore relativo, ha ad oggetto la qualità dell’opera.
A corollario consegue che al confronto a coppie non è applicabile alcun automatismo procedimentale (cfr. la c.d. proprietà transitiva) e, per quel che qui più rileva, non è consentito scindere le valutazioni dall’ambito (relativo e specifico) del confronto entro cui esse sono espresse. (…)
A sua volta, la valutazione sottesa all’attribuzione del relativo punteggio non può essere contestata e sindacata in assoluto, prescindendo dall’ambito proprio del confronto a coppie entro cui è espressa in termini (necessariamente) relativi sulla qualitàcomplessiva dell’offerta migliorativa.