Nel “confronto a coppie” la comparazione tra coppie di offerte è mediata dall’attribuzione da parte di ciascun commissario di un punteggio – che va da un minimo ad un massimo – a quella di esse che considera prevalente, e, in pari tempo, dà conto del grado di tale prevalenza ovvero di parità tra di esse.
Per espressa previsione delle linee guida di cui all’allagato G del Regolamento recato dal d.P.R. n.207 del 2010, al punteggio di ciascun commissario di gara corrisponde un giudizio di preferenza variamente graduato espresso in forma lessicale che, sommato a quello degli altri commissari, individua la preferenza della commissione sull’offerta di ciascun concorrente e che vale come motivazione del punteggio finale da essa attributo
In tal senso è del resto il costante orientamento del Consiglio di Stato, a mente del quale – al fine altresì di non consentire un inammissibile sindacato sul merito dei punteggi attributi dalla commissione di gara – “non sussiste alcun vizio di motivazione laddove il metodo di valutazione è basato sul c.d.confronto a coppie” (cfr., Cons.Stato, sez.III, n.2050/2015).
Una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati.
Sicché sono inammissibili le censure relative ai punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti fra gli elementi omogenei contenute nelle altre offerte (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19.06.2017 n. 2969; id. sez. III, n. 205/2015; Id., sez. VI, n. 1600/2013; Id, sez V, n. 1150/2012).
RISORSE CORRELATE
- Confronto a coppie - Punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei Commissari - Illegittimità
- Adunanza Plenaria CdS : attribuzione del punteggio, assorbimento del coefficiente nella decisione finale della Commissione di gara e confronto a coppie
- Confronto a coppie : rimessione ad Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul metodo di valutazione da parte dei Commissari di gara
- Confronto a coppie - Identità del punteggio assegnato dai singoli Commissari - Irrilevanza - Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Confronto a coppie svolto unitariamente da tutta la Commissione anzichè singolarmente da ciascun Commissario - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 2 - Non vincolanti - Difformità del Disciplinare - Possibilità - Condizioni (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Confronto a coppie - Punteggio - Motivazione discorsiva - Non occorre se i criteri di valutazione sono sufficientemente dettagliati - Insindacabilità; 2) Commissari - Coincidenza del punteggio assegnato - Irrilevanza - Valutazione collegiale (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Confronto a coppie e motivazione del punteggio: principi consolidati
- Confronto a coppie - Metodo di valutazione - Motivazione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Passaggio dal metodo del confronto a coppie al metodo scolastico (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Metodo del confronto a coppie - Sindacato sul merito dei punteggi attribuito dalla Commissione di gara - Inammissibilità (art. 83 d.lgs. n. 163/2006 - art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediato dal sistema del confronto a coppie - Applicazione - Modalità (Art. 83)
- Concessioni - Assimilazione agli appalti - Conseguenze in ordine ad avvalimento, criteri di valutazione e metodo di confronto a coppie (Art. 30)
- Separazione tra offerta tecnica ed offerta economica - Sistema di confronto a coppie - Presenza di membri esperti nella Commissione di gara