
Consiglio di Stato, sez. V, 07.01.2026 n. 113
La giurisprudenza prevalente, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, da tempo ritiene che i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, mentre in caso contrario un’eventuale esclusione sarebbe illegittima (Cons. Stato, n. 3973 del 2020; id. n. 1963 del 2020).
Il principio è stato enunciato anche dall’ANAC, con la delibera n. 265 del 17 marzo 2020, la quale si è espressa circa l’illegittimità dell’esclusione dell’operatore economico nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l’offerta risulta comunque con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico.
Tale orientamento si pone nella direttrice dei principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, che sono perseguiti attraverso la ricognizione di indici di effettiva riconducibilità del documento ai suoi autori, idonei ad assicurarne, sul piano sostanziale, la relativa provenienza. Di contro, l’assunzione di responsabilità deriva, più che dalla firma in sé, dalla presentazione dell’offerta in gara cui conseguono obblighi precisi, quali: il vincolo per un periodo minimo, il divieto di proporre altre offerte, l’irrevocabilità della proposta in caso di aggiudicazione. In siffatte ipotesi, per l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di settore, un eventuale esclusione per difetto di sottoscrizione si rivelerebbe un rimedio sproporzionato.
Una interpretazione sostanzialistica, peraltro valorizzata correttamente dal Tribunale di prima istanza, appare maggiormente conforme ai principi enunciati dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, al principio del risultato, atteso che in questo modo si consentirebbe la partecipazione di imprese che potrebbero essere dotate dei requisiti per svolgere l’appalto e idonee a presentare una proposta competitiva, con danno per l’interesse pubblico, oltre che per quello privato.
In tema di appalti, la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici; in realtà, come osservato dall’indirizzo più attento della giurisprudenza, rappresentano uno strumento per selezionare l’operatore economico più idoneo all’aggiudicazione dell’appalto (Cons. Stato, n. 9812 del 2023).
Da siffatti rilievi consegue che il lavoro dell’interprete non è solo quello di applicare in maniera rigorosa la lex specialis, ma di interpretarla teleologicamente, senza che da tale operazione ermeneutica possa però derivare una qualche violazione alle regole della concorrenza o ai principi di uguaglianza, che regolamentano l’accesso al mercato. Preferire una lettura non formalistica degli atti e della procedura di gara deve comunque avere l’obiettivo primario di analizzare il modo di procedere della Stazione appaltante verificandone la correttezza sostanziale.
In applicazione dei suindicati principi, i poteri valutativi e la discrezionalità della Pubblica Amministrazione appaiono più ampi, con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un ‘mero rigido e cavilloso formalismo’ (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità e alla necessità di ampliare il contesto partecipativo delle imprese, ma soprattutto all’esigenza della Stazione appaltante di affidare la commessa all’operatore economico ritenuto più idoneo (Cons. Stato, n. 1620 del 2025).
9.3. Il Collegio di prima istanza si è fatto carico dei suddetti principi interpretando le disposizioni della lex specialis secondo una visione sostanzialistica, che supera il dato formale, e valorizzando i poteri discrezionali dell’Amministrazione nel perseguimento dell’interesse pubblico, con ripudio di automatismi e formalismi nell’attuazione concreta delle regole.
La tesi sostenuta dal Giudice di prime cure appare, pertanto, condivisibile, laddove declina il principio di equipollenza delle forme di sottoscrizione introdotto dagli artt. 38, comma 2 e comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005 e richiama il contenuto dell’art. 38, comma 3 bis del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo cui: “il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo”.
Questo Consiglio di Stato ha chiarito che: “trattasi pertanto di forma di sottoscrizione (digitale e analogico) non solo alternativamente valide o comunque pienamente equipollenti ma anche obbligatoriamente acquisibili dalla P.A. nel senso che quest’ultima è tenuta ad accettare, da parte dei privati, istanze firmate in modalità tanto in formato digitale quanto in formato analogico (sottoscrizione e copia del documento scansionati)” (Cons. Stato, n. 4877 del 2025).
Ai sensi delle disposizioni invocate, l’autenticità della firma su un documento direttamente presentato dall’interessato alla Pubblica Amministrazione, e il conferimento del potere di rappresentanza, non solo per la sua presentazione ma anche per la sua formazione, possono essere legittimamente ricavati dalla presenza della copia di un documento di riconoscimento dell’istante, che in effetti attribuisce giuridicamente un atto al suo autore.
Nel caso in esame, l’allegazione della copia del documento di riconoscimento all’offerta ha consentito di stabilire la paternità della stessa, in quanto si è trattato di un sistema di negoziazione non gestito interamente mediante infrastruttura informatica, come quelli per la stipula dei contratti attivi che sono esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici (ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023). Il documento analogico contenente l’offerta è stato sottoscritto con firma autografa dal sig. -OMISSIS-, ossia da un soggetto munito dei poteri necessari per impegnare la società -OMISSIS-, e insieme al report e all’impronta hash della copia informatica di tale documento, firmata digitalmente dalla sig.ra -OMISSIS- della -OMISSIS-, è stata inviata anche la copia del passaporto del sig. -OMISSIS-.