Sottoscrizione dell’offerta – Mancanza – Incertezza assoluta – Esclusione – Legittimità (Art. 46 , d.lgs. n. 163/2006; Art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Brescia, 07.06.2016 n. 954

Disponeva l’art. 46 comma 1 bis del d. lgs. 163/2006 che l’esclusione dalla gara veniva disposta, fra l’altro, “nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”.
Dispone ora l’art. 83 comma 9 ultima parte del d. lgs. 50/2016, in vigore dal 19 aprile scorso, e quindi applicabile, propriamente, alla fattispecie, che l’esclusione si dispone “nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”, con norma in sostanza identica, cui quindi si può riferire l’elaborazione giurisprudenziale relativa alla norma previgente. Ciò posto, anche secondo il senso comune, un’offerta non sottoscritta è assolutamente incerta quanto alla provenienza, perché manca il segno con cui, per costume sociale prima che per legge, l’offerente ne assume la paternità: in tal senso, fra le molte, C.d.S. sez. V 15 luglio 2013 n°3843, correttamente citata dalla difesa del Comune.

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