
TAR Catanzaro, 30.09.2024 n. 1377
Orbene, non ignora questo collegio l’orientamento (TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4363/2023) secondo cui “nel contesto delle procedure telematiche, dove una serie di elementi tecnologici impedisce l’incertezza sulla provenienza dell’offerta, l’offerta priva di firma digitale è da reputarsi sanabile tramite il subprocedimento del soccorso istruttorio (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1911/2022)”.
Ed è condivisibile l’affermazione secondo cui è “più aderente alla procedura telematica una visione sostanzialistica del problema”, poiché “le piattaforme informatiche … garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento [e] di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della procedura e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 7692/2021).
Neppure va dimenticato quanto stabilito dall’ANAC circa “l’illegittimità dell’esclusione nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l’offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (cfr. delibera n. 265 del 17 marzo 2020). La carenza strutturale dell’atto viene in tal caso superata in considerazione del superiore interesse dell’amministrazione nella procedura di gara a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nell’ambito della documentazione prodotta. Di conseguenza, è esperibile il soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui la documentazione di partecipazione prodotta sia priva di sottoscrizione [ove] la domanda di partecipazione e la relativa documentazione allegata siano in qualche modo riconducibili al concorrente e che quindi la mancata sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della documentazione di partecipazione e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa”.
Nel caso di specie, tuttavia, l’amministrazione non ha proceduto ad escludere automaticamente il concorrente bensì, in ossequio alla lex specialis di gara, a soccorrerlo mediante apertura di una fase istruttoria volta a verificare la sussistenza o meno di indici per l’affermazione di eventuale riconducibilità dell’offerta all’operatore economico RTI -OMISSIS-.
All’esito di tale fase subprocedimentale, tali indici non sono stati ritenuti sufficienti ad acclarare con assoluta certezza la riconducibilità dell’offerta per ragioni che si ritengono ragionevoli e condivisibili.
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